Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1642 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio 12/05/2015 - 02:09 Indice 1. DDL S. 1642 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 4 1.2.1. Testo DDL 1642 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) 1.3. Trattazione in Commissione 5 12 19 1.3.1. Sedute 20 1.3.2. Resoconti sommari 22 1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro) 23 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 24 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 28 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 33 1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014 37 1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014 38 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 39 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 63 1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 1.4. Trattazione in consultiva 68 69 76 77 80 1.4.1. Sedute 81 1.4.2. Resoconti sommari 83 1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014 1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 84 85 88 89 91 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 92 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 95 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 99 1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 106 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 1.5. Trattazione in Assemblea 107 116 1.5.1. Sedute 117 1.5.2. Resoconti stenografici 118 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 119 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 223 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1642 - XVII Leg. 1. DDL S. 1642 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1642 XVII Legislatura Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio Iter 4 dicembre 2014: approvato definitivamente. Legge Successione delle letture parlamentari C.2247 assorbe C.2248 approvato S.1642 approvato definitivamente. Legge Legge n. 186/14 del 15 dicembre 2014, GU n. 292 del 17 dicembre 2014. Iniziativa Parlamentare On. Marco Causi ( PD) Cofirmatari On. Maurizio Bernardo ( NCD), On. Giulio Cesare Sottanelli ( SCpI), On. Mario Sberna ( PI), On. Renate Gebhard ( Misto, Minoranze linguistiche) Natura ordinaria Relazione tecnica pervenuta il 2 dicembre 2014. Presentazione Trasmesso in data 20 ottobre 2014; annunciato nella seduta ant. n. 334 del 21 ottobre 2014. Classificazione TESEO REDDITO DI CAPITALE , SOCIETA' FINANZIARIE , EVASIONI FISCALI , SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO , AGEVOLAZIONI FISCALI , RICICLAGGIO FINANZIARIO Articoli ELUSIONE FISCALE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 3), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Art.1), REATI TRIBUTARI (Artt.1, 3), RIDUZIONE DELLA PENA (Artt.1, 3), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.1, 2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 2), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.1), DEPENALIZZAZIONE DI REATI (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), UNIONE EUROPEA (Art.1), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ( SEE ) (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.1), AUTORIZZAZIONI (Art.1), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), AGENZIA DELLE Senato della Repubblica Pag. 2 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali ENTRATE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.1), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.1), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.1), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.1), AGENZIA DELLE DOGANE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), CONDANNE PENALI (Art.3), REATI BANCARI (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), IRPEG (Art.1), IRPEF (Art.1), IRAP (Art.1), IVA (Art.1), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.1), COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), PROROGA DI TERMINI (Art.1), CAMPIONE D'ITALIA (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.1), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.1), FALSITA' (Art.1), REDDITO IMPONIBILE (Art.1) Relatori Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Nico D'Ascola (NCD) (dato conto della nomina il 4 novembre 2014) . Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. Claudio Moscardelli (PD) (dato conto della nomina il 4 novembre 2014) . Facente funzioni per la Commissione 2ª Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 4 novembre 2014 . Relatore di maggioranza Sen. Nico D'Ascola (NCD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3 dicembre 2014 . Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale. Relatore di maggioranza Sen. Claudio Moscardelli (PD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3 dicembre 2014 . Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale. Assegnazione Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente il 23 ottobre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23 ottobre 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 3 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 4 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 1.2.1. Testo DDL 1642 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1642 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CAUSI , BERNARDO , SOTTANELLI , SBERNA e GEBHARD (V. Stampato Camera n. 2247) approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2014 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale) 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data Senato della Repubblica Pag. 5 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b). 4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni. 6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo. Art. 5-quinquies. -- (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di colui Senato della Repubblica Pag. 6 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4. 6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi Senato della Repubblica Pag. 7 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. 9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. 10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. Art. 5-sexies. -- (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Art. 5-septies. -- (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». 2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione Senato della Repubblica Pag. 8 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. 3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo: a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria; c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. 5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. 6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo». Senato della Repubblica Pag. 9 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi: a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Art. 2. (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) 1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro». Art. 3. (Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio) Senato della Repubblica Pag. 10 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 648-ter.1. -- (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio». Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 11 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1642 Senato della Repubblica Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 dicembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, già approvato dalla Camera dei deputati: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Art. 1. (Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale) 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-quater. - (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di Senato della Repubblica Pag. 12 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b). 4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni. 6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo. Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; Senato della Repubblica Pag. 13 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4. 6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Senato della Repubblica Pag. 14 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. 9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. 10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». 2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti Senato della Repubblica Pag. 15 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. 3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo: a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria; c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. 5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. 6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo». 7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente Senato della Repubblica Pag. 16 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi: a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Art. 2. (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) 1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro». Art. 3. (Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio) 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». Senato della Repubblica Pag. 17 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio». Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. IL PRESIDENTE Senato della Repubblica Pag. 18 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione 1.3. Trattazione in Commissione Senato della Repubblica Pag. 19 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute 1.3.1. Sedute collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1642 XVII Legislatura Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio Trattazione in Commissione Sedute di Commissione primaria Seduta Attività 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente N. 2 (pom.) 4 novembre 2014 N. 3 (pom.) 11 novembre 2014 Proposto ciclo di audizioni N. 4 (pom.) 18 novembre 2014 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 dicembre 2014 alle ore 12:00 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione) N. 156 (pom.) 18 novembre 2014 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente N. 4 (pom.) 20 novembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi Audizioni informali N. 5 (pom.) 25 novembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi Audizioni informali 2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) Senato della Repubblica Pag. 20 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.1. Sedute N. 165 (pom.) 25 novembre 2014 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente N. 5 (pom.) 2 dicembre 2014 N. 6 (nott.) 3 dicembre 2014 Senato della Repubblica Esito: concluso l'esame Pag. 21 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari 1.3.2. Resoconti sommari Senato della Repubblica Pag. 22 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro) 1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica Pag. 23 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014 2ª Seduta Presidenza del Presidente della 2ª Commissione PALMA Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 16. IN SEDE REFERENTE (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio) Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) mette in primo luogo in evidenza l'importanza del disegno di legge in esame al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla necessità di contrastare l'area delle attività illecite, in linea con le linee guida dell'OCSE. In particolare, la figura di reato dell'autoriciclaggio consente di intervenire su un'ingente massa di risorse attraverso procedure mirate. Dopo aver rilevato l'opportunità di apportare miglioramenti al testo riguardo a specifici profili, quali, tra l'altro, la disciplina concernente i soggetti terzi,i il relatore si sofferma sulle disposizioni attinenti l'ambito di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva quindi che l'articolo 1, comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 gli articoli 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e5septies. L'articolo 5-quater individua gli elementi principali della procedura di disclosure. Destinatario Senato della Repubblica Pag. 24 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990. Il comma 2 dell'articolo dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui al successivo articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b), mentre il comma 4 prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano determinate condizioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009. Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015. Il comma 6 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici. L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie. L'articolo 5-sexies attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari. L'articolo 5-septies prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, anch'esso introdotto nel citato decreto-legge dall'articolo 1 in esame. Dà quindi analiticamente conto dei commi di tale articolo da 1 a 6. Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione della procedura ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il comma 9, lettera a), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre la lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale. L'articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro. L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dal predetto articolo 1, comma 9, lettera a). Svolge l'ulteriore relazione introduttiva il presidente PALMA (FI-PdL XVII), in sostituzione del senatore D'Ascola, relatore per la 2a Commissione, illustrando le parti di competenza sul reato di autoriciclaggio e la sua collocazione nell?ambito del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all?estero nonché sul potenziamento della lotta all?evasione fiscale. Precisa, innanzitutto, che l?articolo 3 si compone di cinque commi. Senato della Repubblica Pag. 25 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 Con il primo, si ridefinisce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all?articolo 648-bis del codice penale. Con il successivo secondo comma si opera in modo simmetrico per il reato di cui all?articolo 648-ter. In entrambi i casi, la pena della multa è aumentata in modo significativo, muovendosi dall?iniziale cornice edittale da 1.032 a 15.493 euro, per pervenire ad una sanzione che ammonta, ora, da 5.0000 a 25.0000 euro. Per quanto riguarda la nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio che verrebbe introdotta dall?articolo 3, comma 3, del disegno di legge, riepiloga che i profili di particolare delicatezza che hanno occupato dottrina e lavori parlamentari, con particolare riferimento alle questioni poste dall?introduzione di una simile fattispecie nell'ordinamento. Un primo profilo rilevante è quello di scegliere con accuratezza i delitti presupposto dell?autoriciclaggio. L?opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta criminosa a presupposto base per l?integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull?esclusione dei reati colposi. Il reato presupposto è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla noma penale e prescindendosi dall?ammontare della sanzione che l?ordinamento vi riconduce. Naturalmente, tale scelta operata dall?altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare con particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa della condotta. Così la condotta incriminata è quella di chi "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla Commissione di tale delitto". Rileva, quindi, che la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento, senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionare l?attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto. Sopperisce il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l?identificazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadere il delitto de quo tra quelli di pericolo concreto. L?elemento distintivo del reato presupposto affiora, invece, nel sistema delle circostanze previsto dai commi successivi: la pena da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 ad euro 12.500 si applica se la provenienza è da un reato punito con una pena inferiore nel massimo ai cinque anni. Si consegna anche alla capacità di copertura sminuente di questa circostanza attenuante l?obiettivo di evitare che l?autoriciclaggio finisca per punire in modo particolarmente aspro condotte bagatellari, quali il furto cui segua, ad esempio, la sostituzione della refurtiva o altre condotte a progressività criminosa microlesiva. Segue a questa forma attenuata dell?autoriclaggio, un ulteriore correttivo in termini di risposta sanzionatoria. Infatti, il terzo comma dell?articolo 648-ter.1 dispone che si applicano comunque le pene principali se i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le finalità o le condizioni di cui all?articolo 416-bis. Il quarto comma introduce poi una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena la condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto di autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale. Infine, il sistema di graduazione delle pene è completato da due ulteriori disposizioni. L?una determina un?aggravante se il delitto è commesso nell?esercizio di un?attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. L?altra, invece, prevede la riduzione della pena della metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato e l?individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto. Chiude l?articolo il richiamo all?applicazione dell?ultimo comma dell?articolo 648 del codice penale, secondo il quale, come noto, le disposizioni dell?articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una Senato della Repubblica Pag. 26 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, dato che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portata incriminatrice sortiscono effetti sull?intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del Libro II, del Codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinari, sarebbe opportuno introdurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da quelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull?introduzione di una categoria autonoma di delitti contro la libertà di impresa e il sistema della concorrenza. Questa ed altre questioni costituiscono elementi di riflessione anche per valutare il legame tra il delitto di autoriciclaggio e la disciplina della c.d. voluntary disclosure prevista dalla parte di articolato del disegno di legge già illustrata dal correlatore per la 6a Commissione permanente, senatore Moscardelli. Il presidente PALMA auspica, infine, che tali elementi possano essere approfonditi nel corso della discussione generale, tanto più che essi hanno rappresentato altrettanti spunti e argomenti di confronto nel corso dell?esame parlamentare e della relativa fase istruttoria dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di contrasto alla corruzione. D'accordo con il presidente Marino, il presidente PALMA preannuncia l'ipotesi di una seduta delle Commissioni riunite per la giornata di martedì 11 novembre alle ore 19. Nel corso di tale seduta potrà avere inizio la discussione generale in vista della quale prega i senatori delle Commissioni riunite di pronunciare per tempo la propria volontà di iscriversi a parlare. Prendono atto le Commissioni riunite. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,25. Senato della Repubblica Pag. 27 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014 3ª Seduta Presidenza del Presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 19,05. IN SEDE REFERENTE (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), rileva come il testo trasmesso dalla Camera contenga sostanziali innovazioni rispetto a quanto già contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Chiede perciò che possa svolgersi, anche in Senato, un ciclo di audizioni, che comprenda il Direttore dell'Agenzia delle entrate e professori ordinari di diritto tributario. Il senatore BUCCARELLA (M5S), pur senza opporsi alla possibilità di svolgere un'ulteriore attività conoscitiva, ricorda che il reato di autoriciclaggio era già stato oggetto di un articolato ciclo di Senato della Repubblica Pag. 28 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 audizioni nel contesto più ampio dell'esame, da parte della 2a Commissione, dei disegni di legge n. 19 e connessi e che la documentazione raccolta in tale occasione può essere messa a disposizione delle Commissioni riunite. Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) ringrazia il senatore Buccarella e condivide la necessità che tale materiale sia messo a disposizione delle Commissioni riunite. Nota altresì come, sebbene la proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera riprenda l'articolo 1 del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, l'esame da parte del Senato debba iniziare ex novo. Pur non ravvisando ragioni ostative all'accoglimento della proposta del senatore Sciascia circa lo svolgimento di alcune mirate audizioni, fa presente tuttavia che dovrà sottoporre ogni decisione in merito all'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite. Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), associandosi alla richiesta di nuove audizioni sul complesso del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni del nuovo articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotte dal comma 1 dell'articolo 1, relativo agli effetti della procedura di collaborazione volontaria. Tale articolo prevede puntuali cause di esclusione della punibilità, mentre sarebbe preferibile introdurre soltanto riduzioni della pena. Come evidenziato dal dossier sul disegno di legge elaborato dagli uffici del Senato, ai sensi dell'articolo 119 del codice penale, la causa di esclusione della punibilità in esame andrebbe ascritta tra quelle di tipo oggettivo, ciò che ne consentirebbe l'applicazione anche a chi abbia concorso nel reato: dal momento che la condotta in questione origina da un comportamento soggettivo, l'interpretazione in tal senso non sembra tuttavia essere univoca e si rende perciò necessario un intervento chiarificatore. Grazie all'apporto di esperti della materia, le audizioni potranno rivelarsi d'ausilio a una formulazione che elimini le incertezze interpretative. Circa il reato di autoriciclaggio, oggetto dell'articolo 3 del testo, il dibattito in materia si caratterizza per la dialettica tra una posizione che ritiene preferibile individuare un elenco di reati presupposto dai quali derivi, poi, quello di autoriciclaggio e un'altra che, all'opposto, preferisce enumerare le condotte per le quali è esclusa la punibilità del soggetto per il secondo titolo di reato. Il disegno di legge trasmesso dalla Camera ha preferito, nel testo introdotto dall'emendamento del Governo, la seconda impostazione, lasciando tuttavia aperti dubbi interpretativi circa l'estensione dell'espressione "attività economiche" contenuta nel primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, in relazione alla "mera utilizzazione" e al "godimento personale" di cui al quarto comma del medesimo articolo, con particolare riferimento a importanti acquisti immobiliari. Occorre perciò precisare maggiormente, anche con l'ausilio delle citate audizioni, l'area di non punibilità. Il senatore BUCCARELLA (M5S) evidenzia criticamente la riduzione delle pene, operata su iniziativa del Governo, rispetto a quanto andava delineandosi in sede di discussione del disegno di legge n. 19 e connessi in tema di autoriciclaggio; particolari perplessità desta l'abbassamento del minimo edittale da 3 a 2 anni di reclusione e da 10 mila a 5 mila euro di multa. La propria parte politica propone di prevedere una reclusione da 4 a 15 anni, analoga a quella prevista per il reato di riciclaggio. Valuta invece positivamente la rilevanza penale conferita alla condotta tesa a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o di altra utilità, che tuttavia andrebbe qualificata quale condotta alternativa, e non aggiuntiva, rispetto al reinvestimento, affinché non si arrivi a escludere la punibilità di reinvestimenti di proventi illeciti effettuati in maniera trasparente. Sempre in riferimento all'articolo 3, suscita perplessità l'avverbio "concretamente", che potrebbe ulteriormente restringere l'ambito di applicazione della norma. Quanto al quarto comma del nuovo articolo 648-ter.1, l'esplicita previsione della non punibilità della mera utilizzazione o del godimento personale dei proventi illeciti è da Senato della Repubblica Pag. 29 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 ritenersi ultronea, poiché già imposta dai principi generali del diritto penale, e perciò fonte di ulteriori incertezze interpretative e riduzioni del campo di applicabilità. La senatrice STEFANI (LN-Aut) si sofferma sul tema dell'autoriciclaggio e svolge critiche sul metodo seguito che, su impulso del Governo, ha portato prima a sospendere l'approfondita discussione sul disegno di legge n. 19, poi ad attendere il nuovo testo dalla Camera e, infine, a inserire la tematica in un nuovo e diverso contesto. Nel merito, non risulta facile individuare gli elementi costitutivi del reato per via delle contrapposte esigenze di individuare la condotta penalmente rilevante e, al contempo, di limitarne i confini. In particolare, vi sono difficoltà interpretative circa l'espressione "ostacolare concretamente" e il generico riferimento ad "attività economiche", mentre non vi compare alcun accenno al nocumento alla libera concorrenza: sul punto le audizioni, alla cui richiesta di svolgimento si associa, potrebbero contribuire a una maggiore chiarezza. Circa le sanzioni, c'è invece il rischio che una loro quantificazione eccessivamente tarata verso l'alto porti a una sostanziale disapplicazione della fattispecie. Si richiama infine all'intervento alla Camera dell'onorevole Bosin, secondo il quale la mancata esclusione della punibilità per autoriciclaggio del contribuente che ha optato per la voluntary disclosure potrebbe portare ad una riduzione del campo di applicabilità di questo istituto. La senatrice RICCHIUTI (PD) invita ad approvare in tempi rapidi il provvedimento, dal momento che la procedura di rientro dei capitali potrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 3 miliardi di euro, una cifra assai significativa nell'attuale contingenza. La procedura prevede notevoli, e a suo parere perfino eccessivi, vantaggi per chi deciderà di avvalersene: non risponderà infatti dei principali reati tributari, tra cui l'omissione di dichiarazione e la falsa fatturazione, nonché l'omesso versamento di ritenute certificate. Non si tratta tuttavia di un condono, poiché non vi è sconto sulla somma dovuta a titolo di tributo, ma solo sulle sanzioni pecuniarie e penali; non è inoltre previsto l'anonimato. In merito all'altro pilastro del provvedimento, il reato di autoriciclaggio, reitera l'auspicio di una rapida approvazione, poiché l'ordinamento penale necessita di tale fattispecie, come evidenziato di recente dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, dai magistrati auditi nella Commissione antimafia e dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Al riguardo, sarebbe forse stata necessaria una fattispecie incriminatrice ancora più severa, per un delitto previsto, del resto, in numerosi ordinamenti europei. Sebbene la Camera e il Governo non abbiano seguito questa strada, nelle Commissioni ministeriali Greco, Garofoli e Fiandaca era stata anche presa in considerazione l'ipotesi di non prevedere una nuova disposizione, ma semplicemente di eliminare negli articoli 648bis e 648-ter la clausola di esclusione. Il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice penale attualmente vigente fu infatti introdotto poiché il reato di ricettazione non era sufficiente a reprimere le condotte di chi intendeva "lavare" i proventi illeciti nell'economia legale, ma si è rivelato a sua volta insufficiente poiché, escludendo dalla punibilità l'autore del reato presupposto, non è applicabile a tutti i casi in cui l'attività di confusione e occultamento del danaro è svolta, come spesso accade, dallo stesso corruttore, evasore o mafioso, senza intermediazione di terzi. Come rilevato dal relatore per la 2a Commissione, si tratta di un reato di pericolo concreto; tuttavia, a differenza di quanto da lui sostenuto, non si tratta di un reato contro il patrimonio, bensì di una fattispecie plurioffensiva, poiché lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Si sofferma successivamente a commentare gli aspetti che qualificano la condotta esprimendo perplessità in merito al reato presupposto, osservando che la graduazione tra l'ipotesi principale e l'ipotesi attenuata consente le intercettazioni telefoniche e le misure cautelari solo per la fattispecie ordinaria. In merito alla condotta materiale del reo, ritiene che la previsione si presenta sufficientemente ampia da offrire uno strumento investigativo e repressivo utile nonostante le Senato della Repubblica Pag. 30 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 modifiche, a suo parere peggiorative, approvate in sede di esame in Assemblea alla Camera. Con riferimento all'elemento oggettivo, ovvero l'idoneità a ostacolare le indagini sulla provenienza del denaro, sarà sufficiente, per integrare la fattispecie, che l'autore del reato abbia messo in atto qualche accorgimento per nascondere le tracce della propria attività illecita. Sul comma 4 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, fa proprie le critiche dell'Associazione nazionale magistrati ma ritiene prevalente l'obiettivo complessivo della previsione del nuovo reato. Conclude affermando che sebbene il testo in esame rappresenti un compromesso, è opportuno addivenire ad una sua rapida approvazione, auspicando inoltre che i senatori del Movimento 5 Stelle possano rivedere la posizione di contrarietà manifestata alla Camera. La senatrice GINETTI (PD), pur apprezzando il tenore delle norme sul rientro di capitali, tendenti a recuperare importanti risorse per la crescita e lo sviluppo, lamenta come la scelta di trattare il reato di autoriciclaggio nel contesto del rientro dei capitali ne svilisca la portata politica. La lotta all'economia illegale, che inquina il mercato e sottrae risorse pubbliche, è infatti strettamente connessa al contrasto alla criminalità organizzata: sebbene l'introduzione del reato di autoriciclaggio rappresenti un'evoluzione positiva dell'ordinamento, sarebbe stato opportuno affrontare la materia nel quadro di un intervento complessivo, quale era, appunto, il disegno di legge n. 19. La trattazione del presente disegno di legge in Senato potrebbe essere tuttavia l'occasione per introdurre nuove norme e ampliarne la portata incriminatrice e la funzione dissuasiva dello stesso delitto in questione. Nel merito, circa l'individuazione della fattispecie di autoriciclaggio, occorrerebbe definire meglio il requisito dell'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa che, così formulato, si presta a incertezze applicative. Quanto alle riduzioni di pena di cui al sesto comma dell'articolo introdotto nel codice penale, è da condividere la preferenza per una circostanza attenuante ordinaria, in modo da non precludere il ricorso ad alcuni strumenti di indagine e misure cautelari. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) dopo aver apprezzato l'impianto della collaborazione volontaria di contribuenti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi fiscali, considera complessivamente troppo oneroso il totale di imposta e sanzioni previsto dal provvedimento in esame in riferimento al rientro di capitali detenuti in Paesi black list, mentre sarebbe maggiormente vantaggioso, stante l'obiettivo delle misure agevolative, prevedere un contributo forfetario non superiore al 30 per cento. Suggerisce inoltre di tener conto, allo scopo di prevedere eventuali deduzioni, delle imposte pagate all'estero e debitamente documentate, al fine di evitare che si verifichino casi di doppia imposizione, peraltro non consentiti dalle convenzioni internazionali in materia tributaria. Riguardo al raddoppio delle sanzioni previsto per i capitali depositati in Paesi black list, subordinato all'assenza ad oggi di uno specifico accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, e superabile solo nell'eventualità di un successivo trattato, segnala la mancanza di garanzie per il contribuente in relazione alla disciplina applicabile all'avvio della procedura di rientro. Quanto alla previsione di nullità della dichiarazione con penalità aggiuntive nel caso di dichiarazione non veritiera ritiene opportuno disciplinare i casi in cui l'intermediario estero sia responsabile dell'erroneità o dell'incompletezza della documentazione prodotta. In relazione alla possibilità di versamento rateale di quanto dovuto dal contribuente richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere intervalli più ampi tra le singole rate. Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede di poter svolgere il proprio intervento in sede di discussione generale nel corso di una prossima seduta. Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la possibilità di svolgere interventi in discussione generale in ulteriori sedute debba essere rimessa ad una successiva sede programmatoria dei lavori. Senato della Repubblica Pag. 31 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 La senatrice GUERRA (PD) considera equilibrato l'impianto del disegno di legge in esame, che delinea un'operazione di rientro dei capitali ben diversa dai provvedimenti di condono, tenuto conto che non è contemplata la garanzia dell'anonimato e che in sostanza non è tale da costituire incentivo a ulteriori comportamenti sleali nei confronti del fisco nel medio-lungo periodo. Nota inoltre come le informazioni che si possono ottenere in forza del provvedimento possano costituire un importante patrimonio conoscitivo per l'amministrazione finanziaria. Mette quindi in evidenza l'opportunità di prevedere trattamenti differenziati in relazione al grado di apertura allo scambio di informazioni dei diversi Stati, in un quadro di auspicata trasparenza sui movimenti dei capitali. Quanto agli effetti immediati del provvedimento ritiene che potrà costituire un efficace stimolo all'emersione, stante la mancanza di prospettive riguardo ulteriori e più favorevoli misure. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), ritenendo che la complessità del disegno di legge in esame suggerisca l'opportunità di ulteriori approfondimenti, si riserva di esprimere la propria posizione nelle successive fasi dell'iter dell'esame. La senatrice BELLOT (LN-Aut) giudica condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1642 al fine di agevolare il rientro dei capitali e segnala la necessità di una riflessione in merito ai sistemi di controllo finora impiegati che, evidentemente, non si sono dimostrati adeguati a fronteggiare l'esportazione illecita delle risorse e in particolare suggerisce di approfondire l'eventualità di misure volte al controllo dell'operato degli intermediari. Facendo riferimento alla previsione di nuove assunzioni di personale dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), esprime perplessità circa la copertura recata dall'articolo 4, consistente nella riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sollecitando una riflessione in merito alla possibilità di individuare coperture alternative. Conclude sottolineando l'esigenza di investimenti mirati allo scopo di potenziare le capacità di raccolta delle informazioni dell'amministrazione finanziaria. Il presidente Mauro Maria MARINO invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire e avverte che l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite provvederà alla definizione del calendario delle audizioni. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 20,25. Senato della Repubblica Pag. 32 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014 4ª Seduta Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione BUCCARELLA Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 19. IN SEDE REFERENTE (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre. Il presidente BUCCARELLA dà conto del calendario delle audizioni sul disegno di legge in esame definito dall'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che avranno luogo nelle giornate di giovedì 20 e di martedì 25 novembre. Nella medesima sede è stato convenuto di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 1° dicembre prossimo. Le Commissioni riunite prendono atto. Senato della Repubblica Pag. 33 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 Il senatore LUMIA (PD) invita a portare a conclusione il procedimento di approvazione del disegno di legge, dal momento che l'attuale situazione di crisi impone l'adozione di scelte coraggiose e può, in tal senso, trasformarsi in una straordinaria opportunità. In particolare, occorre, in un'ottica di condivisione, porre rimedio all'iniquità fiscale che caratterizza l'ordinamento italiano e che induce a comportamenti non virtuosi, nonché, soprattutto, enfatizzare il legame che deve sussistere tra difesa della legalità e sviluppo economico. A tale proposito, nota come i precedenti interventi a favore del rientro dei capitali non abbiano avuto il successo sperato proprio in quanto operazioni di corto respiro, che non hanno creato una cultura della legalità unita allo sviluppo. Il provvedimento in esame si pone viceversa su di un piano più elevato ed è finalizzato a dare avvio a un circolo virtuoso. In merito al reato di autoriciclaggio, pur rilevando una questione di metodo perché la norma, dopo un'ampia discussione nella Commissione giustizia del Senato, è stata invece elaborata dalla Commissione finanze della Camera, ritiene tuttavia che la questione principale risieda nell'urgenza di superare la mancanza di tale reato nell'ordinamento italiano. Il testo è senz'altro suscettibile di miglioramenti, anche alla luce della riflessione svolta in Senato; la valutazione di eventuali modifiche non deve tuttavia trasformarsi in un espediente dilatorio, poiché la priorità deve rimanere la approvazione del disegno di legge, per porre l'Italia, di fronte a una criminalità di carattere transnazionale, in linea con gli ordinamenti più evoluti. Invita inoltre il Governo a prestare attenzione al rapporto tra costi e benefici nell'ambito dell'adesione volontaria che, in assenza di accordi bilaterali con gli Stati interessati, in particolare con la Svizzera, rischia di essere sbilanciato a favore dei primi e vanificare perciò la portata del provvedimento. Il senatore LO GIUDICE (PD) condivide l'obiettivo di approvare in tempi rapidi il disegno di legge in titolo, che va nella direzione di un efficace contrasto all'evasione fiscale, vera emergenza nazionale e ostacolo allo sviluppo del Paese. Quanto al reato di autoriciclaggio, sebbene il contesto in cui è stato inserito non sia forse il più appropriato, è tuttavia importante procedere alla sua approvazione per non perdere l'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di reato nel sistema penale italiano, dal momento che il reato di riciclaggio così come configurato non è più rispondente alla realtà attuale. Giudica positivamente il lavoro svolto dalla Camera, in particolare la formula utilizzata - "impiega, sostituisce, trasferisce", - per descrivere la condotta penalmente rilevante. Pur condividendo la previsione di una pena ridotta nel caso di reato presupposto punito con la reclusione, nel massimo, inferiore a cinque anni, ritiene incongrua la riduzione del minimo edittale a un anno: la norma andrebbe modificata lasciando ferma la riduzione del massimo di pena a quattro anni. Ritiene altresì corretto avere previsto la non punibilità del mero autoimpiego, anche se, in sede applicativa, vi potrebbero essere contorni non definiti e si potrebbe altresì determinare la non punibilità di condotte qualificabili come autoimpiego, ma che in realtà producono una turbativa del mercato concorrenziale. Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene che le misure recate dal disegno di legge in titolo configurino un'operazione di condono fiscale, destinato peraltro a non conseguire obiettivi apprezzabili stante la perdurante mancanza di uno specifico accordo con la Svizzera. Osserva che le esigenze di natura finanziaria che motivano le scelte della maggioranza potrebbero essere più opportunamente soddisfatte tramite l'applicazione di un'imposizione addizionale sui capitali "scudati" nel 2009, mentre il disegno di legge in esame è destinato nella sostanza a costituire una misura di salvataggio a tutela di coloro che hanno occultato capitali, i quali non avranno dunque motivo di temere conseguenze derivanti dalle attuali possibilità di controllo su base telematica proprie delle amministrazioni pubbliche, mentre chi attualmente detiene capitali illegalmente esportati in Svizzera dispone del tempo necessario a trasferire le medesime risorse in altri paradisi fiscali. Quanto alle previsioni in materia di autoriciclaggio, esprime perplessità circa la loro efficacia, ritenendo preferibile ricondurre le condotte configurate nell'articolo 3 alla figura del riciclaggio opportunamente aggiornato in materia di concorso di reato. Conclude affermando l'incompatibilità delle disposizioni in esame con la riconosciuta esigenza di tutelare i comportamenti legali corretti nei Senato della Repubblica Pag. 34 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 confronti del fisco. Il senatore CASSON (PD) ricorda l'impegno della Commissione giustizia teso ad approntare un insieme organico di disposizioni volte a garantire la moralità e la trasparenza nelle attività economiche e finanziarie, purtroppo interrotto nell'attesa delle preannunciate proposte governative. Manifesta inoltre perplessità circa l'articolo 3, in relazione alla congruità delle pene pecuniarie e, in particolare, alla formulazione di cui al comma 3, tale da porre potenziali problemi interpretativi nell'enucleazione delle condotte di autoriciclaggio. Osserva poi che sarebbe stato preferibile prevedere una punibilità specifica per le condotte volte a ostacolare l'identificazione della provenienza dei capitali di origine illecita, mentre appare condivisibile la previsione di attenuanti contemplate dall'articolo 648-ter del codice penale recato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Non mancano, poi, ulteriori profili di criticità che concernono la formulazione delle norme previste dal nuovo articolo 648-ter.1. Cita, in particolare, l'improprio riformato al concorso di persone nel reato inserito nel primo periodo dalla nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio. Ritiene altresì discutibile confermare la condotta di chi impiega il provento di altro reato, insieme all'elenco delle altre condotte tipiche quali il trasferimento e la sostituzione di beni, denaro o altra utilità. Infatti, a suo giudizio, la condotta di autoimpiego meriterebbe trattazioni separate e una specifica formulazione. Si sofferma, da ultimo, sulla mancanza di una efficace formula di chiusura della fattispecie incriminatrice con la quale si sarebbero dovute colpire le condotte residuali e cioè non rientranti direttamente nella triplice azione di reimpegnare, sostituire e trasformare. Infine, rileva le intrinseche difficoltà interpretative che riguardano la clausola di non punibilità che trova applicazione in caso di mera utilizzazione o godimento personale. Il presidente BUCCARELLA dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche. Il relatore MOSCARDELLI (PD) rileva come dalla discussione generale siano emersi numerosi elementi utili per il lavoro emendativo, anche recuperando il lavoro svolto in precedenza dalla Commissione giustizia, e come da molte parti sia stato evidenziato il carattere positivo del provvedimento, in linea con quanto richiesto in sede OCSE e nell'ambito della commissione ministeriale Greco. Le norme sul rientro dei capitali non costituiscono un condono, ma una procedura trasparente, volontaria e completa. Le norme sull'autoriciclaggio si integrano invece con le precedenti in un'ottica di equilibrio tra incentivi all'adesione alla procedura di emersione e di sanzioni per chi non vi aderisce. Per quanto concerne la preferenza per il metodo forfettario per il calcolo dell'imposta, in luogo delle aliquote progressive, ricorda tuttavia che, per le somme inferiori ai due milioni di euro, è già possibile scegliere tra le due opzioni; quanto invece al divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito nel caso in cui siano già state pagate delle imposte all'estero, auspica che la rigorosa applicazione dell'articolo 168 comma 5 del Testo unico delle imposte sul reddito possa essere derogata, attraverso un opportuno intervento emendativo, nel caso in cui vi sia l'effettiva prova di tale versamento. Conclude osservando che ulteriori aspetti potranno essere chiariti in sede di audizioni. Il vice ministro CASERO rileva che il disegno di legge in esame reca misure non assimilabili a un provvedimento di condono, in considerazione dell'assenza sia di previsioni volte alla riduzione delle imposte non versate che della garanzia dell'anonimato, mentre la mancata previsione di sanzioni penali è giustificata dall'obiettivo di non disincentivare il rientro dei capitali. Osserva quindi che le previsioni in esame sono compatibili con le linee guida dell'OCSE in materia di trasparenza e che la piena operatività sarà conseguente alla conclusione dell'accordo con la Svizzera. Giudica quindi condivisibile la richiamata esigenza di un quadro organico di disposizioni finalizzate al contrasto della Senato della Repubblica Pag. 35 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 criminalità economica, che costituisce un grave fattore di alterazione del mercato. Osserva inoltre l'esistenza di un legame fra il reato di autoriciclaggio e la condotta di coloro che non si avvalgono delle misure in materia di collaborazione volontaria nella previsione di trasferire i capitali in destinazioni ulteriori rispetto alla Svizzera. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, al fine di disporre di tempi adeguati per le operazioni di rientro dei capitali e di adeguare l'ordinamento alle necessità del contrasto all'autoriciclaggio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 20,20. Senato della Repubblica Pag. 36 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014 1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 4 GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 Presidenza del Presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,15 AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642 (RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO) Senato della Repubblica Pag. 37 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014 1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 5 MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014 Presidenza del Presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO Orario: dalle ore 19,35 alle ore 21,40 AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642 (RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO) Senato della Repubblica Pag. 38 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014 5ª Seduta Presidenza del Presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 20,15. IN SEDE REFERENTE (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre. Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nel corso della seduta si procederà all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione dei pareri sui medesimi dei relatori e del Governo, in mancanza del prescritto parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Il vice ministro CASERO fa presente l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, specificando come questo sia rispondente alle indicazioni dell'OCSE e non configuri in alcun modo una misura assimilabile ai condoni, in quanto chi aderisce alla collaborazione volontaria è comunque chiamato a corrispondere per intero sanzioni e interessi. Dopo aver specificato che l'urgenza è motivata dall'opportunità di favorire rapidamente la conclusione dello specifico accordo Senato della Repubblica Pag. 39 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 con la Svizzera, osserva che le previsioni in materia di autoriciclaggio inserite nel corso dell'esame nella Camera dei deputati integrano e favoriscono la misura volta al rientro dei capitali, tenuto conto dell'ammontare delle risorse trasferite all'estero derivanti da illeciti penali. D'altro canto, fa presente che le eventuali modifiche al testo su tali specifiche questioni potranno essere valutate in un successivo progetto di legge sui reati economici in fase di elaborazione da parte del Ministro delle giustizia. Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la discussione sul disegno di legge in titolo è calendarizzata per l'Assemblea nella corrente settimana e che nell'organizzazione dei lavori bisogna altresì tenere conto della compatibilità con l'imminente sessione di bilancio. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) mette in evidenza l'atteggiamento collaborativo del proprio Gruppo, il quale si è limitato a presentare un numero contenuto di proposte emendative, con la finalità di correggere i difetti presenti nel testo e messi in evidenza dai soggetti auditi, nell'ottica di conseguire i benefici finanziari attesi dal Governo. Non condivide pertanto la sollecitazione del vice ministro ad approvare il testo della Camera dei deputati. Il senatore LUMIA (PD) ritiene opportuno apportare miglioramenti al testo in esame, specie riguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio e apprezza la disponibilità del Governo a intervenire in un altro provvedimento. Ritiene peraltro che la calendarizzazione in Assemblea, subordinata alla conclusione dell'iter presso le commissioni riunite, consenta di individuare tempi congrui per i necessari approfondimenti. Sollecita quindi la Presidenza ad organizzare i lavori per garantire comunque l'obiettivo di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno. Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la mancanza dei pareri della Commissione bilancio impedisce di procedere a votazioni nella seduta odierna. Prospetta quindi, nell'auspicio di poter disporre dei pareri della Commissione bilancio, l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, tenuto conto delle sedute già convocate dalla Commissione giustizia. Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CASSON (PD), Laura BIGNAMI (Misto-MovX), FORNARO (PD) e LUMIA (PD), nonché del presidente Mauro Maria MARINO, il quale, oltre a ribadire la propria proposta di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, propone la convocazione alle ore 16 di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, al fine di programmare più compiutamente i lavori della seduta notturna. Conclude ribadendo la proposta di convocare la seduta domani alle ore 21,30 e dell'Ufficio di Presidenza alle ore 16. Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente. Si passa all'illustrazione degli emendamenti. Il PRESIDENTE concede la facoltà di intervenire al senatore CASSON (PD), il quale illustra innanzitutto l'emendamento 3.3, volto ad assegnare alle figure del riciclaggio e dell'autoriciclaggio una disciplina comune, in armonia con la linea espressa dalla propria parte politica sin dalla scorsa legislatura. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 3.8, volto ad aumentare le pene previste, tenuto conto dell'opportunità di consentire l'effettuazione di intercettazioni, mentre l'emendamento 3.17 mira a impedire un arretramento della soglia di rilevanza dell'illecito, quando è preferibile alzare tale soglia, evitando di consentire, per mezzo di formulazioni ambigue che la rilevanza penale delle condotte di Senato della Repubblica Pag. 40 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 autoriciclaggio possa essere messa in dubbio. La senatrice BELLOT (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.84, che prevede il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'emendamento 1.89, con il quale si intende subordinare le nuove procedure di assunzione dell'Agenzia delle entrate all'assorbimento di eventuale personale in esubero proveniente da altre amministrazioni pubbliche. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra l'emendamento 1.25, relativo alla comunicazione ai soci dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Illustra quindi l'emendamento 1.82, volto al sostegno delle politiche a favore degli indigenti. Conclude illustrando l'ordine del giorno n. G/1642/2/2 e 6, richiamando l'attenzione sulla rilevanza dell'educazione fiscale nella scuola dell'obbligo. Il senatore MOLINARI (M5S) illustra gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, finalizzati a porre limitazioni soggettive relativamente alla possibilità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24. Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l'emendamento 3.9, volto a innalzare le pene edittali per il reato di autoriciclaggio. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 3.16 e 3.18, con i quali si intende garantire la punibilità dell'autoriciclaggio anche in assenza di condotte mirate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Dopo aver illustrato l'emendamento 3.26, volto a sopprimere la previsione di non punibilità per l'utilizzo a fini di godimento personale, si sofferma sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2, finalizzate a consentire il ricorso nell'ambito dell'attività investigativa ad agenti provocatori, operanti sotto il controllo del pubblico ministero. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.5, che estende l'applicazione della collaborazione volontaria ai casi di violazione delle disposizioni relative alle imposte su successioni e donazioni. Quanto all'emendamento 1.12, osserva che è volto a garantire il diritto allo scomputo delle imposte già versate all'estero, mentre con l'emendamento 1.34 si intende introdurre la procedura di confronto preventivo, con garanzia dell'anonimato per gli interessati, con l'amministrazione finanziaria, allo scopo di determinare con la necessaria certezza l'ammontare degli oneri dovuti. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.38 e 1.40, sottolineando la necessità di agevolare le operazioni di rientro dei capitali. A tale scopo osserva essere essenziale che i soggetti interessati non paventino il rischio di sanzioni penali. In riferimento all'articolo 3 si sofferma in primo luogo sull'emendamento 3.29, teso a rendere più chiara la formulazione della disposizione concernente il reato di autoriciclaggio. Prosegue sottolineando la condotta del proprio Gruppo, volta non a ostacolare l'approvazione del disegno di legge in esame, bensì a porre rimedio alle difficoltà evidenziate nel ciclo di audizioni, consistenti in ambiguità che minano la fiducia necessaria a un rapporto di collaborazione tra i contribuenti e lo Stato. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) interviene sull'emendamento 1.19, volto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pagamento nella forma rateale conseguente alla procedura di collaborazione volontaria. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.20 e 1.21, finalizzati a prevenire condotte Senato della Repubblica Pag. 41 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 collaborative motivate esclusivamente dalla consapevolezza circa l'avvio di procedure di accertamento. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36, sottolineando la necessità che il legislatore non dia l'impressione di prevedere trattamenti di favore per i contribuenti sleali, nonché la proposta 1.61, finalizzata a evitare che condizioni favorevoli vengano applicate nei casi di soggetti che hanno trasferito capitali nei cosiddetti paradisi fiscali. Menziona poi l'emendamento 1.64, soppressivo del comma 8 dell'articolo riguardante gli effetti della procedura di collaborazione volontaria recato dall'articolo 1. Illustra quindi l'emendamento 1.83, volto a prevedere l'assegnazione prioritaria delle risorse ottenute al comparto istruzione. Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno. Il relatore per la Commissione finanze, senatore MOSCARDELLI (PD), intervenendo in sede di replica, rileva che l'obiettivo che si è voluto perseguire con il disegno di legge in titolo è il recupero di una consistente massa di liquidità che attualmente si trova all'estero, attraverso una procedura chiara e trasparente e non con un condono. Non c'è infatti alcun incentivo a violare la legge. Sul merito degli emendamenti illustrati nella riunione odierna, riconosce che il testo approvato presso la Camera dei deputati può contenere alcuni elementi di criticità, ma gli stessi non hanno un rilievo tale da incrinare il giudizio positivo sul medesimo nel suo complesso e, soprattutto, non giustificano il rischio che si possano determinare ritardi nella sua approvazione rispetto alla scadenza programmata del 31 dicembre 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei propri emendamenti. Qualora gli emendamenti non venissero ritirati, il parere del relatore sarebbe contrario. Il relatore per la Commissione giustizia, senatore D'ASCOLA (NCD), dichiara che limiterà il suo intervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio). Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice avente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplice soppressione della clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" che figura nell'incipit delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Una simile soluzione avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturale delle condotte incriminate come delitti presupposto - rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - e che, proprio per tale ragione, non possono non essere state tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presupposti medesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punito il delitto presupposto e una loro autonoma incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciò che è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale e, quindi, con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione della condotta di autoriciclaggio - per essere compatibile con i principi sopra richiamati - presuppone quindi che le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto alla condotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere due strade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati "a monte", rispetto ai quali la condotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per caso del fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischio dell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliare volta per volta. La seconda strada invece - che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo - è quella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti "a monte", tutti i delitti non colposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilità e complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condotta di autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del provento da parte del solo autore del delitto presupposto medesimo - per il quale quest'ultimo, come sopra evidenziato, viene già punito con l'incriminazione del delitto presupposto - e limitando la punibilità Senato della Repubblica Pag. 42 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 solo ai comportamenti che determinino - sotto il profilo ontologico della condotta illecita - un quid pluris rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-ter.1 determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente "frappositive" ed idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività. Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudine qualificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infatti irragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo 648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto presupposto. Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori. Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcuna delle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali si prevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale. A tale riguardo fa presente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabili modalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso i comportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza. Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara e trasparente da parte del contribuente. Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25 novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni. Prendono atto le Commissioni. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi sono convocati domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16. Senato della Repubblica Pag. 43 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate ulteriormente domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21,30. La seduta termina alle ore 21,50. ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642 G/1642/1/2 e 6 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; considerato che: la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attività finanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membri della collettività; tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; impegna il Governo: a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggetti che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge. G/1642/2/2 e 6 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere Senato della Repubblica Pag. 44 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; considerato che: tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani, sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»; la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado; impegna il Governo: a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmi della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado. G/1642/3/2 e 6 DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1642, considerato che: Il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto; le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione; la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari; strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accerta tori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione; Senato della Repubblica Pag. 45 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine corre lato allo spirare del termine ordinario di decadenza; tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5quinquies, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali; tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema; impegna il Governo: ad introdurre nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizione per tutti i reati di corruzione. G/1642/4/2 e 6 MIRABELLI Il Senato, premesso che, l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di autoriciclaggio; tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale; considerato che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo Senato della Repubblica Pag. 46 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356», impegna il Governo: ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale ed in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. G/1642/5/2 e 6 URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO Il Senato, in sede di esame dell'AS 1642, considerato che: All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economicofinanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»; Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato; Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio; Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società. L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza; impegna il Governo: a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare. Art. 1 1.1 BELLOT Senato della Repubblica Pag. 47 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,». Conseguentemente: Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,». 1.2 DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero». 1.3 DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». 1.4 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni». 1.5 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni». 1.6 SUSTA Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)» dopo le parole: «e di imposta sul valore aggiunto,» aggiungere le seguenti: «imposte di successione, donazioni,». 1.7 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni: Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»; Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»; Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4». 1.8 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. 1.9 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater» comma 1, lettera a), dopo le parole: «apposita richiesta,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 212 Senato della Repubblica Pag. 48 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 del 2000». 1.10 BELLOT Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo». 1.11 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei redditi;». 1.12 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione». 1.13 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis). Nella medesima richiesta il contribuente chiede di essere udito per valutare ed interpretare la documentazione prodotta. Qualora l'Amministrazione finanziaria non provveda nel termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5septies». 1.14 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»; b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento. 1.15 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), dopo le parole: «in unica soluzione,», aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati». 1.16 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in tre rate», con le seguenti: «in sei rate». 1.17 BARANI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: « in sei rate mensili». 1.18 Senato della Repubblica Pag. 49 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 BARANI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in tre rate bimestrali». 1.19 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti dell'intera procedura». 1.20 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale». 1.21 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo. 1.22 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». 1.23 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.». 1.24 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decretolegge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». 1.25 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.». 1.26 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restano tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto». Senato della Repubblica Pag. 50 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 1.27 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita». 1.28 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3. Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 5-septies», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2 e 5». 1.29 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le informazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche». 1.30 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4. 1.31 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 4, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore della presente legge,». 1.32 URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre». Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre». 1.33 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30 ore di servizi socialmente utili». 1.34 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta di collaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designati dall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente le informazioni di cui al comma 1 lettera a). L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà al soggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta di collaborazione volontaria. 8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante, la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. » Senato della Repubblica Pag. 51 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 1.35 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3. 1.36 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2. 1.37 DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,». Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»; dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari». 1.38 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,» aggiungere le seguenti: «8, 10,». 1.39 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a) le parole: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter». 1.40 CALIENDO, SCIASCIA, MALAN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale». 1.41 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). è esclusa l'applicazione delle presunzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 1.42 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis). non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 1.43 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora dalla documentazione prodotta dall'aderente alla procedura emergano altri soggetti interessati alla stessa, l'Agenzia delle entrate comunica entro 10 giorni a questi ultimi la possibilità di avvalersi della procedura». 1.44 ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del Senato della Repubblica Pag. 52 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5». 1.45 BUEMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria avviata entro il 30 settembre 2015, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, allorché tali delitti siano stati commessi entro la data di entrata in vigore della presente disposizione». 1.46 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30 settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successive all'entrata in vigore della presente legge». 1.47 ZELLER Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari, a seconda dei casi, alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, e alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ovvero pari alla metà del minimo edittale qualora l'importo complessivo di tutte le annualità relative alla collaborazione volontaria risultasse di misura inferiore: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto». 1.48 BARANI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:». 1.49 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni: al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metà del» con le seguenti: «in misura pari al»; al comma 4, secondo periodo, sostiuire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con le seguenti: «doppio del minimo edittale»; Senato della Repubblica Pag. 53 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»; al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della». 1.50 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, lettera c), dopo le parole: «attività oggetto di collaborazione volontaria» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai periodi di imposta indicati dal contribuente». 1.51 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo. 1.52 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto». 1.53 BARANI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto» ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo». 1.54 URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto». 1.55 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metà della». 1.56 ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate». 1.57 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità di definizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6. 1.58 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater ». Senato della Repubblica Pag. 54 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 1.59 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo. 1.60 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo». 1.61 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7. 1.62 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento». 1.63 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8. 1.64 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8. 1.65 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento». 1.66 BARANI Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento». 1.67 ZELLER Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «del 27 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento». 1.68 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso l'imposta dovuta e le relative sanzioni non possono superare il 60 per cento del complesso dei redditi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 5-quater, comma 1». 1.69 SUSTA Al comma 1,capoverso «Art 5-quinquies.» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se alla formazione dell'imponibile cui applicare le imposte di cui al presente comma concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione». 1.70 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se sui capitali emersi risultano imposte già pagate presso uno Stato estero, e ne viene fornita idonea documentazione, queste sono ammesse in detrazione rispetto a quanto dovuto». Senato della Repubblica Pag. 55 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 1.71 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «valore di 2 milioni di euro» con le seguenti: «valore di 5 milioni di euro». 1.72 DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro». 1.73 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Nel caso in cui dalla documentazione di cui all'articolo 5-quater emerga una consistenza di tali attività superiore al valore di cui al comma 8, l'Agenzia delle entrate applica all'eccedenza l'aliquota del 35 per cento oltre interessi, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 5-quinques, lettere a) e b)». 1.74 BELLOT Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati. 10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura». 1.75 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido». 1.76 SUSTA Al comma 1, capoverso «Art 5-septies», sopprimere il comma 1. 1.77 DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque». Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque». 1.78 URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater,», aggiungere le seguenti: «con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),». 1.79 URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero», Senato della Repubblica Pag. 56 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies». 1.80 DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c). 1.81 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici». 2) sopprimere le lettere a), b) e d). 1.82 BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI Al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c)al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici». 1.83 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al comparto istruzione». 1.84 BELLOT Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis)al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 1.85 DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente. » 1.86 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna di esse». 1.87 SUSTA Al comma 9, sostituire la lettera a) con le seguenti: a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato; a-bis) Una volta esaurita la procedura di cui alla lettera a), il Mef autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 12 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 Senato della Repubblica Pag. 57 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 1.88 SCAVONE, BARANI Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire le seguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216 del 2011 nonché a quelli». 1.89 BELLOT Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventuale personale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso delle competenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di natura intercompartimentale o interente,». 1.90 SCAVONE, BARANI Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis del decretolegge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.». Art. 2 2.1 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Sopprimere l'articolo. 2.2 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Al comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro». 2.3 BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214''». Art. 3 3.1 BARANI Sopprimere i commi 1 e 2. 3.2 BARANI Sopprimere il comma 1. 3.3 Senato della Repubblica Pag. 58 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 648-bis ? (Riciclaggio ed Autoriciclaggio) ? Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''». Conseguentemente, all'articolo sopprimere i commi 3 e 4, nonché la lettera a) del comma 5. 3.4 BARANI Sopprimere il comma 2. 3.5 BELLOT, STEFANI Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: ''648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. 4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''». 3.6 BARANI Senato della Repubblica Pag. 59 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000». 3.7 BARANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000». 3.8 CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sostituire le parole: «da due a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici». Conseguentemente, al comma secondo, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le seguenti: «da due a sei». 3.9 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni». 3.10 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni». 3.11 URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni». 3.12 BELLOT, STEFANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,». 3.13 DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche o finanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari». 3.14 DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche o finanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari». 3.15 SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALAN Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di tale delitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,» aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto». 3.16 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa». 3.17 Senato della Repubblica Pag. 60 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sopprimere la parola: «concretamente». 3.18 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente». 3.19 URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente». 3.20 MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Si applica la pena del reato presupposto, se minore». 3.21 BARANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000». 3.22 DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» , con le seguenti: «da due a cinque anni». 3.23 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo a cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni». 3.24 URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con le seguenti: tre anni». 3.25 DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito». 3.26 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma. 3.27 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità». 3.28 BELLOT, STEFANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale». 3.29 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui ai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso». 3.30 Senato della Repubblica Pag. 61 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 BARANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma. 3.31 BARANI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attività professionale». 3.32 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore». 3.0.1 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 3-bis. (Agente provocatore) 1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità. 2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria». 3.0.2 BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 3-bis. (Operazioni sotto copertura e agente provocatore) 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1''. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi». Senato della Repubblica Pag. 62 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro) MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014 6ª Seduta Presidenza del Presidente della 2ª Commissione PALMA Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 21,30. IN SEDE REFERENTE (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri. Il presidente PALMA dà conto del parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio sul testo ed emendamenti . Il Presidente informa altresì la Commissione che nel corso della giornata odierna il senatore Susta ha ritirato gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 1.41, 1.42, 1.50, 1.58, 1.60, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.75 e 1.76. Il Presidente dà conto che il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha ritirato i propri emendamenti 1.44, 1.47, 1.56, 1.67 e 2.3. Senato della Repubblica Pag. 63 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 Interviene il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiedendo al Governo di fornire un'interpretazione del tenore dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, al fine di valutare l'opportunità di ritirare il proprio emendamento 1.45. Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale condiziona l'eventuale ritiro degli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.17 in materia di autoriciclaggio, all'impegno del Governo a correggere alcuni elementi di criticità riscontrati rispetto al testo licenziato dalla Camera nell'ambito del disegno di legge n. 1687 - assegnato alle Commissioni 1a e 2 a riunite in sede referente il 21 novembre - recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti. Il vice ministro CASERO ribadisce l'esigenza del Governo - già espressa nella seduta del 2 dicembre - di procedere all'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi, considerate le scadenza programmate, confermando al contempo la disponibilità a rivedere la formulazione del reato di autoriciclaggio in sede di esame del disegno di legge n. 1687. Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il senatore LUMIA (PD) conferma l'orientamento, anche a nome del Gruppo parlamentare, a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.17. Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S) giudicando opportuno chiarire che il Governo si era già impegnato informalmente ad intervenire per correggere le criticità insite nella formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in materia di autoriciclaggio e di introdurre il reato di false comunicazioni sociali nell'ambito degli articoli 3 e 4 del citato disegno di legge n. 1687. Esprime rammarico per l'esito che si va profilando di non apportare le modifiche richieste in materia di autoriciclaggio nel corso dell'odierno esame. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dai senatori Uras, De Petris e De Cristofaro. Il PRESIDENTE, avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) ricordando il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, gli ordini del giorno G/1642/1/2 e 6, G/1642/2/2 e 6 e G/1642/3/2 e 6, posti in votazione, non sono approvati. Il vice ministro CASERO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1642/4/2 e 6 come raccomandazione. Il senatore D'ASCOLA (NCD), relatore per la Commissione giustizia, fa notare che non sussiste alcuna interferenza tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 3 del disegno di legge rispetto all'efficacia e alla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori). Il VICE MINISTRO ribadisce l'accoglimento, del testo modificato nel senso di impegnare il Governo Senato della Repubblica Pag. 64 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 a valutare la possibilità di attuare il dispositivo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto. Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso la disponibilità a valutare l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6 come raccomandazione, il relatore D'ASCOLA (NCD) esprime la propria perplessità. Il presidente PALMA dichiara improponibile per estraneità dell'oggetto alla materia trattata, l'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.14, , posti separatamente in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18 sono dichiarata decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. Gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30 , 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, posti in votazione, non sono approvati. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.38 esprimendo la propria perplessità sul parere espresso dalla Commissione bilancio di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto l'emendamento in oggetto mira esclusivamente ad ampliare la non punibilità delle fattispecie criminose rispetto all'attuale formulazione. L'emendamento 1.38, posto in votazione, non è approvato. Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), il quale esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.40, che andrebbe dichiarato inammissibile allo stesso modo dell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6. L'emendamento 1.40, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.43, posto ai voti, risulta respinto. Sull'emendamento 1.45 il rappresentante del GOVERNO dichiara che la sua formulazione non è in linea con le scadenze temporali delineate nel disegno di legge: invita il presentatore a ritirare l'emendamento. Alla luce delle osservazioni fornite dal vice ministro Casero il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 1.45. L'emendamento 1.46, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.48 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.49, 1.51 e 1.52, posti separatamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.53 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Le Commissioni riunite respingono poi con separate votazioni gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.57, 1.59, 1.61 e 1.62. Senato della Repubblica Pag. 65 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 Gli identici emendamenti 1.63 e 1.64, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.65, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.66 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.87, posti separatamente in votazione, non sono approvati. L'emendamento 1.88 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L'emendamento 1.89, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 1.90 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, sono respinti. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Il senatore CASSON (PD) fa proprio l'emendamento 3.1, finalizzato a modificare l'articolo 3 del disegno di legge la cui formulazione rischia di sortire effetti applicativi contrastanti con l'obiettivo sanzionatorio perseguito dal legislatore. Si rammarica altresì per l'assenza di un rappresentante del Governo in materia di giustizia data anche la estrema complessità e rilevanza dei profili trattati. L'emendamento 3.1, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore CASSON (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 3.3, ritenendo eccessivamente generico l'impegno del Governo ad intervenire sul punto. Condivide invece, il ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17. Prende la parola il senatore LUMIA (PD), ribadendo invece la disponibilità al ritiro anche dell'emendamento 3.3, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono le proprie firme all'emendamento 3.3, il quale, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 3.5 viene ritirato. L'emendamento 3.6 e 3.7 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente. Senato della Repubblica Pag. 66 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 Il presidente PALMA prende atto del ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17 Gli emendamenti 3.9 e 3.10, posti in un'unica votazione per identità dell'oggetto, sono respinti. Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16. Gli emendamenti 3.18 (al quale aggiungono la firma il senatore VACCIANO (M5S), le senatrici BOTTICI (M5S), BIGNAMI (Misto-MovX) e MUSSINI (Misto-MovX)) e 3.19, posti in un'unica votazione, per identico contenuto, non sono approvati. L'emendamento 3.20, posto in votazione, non è approvato. Dopo che gli emendamenti 3.21, 3.30 e 3.31, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente, gli emendamenti 3.22, 3.23 (al quale aggiunge la firma il senatore VACCIANO (M5S)), 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.32, posti in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono dichiarati improponibili per estraneità della materia all'oggetto del disegno di legge. Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale. La seduta termina alle ore 22,40. Senato della Repubblica Pag. 67 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica Pag. 68 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it FINANZE E TESORO (6ª) MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014 156ª Seduta Presidenza del Presidente Mauro Maria MARINO Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti. La seduta inizia alle ore 15,15. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il presidente MARINO informa la Commissione che sarà assegnato nella giornata di domani l'Atto del Governo n. 106-bis in materia di tassazione tabacchi lavorati e che decorre quindi dadomani il termine di dieci giorni per l'esame di tale atto ai sensi della legge n. 23 del 2014. Informa inoltre i Commissari sullo svolgimento dei lavori dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 2a e 6a riunite, per l'esame del disegno di legge n. 1642 recante norme per il rientro dei capitali. La Commissione prende atto. Proposta di indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la proposta di indagine conoscitiva, già valutata positivamente in Ufficio di Presidenza programmatorio, origina dalla volontà di effettuare una istruttoria approfondita delle questioni generali di riforma strutturale del sistema bancario in Senato della Repubblica Pag. 69 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 connessione con le proposte di Regolamento n. 43 e n. 40 dell'Unione europea, il cui iter è già stato avviato. Ricorda che la proposta n. 43 delinea una riforma strutturale del sistema bancario europeo e si rivolge alle banche di grandi dimensioni che, svolgendo attività molto rischiose alla ricerca del profitto, possono determinare un rischio sistemico e la conseguente necessità di un salvataggio pubblico. Come è noto, il progetto comunitario origina dal rapporto Liikanen nel quale era prefigurata la proposta di introdurre per le banche più grandi l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e le altre attività di negoziazione di rischio trasferendole a un soggetto giuridico distinto all'interno del gruppo bancario. La proposta n. 40, da considerare strettamente connessa alla precedente prevede la segnalazione e la trasparenza nelle operazione di finanziamento delle banche tramite titoli. Considerata la complessità e la strutturalità delle due proposte e valutati i disegni di legge già all'ordine del giorno della Commissione in materia di ordinamento bancario, e tenuto conto altresì della prospettiva della vigilanza europea e della verifica dell'adeguatezza patrimoniale delle maggiori banche italiane (cosiddetto stress test) propone di svolgere un'indagine conoscitiva ascoltando i seguenti soggetti: i vertici delle banche italiane, la Banca d'Italia, la Consob, l'Antitrust, la Borsa italiana, l'Associazione Bancaria Italiana, le Fondazioni bancarie, l'Associazione delle Banche Popolari nonché esperti della materia; andrebbe altresì valutata la possibilità di ascoltare la Banca Centrale europea e l'EBA (European Banking Authority). Conclude specificando che si tratta di un programma di audizioni integrabile con eventuali ulteriori proposte dei Gruppi parlamentari. Dopo un intervento della senatrice BELLOT (LN-Aut) e del senatore FORNARO (PD), il quale suggerisce di tener conto anche delle Banche di credito cooperativo e di considerare tra le maggiori banche italiane quelle oggetto di valutazione da parte della Banca Centrale Europea, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di indagine conoscitiva che è approvata all'unanimità. Preannuncia che sottoporrà le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento una volta acquisite le eventuali integrazioni al programma della audizioni. IN SEDE REFERENTE (1259) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre. Il presidente MARINO fa presente che sono stati presentati gli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge, pubblicati in allegato. Il senatore VACCIANO dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.8 ed illustra congiuntamente gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, facendo presente che essi sono finalizzati, da un lato, a censire gli aiuti pubblici gestiti dal sistema dei confidi e, dall'altro, a dare attuazione a quanto Senato della Repubblica Pag. 70 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2010 con particolare riferimento alla vigilanza sui due modelli di confidi introdotti da tale normativa. La senatrice BOTTICI (M5S) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono la firma a tutti gli emendamenti sottoscritti anche dal senatore Vacciano. Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti. Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, nella giornata di domani, acquisito il parere della Commissione bilancio, la Commissione procederà all'esame degli emendamenti per concludere l'iter in sede referente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. (1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (Seguito dell'esame e rinvio) Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso. Il presidente Mauro Maria MARINO, in assenza di richiesta di interventi in discussione generale propone alla Commissione di fissare per le ore 18 di lunedì 24 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene. Su richiesta della senatrice CHIAVAROLI (NCD), il PRESIDENTE puntualizza che non sono previste audizioni sul disegno di legge in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,35. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1259 Art. 1 Senato della Repubblica Pag. 71 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 1.1 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, dopo le parole: "piccole medie imprese (PMI)" aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.". Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere d) ed e), dopo le parole:«PMI» aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. ". 1.2 CHIAVAROLI Al comma 1 capoverso e, conseguentemente, alle lettere d) e e), dopo la parola: "PMI" inserire le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.". 1.3 MOLINARI, VACCIANO Al comma 1, dopo la parola "(PMI)", aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni."; al medesimo comma 1, alla lettera e), dopo le parole "PMI", aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. ". 1.4 LUIGI MARINO Al comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole "criteri direttivi", aggiungere le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 2013, n.147". 1.5 LUIGI MARINO Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: dopo le parole "la patrimonializzazione dei Confidi" inserire le seguenti: ", con priorità per i soggetti vigilati,"; inserire, in fine, il seguente periodo: "Una quota di tali risorse deve essere destinata a quei Confidi che garantiscono finanziamenti a medio termine finalizzati alla capitalizzazione delle imprese;" 1.6 CHIAVAROLI Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tengano conto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.". Conseguentemente al medesimo comma, lettera f), dopo la parola "modificazioni", aggiungere le seguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.". 1.7 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera a), dopo le parole "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tengano conto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 Senato della Repubblica Pag. 72 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."; Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), dopo la parola: "modificazioni", aggiungere le seguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi,istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106." 1.8 MOLINARI, VACCIANO Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto, relativamente ai requisiti richiesti per accedere a misure di patrimonializzazione, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."; Alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: "prevedendo apposite deroghe per i confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.". 1.9 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "finalità tipiche," aggiungere le seguenti: "strumenti innovativi,". 1.10 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "patrimonializzazione" aggiungere le seguenti: "diretta e indiretta". 1.11 LUIGI MARINO Al comma 1, lettera b), dopo le parole "disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato", inserire le parole: ", nonché stabilendo il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori". 1.12 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ", al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo Centrale di Garanzia e i confidi". 1.13 LUIGI MARINO Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente nuovo periodo: " Negli organi di amministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere rappresentate le principali associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo; ". 1.14 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "intermediari finanziari" con le seguenti: "confidi". 1.15 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti: "e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi statali, Senato della Repubblica Pag. 73 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor, in modo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equità nella loro distribuzione; e-ter) istituire, in parallelo a quanto previsto dalla lettera e-bis), un sistema di valutazione dei confidi, al fine di introdurre meccanismi premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche;" 1. 16 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) promuovere campagne di educazione alla finanza d'impresa per operatori delle PMI, oltre a prevedere progetti di formazione specialistica curati da esperti nella gestione finanziaria delle micro, piccole e medie imprese;" 1.17 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi: statali, regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor, in modo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equità nella loro distribuzione; " 1.18 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere l'istituzione di un sistema di valutazione dei confidi, al fine di introdurre meccanismi premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche;" 1.19 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) disporre un monitoraggio dello stato di attuazione e dell'impatto della normativa vigente in materia di confidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, verificando in particolare, se e come possano coesistere i due modelli di confidi vigilato e non vigilato, nonché provvedendo alla definitiva e completa attuazione del Capo III del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 riferito all'istituzione e alla gestione dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi il quale dovrà svolgere funzioni di vigilanza e di controllo all'entrata e alla permanenza nell'Elenco, sotto il controllo dalla Banca d'Italia, stimolando il miglioramento e la trasparenza informativa dei confidi minori." 1.20 VACCIANO, MOLINARI Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) effettuare un coordinamento della normativa vigente in materia di confidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in modo da convergere verso un modello unico di confidi vigilati, rafforzando le funzioni di vigilanza dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sotto il controllo della Banca d'Italia;" 1.21 GIANLUCA ROSSI Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: ", soprattutto per gli affidamenti bancari già in Senato della Repubblica Pag. 74 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 essere". Senato della Repubblica Pag. 75 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) Senato della Repubblica Pag. 76 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it GIUSTIZIA (2ª) MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014 165ª Seduta Presidenza del Presidente PALMA indi del Vice Presidente BUCCARELLA Interviene il vice ministro della giustizia Costa. La seduta inizia alle ore 14. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il presidente PALMA rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1a Commissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia di vilipendio. Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenza delle commissioni riunite 1a e 2a per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentemente presentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Rispondendo poi ad una richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE osserva che sono astrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello del disegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testo unificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo. Il senatore LUMIA (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si Senato della Repubblica Pag. 77 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, con specifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio. Concorda il presidente PALMA. IN SEDE REFERENTE (14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili (197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza (239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà (314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza (1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso (1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili (1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - e petizione n. 665 ad essi attinente (Rinvio del seguito dell'esame congiunto) Il presidente PALMA avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo. Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la discussione sulla predetta proposta di testo unificato. La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15. Il presidente BUCCARELLA prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,20. Senato della Repubblica Pag. 78 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura Senato della Repubblica 1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 Pag. 79 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva 1.4. Trattazione in consultiva Senato della Repubblica Pag. 80 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute 1.4.1. Sedute collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1642 XVII Legislatura Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio Trattazione in consultiva Sedute di Commissioni consultive Seduta Attività 1ª (Affari Costituzionali) N. 79 (pom.) 2 dicembre 2014 Sottocomm. pareri Esito: Non ostativo Parere destinato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) , 6ª (Finanze e tesoro) Esito: Non ostativo su emendamenti N. 80 (pom.) 4 dicembre 2014 Sottocomm. pareri Esito: Non ostativo Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo su emendamenti 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 81 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura N. 321 (pom.) 2 dicembre 2014 1.4.1. Sedute Esito: Esame e rinvio Parere destinato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) , 6ª (Finanze e tesoro) Pervenuta relazione tecnica Esito: Rinvio su emendamenti N. 322 (ant.) 3 dicembre 2014 Esito: Non ostativo con osservazioni Esito: Rinvio su emendamenti N. 323 (pom.) 3 dicembre 2014 Esito: parte Non ostativo parte Contrario su emendamenti Esito: Contrario su emendamenti Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) 14ª (Politiche dell'Unione europea) N. 90 (pom.) 19 novembre 2014 Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) , 6ª (Finanze e tesoro) Commissione parlamentare questioni regionali 19 novembre 2014 (ant.) Esito: Favorevole Parere destinato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) , 6ª (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica Pag. 82 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari 1.4.2. Resoconti sommari Senato della Repubblica Pag. 83 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) 1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica Pag. 84 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014 79ª Seduta Presidenza del Vice Presidente della Commissione FAZZONE La seduta inizia alle ore 14,30. (1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene. (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali Senato della Repubblica Pag. 85 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene. (1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo ) La relatrice BISINELLA (LN-Aut) dà conto del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione concorda (1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) (Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 5.0.100 (testo 2), sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 5-bis", sia soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentare adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra le fonti del diritto. La Sottocommissione concorda. Senato della Repubblica Pag. 86 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 (998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti) La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1, l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene. La seduta termina alle ore 14,45. Senato della Repubblica Pag. 87 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) Senato della Repubblica Pag. 88 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014 1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014 80ª Seduta Presidenza del Vice Presidente della Commissione MORRA La seduta inizia alle ore 13,45 (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene. (1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo Senato della Repubblica Pag. 89 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014 ed altri; Pellegrino ed altri (Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria) Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria. La seduta termina alle ore 14,05. Senato della Repubblica Pag. 90 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 1.4.2.3. 5^ (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 91 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it BILANCIO (5ª) MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014 321ª Seduta Presidenza del Presidente AZZOLLINI Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e Baretta. La seduta inizia alle ore 16,35. IN SEDE CONSULTIVA (1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri (Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre. Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, che comportano maggiori oneri le proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso «7bis»), 1.59 (limitatamente al capoverso «Art. 318-octies bis») e 1.58. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.198, 1.210, 1.220, 1.0.2 (limitatamente al comma 3) e 1.0.4. Non può prescindersi dall'acquisizione della Relazione tecnica sulla proposta 1.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore circa l'individuazione degli Senato della Repubblica Pag. 92 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire l'apposita relazione tecnica. In merito, poi, ai restanti emendamenti, osserva che non vi sono criticità di ordine finanziario sulla proposta 1.198. In merito, invece, all'emendamento 1.210, esprime un avviso contrario, in quanto suscettibile di comportare maggiori oneri. Per quanto riguarda, altresì, la proposta 1.220, sulla devoluzione dei proventi derivanti da contravvenzioni, ravvisa la sussistenza di criticità applicative. Il presidente AZZOLLINI concorda con il sottosegretario circa l'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.198. Prospetta, poi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.210. Invece, per quanto attiene all'emendamento 1.220, reputa opportuno limitarsi ad un parere di contrarietà semplice, dal momento che esso attiene alla destinazione di sanzioni derivanti da nuove fattispecie incriminatrici. Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime, poi, un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2, mentre, in merito alla proposta 1.0.4, rappresenta la necessità che, quanto ai beni confiscati, i proventi da destinare al Ministero dell'ambiente siano considerati al netto delle spese di custodia e di gestione. Il PRESIDENTE ritiene che, sull'emendamento 1.0.2, si possa esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 3, di una clausola di neutralità finanziaria. In merito, invece, alla proposta 1.0.4, propone un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento della modifica proposta dal Governo. Rileva, infine, potenziali criticità nell'emendamento 1.0.3, che estende la legittimazione ad agire in giudizio da parte delle associazioni preposte alla tutela di interessi ambientali, prospettando, pertanto, un parere di semplice contrarietà, in quanto la proposta potrebbe comportare oneri finanziari indiretti. Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore VERDUCCI (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso "7-bis"), 1.59 (limitatamente al capoverso "Art. 318-octies bis"), 1.58, 1.210 e 1.0.7. Sull'emendamento 1.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 3, di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 1.0.4 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «confiscati», delle seguenti: «, al netto delle spese di custodia e di gestione,». Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.220 e 1.0.3. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.". La Commissione approva. (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio Senato della Repubblica Pag. 93 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 dell'esame degli emendamenti) Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, la mancanza della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Fa presente che risulta necessaria l'acquisizione di tale relazione, in particolare per chiarire quale sia la portata del meccanismo di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, in termini di capacità di generare gettito fiscale. Osserva che vi è, poi, la necessità di un quadro più preciso delle spese per l'assunzione di personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), per poter disporre di informazioni circa il numero di unità interessate e degli altri elementi previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità per le norme in tema di pubblico impiego. Analogamente, fa presente che occorrono indicazioni asseverate rispetto all'incidenza dei passaggi tra sezioni del ruolo dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alla successiva lettera b), dal momento che vengono utilizzate risorse per le assunzioni a fini di passaggi stipendiali interni e che, dunque, va escluso il rischio di un aggravamento del fabbisogno di nuovo personale per l'Agenzia a seguito del diverso impiego delle risorse o di effetti negativi sul contenzioso già instaurato dai dipendenti, dal momento che pare di comprendere che solo alcuni di essi beneficerebbero di un miglioramento economico. Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna alla Presidenza la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, con la segnalazione di un possibile eccesso di copertura relativamente agli oneri per l'anno finanziario 2014. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. La seduta termina alle ore 17. Senato della Repubblica Pag. 94 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it BILANCIO (5ª) MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014 322ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente AZZOLLINI Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 9,05. IN SEDE CONSULTIVA (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il relatore DEL BARBA (PD) ricorda che è stata messa a disposizione dei componenti la Commissione la relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento, aggiornata al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Ritiene che l'esposizione dell'Esecutivo non superi del tutto le questioni poste con la relazione svolta nella seduta di ieri. Ritiene, quindi, che la mancanza di un quadro di proiezione degli oneri inerenti spese di personale e la possibile incidenza dei passaggi tra sezioni del ruolo organico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul contenzioso in atto potrebbero formare oggetto di apposite osservazioni. Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle osservazioni del relatore, lo invita a formulare una proposta di parere da sottoporre alla Commissione. Senato della Repubblica Pag. 95 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: la verosimile difficoltà di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) prima della fine d'anno porta a ritenere non sussistente l'onere prefigurato per l'anno finanziario 2014 e ultronea la relativa copertura, recata dall'articolo 4, comma 1, dell'articolato; la relazione tecnica fornita dal Governo non contiene i dati relativi al quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità per le disposizioni in materia di pubblico impiego; la norma di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), che autorizza passaggi di personale tra le diverse sezioni del ruolo dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve essere applicata in modo da escludere effetti negativi in termini di possibili contenziosi da parte di coloro che si ritengano illegittimamente esclusi da tali miglioramenti dell'inquadramento professionale.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene accolta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido (n. 120) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio) La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - è assegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazioni contenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo di solidarietà comunale e del fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010. Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato. Senato della Repubblica Pag. 96 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio (n. 121) (Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio) Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il provvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - è assegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazioni contenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010. Si apre il dibattito. La senatrice ZANONI (PD) aggiunge alcuni elementi di valutazione di carattere generale rispetto al quadro di competenza delineato in qualità di relatrice sull'atto di Governo n. 120, validi per entrambi i provvedimenti. Più in particolare riferisce che la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sta svolgendo un approfondito lavoro di analisi nel merito su entrambi gli atti, anche acquisendo elementi tecnici attraverso audizioni di esperti della materia. Sta emergendo, in tale contesto, una sostanziale perplessità sulla circostanza che i parametri rilevati in modo così puntuale e attraverso uno studio così dettagliato delle funzioni degli enti locali non hanno un effetto diretto dal punto di vista finanziario ma servono solamente per la formulazione di successivi indici sintetici di riparto delle risorse, con ciò tradendo l'impostazione originaria della legge sul federalismo fiscale. A ciò si aggiunge una criticità molto evidente per ciò che attiene le funzioni di aerea vasta: i fabbisogni standard ben possono essere calibrati sulle funzioni a prescindere dal titolare, ma le attuali risultanze sono riferite alla vecchia struttura delle province e non tengono conto del processo di profonda riforma attualmente in atto. Con l'occasione, proprio a ricordare il contraddittorio processo di transizione in atto, soprattutto in relazione alla finanza locale, sottolinea come in questi giorni siano in atto difficili processi di ristrutturazione del personale delle province in un contesto di sostanziale incertezza sul futuro assetto delle competenze da esse precedentemente rivestite. Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara di condividere le preoccupazioni della senatrice Zanoni e fa presente come la centralità del cittadino debba essere riaffermata rispetto alla sistemazione degli assetti burocratici e normativi, così che le funzioni e i servizi svolti dagli enti locali devono essere la prima preoccupazione nell'ambito di un processo di rivisitazione delle competenze e dei parametri finanziari come quello in atto. Senato della Repubblica Pag. 97 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 Il senatore URAS (Misto-SEL) esprime la preoccupazione che le rilevazioni dei fabbisogni standard abbiano concreti riflessi sul piano finanziario e ciò, in particolare a detrimento della qualità dei servizi alla cittadinanza. Critica poi l'esclusione delle regioni a statuto speciale dal ragionamento sulla riforma della finanza locale e richiama casi nei quali si sono trascurate le esigenze finanziarie di regioni pur autonome come la Sardegna. Il PRESIDENTE, prendendo atto delle osservazioni emerse, invita i relatori a proporre uno schema di parere all'attenzione della Commissione. Con l'occasione preannuncia che, a partire dal prossimo mese di gennaio, sarà possibile svolgere una apposita discussione proprio sul tema dei riflessi finanziari dei fabbisogni standard, affinché la Commissione possa valutare l'operazione di riforma del sistema contabile così messa in atto in modo completo. Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato. La seduta termina alle ore 9,30. Senato della Repubblica Pag. 98 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it BILANCIO (5ª) MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014 323ª Seduta (pomeridiana) Presidenza del Presidente AZZOLLINI Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 15,15. IN SEDE CONSULTIVA (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti) Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana. Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.68, 1.87 e 1.90. Deve essere acquisita la relazione tecnica sulle iniziative emendative 1.69 e 1.70. Occorre valutare i possibili riflessi finanziarî degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.33, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58 (analogo al successivo 1.75), 1.74, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO concorda sull'individuazione degli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica. Senato della Repubblica Pag. 99 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 Successivamente, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.2 e 1.13, mentre rileva l'assenza di criticità finanziarie alla proposta 1.33. Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del rappresentante del Governo. La senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime perplessità circa i presunti elementi di onerosità insiti nell'emendamento 1.13. Il PRESIDENTE sottolinea che tale emendamento comporterebbe l'esenzione dal pagamento dei tributi, nel caso in cui non si realizzi il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Il senatore URAS (Misto-SEL) stigmatizza la concomitanza tra i lavori della Commissione e la seduta dell'Assemblea dedicata al dibattito, già iniziato, sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge n. 1428-B, di riforma del mercato del lavoro. La senatrice CHIAVAROLI (NCD) richiama l'urgenza di concludere l'esame degli emendamenti del disegno di legge in titolo, considerato che le Commissioni di merito sono appositamente convocate per questa sera, per la votazione delle proposte emendative. Il PRESIDENTE, pur sottolineando che la Commissione è stata autorizza dalla Conferenza dei Capigruppo a riunirsi in costanza dei lavori dell'Aula, reputa, tuttavia, ragionevole sospendere l'esame dei restanti emendamenti e riprendere tale esame al termine della seduta dell'Aula. Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.". La Commissione approva. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si associa alle considerazioni testé svolte del senatore Uras, sottolineando, peraltro, che, nei prossimi giorni, le Commissioni bilancio e affari costituzionali si riuniranno in contemporanea per esaminare due provvedimenti di estrema importanza, quali, rispettivamente, il disegno di legge di stabilità e la riforma del sistema elettorale della Camera Senato della Repubblica Pag. 100 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 dei deputati. Tale contestualità della convocazione delle due Commissioni impedisce ai senatori di seguire i lavori di entrambi i provvedimenti, recando pregiudizio alle prerogative proprie della funzione parlamentare. La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) evidenzia la necessità che il Parlamento si dimostri all'altezza della difficile situazione economica e sociale in cui versa il Paese e che, pertanto, nell'organizzazione dei lavori delle Commissioni parlamentari venga data la giusta priorità all'esame del disegno di legge di stabilità, assicurando uno spazio adeguato a consentirne un'approfondita istruttoria Il PRESIDENTE fa presente che l'attuale seduta è stata espressamente autorizzata dalla Presidenza del Senato, anche per consentire la formulazione del parere sulla copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento e rendere, quindi, possibile l'apertura della sessione di bilancio. Pertanto, al fine di venire incontro alle istanze dei Gruppi di minoranza, si limiterà a dare lettura della relazione concernente i profili finanziari del disegno di legge di stabilità, rinviando, poi, al termine della seduta dell'Assemblea, la votazione del relativo parere. Ricorda, inoltre, che, proprio sul disegno di legge n. 1385, di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, il Presidente del Senato ha chiesto a questa Commissione di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, in modo da consentire alla 1a Commissione, con una deroga, di proseguirne l'esame nel corso della sessione di bilancio: peraltro, su tale specifico aspetto, ricorda un precedente di analogo tenore, risalente all'ottobre del 2005 e riguardante la legge elettorale n. 270. IN SEDE CONSULTIVA (1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati (Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame e rinvio) Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, si rileva, preliminarmente, come, in sede di prima lettura del provvedimento, sia stata svolta la verifica sul rispetto del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta, dunque, oggetto di un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2015 (ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alla normativa contabile, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa Senato della Repubblica Pag. 101 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 in termini di saldo netto da finanziare. Più nel dettaglio, dal prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 risulta che i mezzi di copertura forniti dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità sono insufficienti a compensare gli oneri di natura corrente per l'anno 2015, mentre risultano in eccesso rispetto agli oneri stessi per gli anni 2016 e 2017. È possibile, tuttavia, inquadrare il peggioramento del risparmio pubblico per l'anno 2015 nell?ambito della riforma che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell?ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge. Quest'ultimo, a sua volta, definisce in equilibrio un valore del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori, tale da assicurare il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. Per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinati, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di economia e einanza 2014 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori, in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2015-2017, devono, quindi, essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta, naturalmente, all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate. L'esame parlamentare deve, dunque, garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Rinvia, infine, per ulteriori approfondimenti alla nota n. 54 del 2014 del Servizio del bilancio, prospettando un parere favorevole, che richiami, nelle osservazioni, le considerazioni sopra illustrate. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. Il PRESIDENTE, sospendendo la seduta, informa che la medesima riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea. La Commissione conviene. La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 20. IN SEDE CONSULTIVA Senato della Repubblica Pag. 102 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 (1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati (Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni ) Prosegue l'esame, precedentemente sospeso. Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) preannuncia un voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere prospettata dal relatore, in quanto, nonostante le precisazioni formulate, emerge un'evidente scopertura degli oneri di natura corrente per il 2015, oltre ad un marcato squilibrio tra le maggiori entrate, che ammontano a circa 20 miliardi di euro, e le riduzioni di spesa, pari a circa 7 miliardi di euro, a scapito dei cittadini e delle imprese. La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatore D'Alì, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando le criticità nella tenuta del saldo netto da finanziare, nonché il rischio estremamente elevato che, l'anno prossimo, scattino le clausole di salvaguardia rappresentate dall'incremento delle accise e dell'imposizione indiretta, con conseguente effetto depressivo sui consumi e sulla competitività delle imprese, tale da vanificare le previsioni di un maggior gettito. Il senatore URAS (Misto-SEL) rimarca forti perplessità sul rispetto, da parte del disegno di legge di stabilità, della normativa contabile e concorda circa il rischio che l'attivazione di clausole di salvaguardia imperniate sull'aumento dell'imposizione indiretta abbia un effetto depressivo per l'economia, con conseguente decremento di gettito. Inoltre, a dispetto delle aspettative circa un miglioramento del disegno di legge di stabilità, occorre prendere atto che il testo approvato, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, dalla Camera dei deputati in prima lettura, presenta difetti e criticità di copertura analoghi a quelli contenuti in precedenti provvedimenti approvati dal Parlamento con lo strumento del voto di fiducia. La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), intervenendo ad integrazione della dichiarazione di voto del senatore D'Alì, evidenzia che la correttezza della copertura finanziaria si limita ad un dato meramente formale; al contrario, nella sostanza, le entrate utilizzate per la copertura di spese certe appaiono fortemente aleatorie, impedendo sia il reperimento di risorse per le spese di investimento sia l'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze della crescita ed istanze funzionali alla prudenziale gestione dei conti pubblici. Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) rileva come le modalità di copertura del disegno di legge di stabilità rappresentino una sostanziale elusione dei vincoli costituzionali e legislativi, resa tanto più evidente dal fatto che il finanziamento degli oneri di natura corrente presenta una scopertura di circa 6 miliardi di euro dovuta alla necessità di stabilizzare il credito di imposta (cosiddetti "ottanta euro") che, peraltro, non ha prodotto alcun effetto positivo sui consumi. Altresì, il provvedimento in esame, insieme a precedenti misure legislative adottate da questo Governo, contribuisce a decurtare pesantemente il totale dei fondi europei - pari a circa 54 miliardi di euro - allocati in favore dell'Italia dal programma di bilancio pluriennale 2014-2020. Tutto ciò rappresenta una violazione dei vincoli di utilizzazione dei fondi europei disciplinati nell'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014, in spregio all'obiettivo della destinazione territoriale di tali risorse. Per tali motivi, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere prospettata dal Senato della Repubblica Pag. 103 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 relatore. In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che: - a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate, in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare; - b) per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione sul Documento di economia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione.". Verifica la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva. (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) Prosegue l'esame, precedentemente sospeso. Il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati, prima della sospensione della seduta, rilevando la sussistenza di profili di criticità di carattere finanziario. Per quanto riguarda, in particolare, le proposte 1.88 e 2.3 prospetta invece la possibilità di un parere di semplice contrarietà, dal momento che gli effetti onerosi risultano soltanto eventuali e indiretti. Il PRESIDENTE concorda con la valutazione formulata dal Vice ministro e reputa opportuno estendere il parere di semplice contrarietà anche agli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74 e 1.85, in quanto attinenti o a misure sanzionatorie o a procedure di impugnazione delle attività di accertamento. Prospetta, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli altri emendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati. Senato della Repubblica Pag. 104 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.". La Commissione approva. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, convocata domani 4 dicembre 2014, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, del disegno di legge n. 1385, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati". La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 20,30. Senato della Repubblica Pag. 105 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea) Senato della Repubblica Pag. 106 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª) MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014 90ª Seduta Presidenza del Presidente CHITI La seduta inizia alle ore 13,10. SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali degli Ambasciatori della Giordania e della Tunisia, svoltesi rispettivamente il 21 ottobre e il 18 novembre 2014 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione. Prende atto la Commissione. IN SEDE CONSULTIVA (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni) Senato della Repubblica Pag. 107 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 La relatrice GINETTI (PD) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per il potenziamento della lotta all?evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell?articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l?estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l?introduzione del reato di autoriciclaggio. L?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre violazioni in materia fiscale (articolo 5-quater,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). La procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio di cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del minimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). L?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conti correnti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro, nella dichiarazione dei redditi. L?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di autoriciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articolo in esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. L?articolo 4, infine, reca la clausola di copertura finanziaria. Per quanto riguarda i profili europei, la relatrice ricorda che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell?Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l?amministrazione interessata e per l?applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri. Ricorda altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza della riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE. Con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali. Infine, al G20 di Brisbane, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti Senato della Repubblica Pag. 108 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali. In materia è rilevante anche la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottata nell?ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nella lotta all?evasione fiscale", nonché la Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, con cui siinvitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri. La senatrice Ginetti illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni, ove, in primo luogo, si rileva che le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza qualificata - di cui all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, ma ricompresa nella competenza di armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le fasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior favore. In secondo luogo, in considerazione che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il "riciclaggio di denaro" tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspica altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato positivamente. In terzo luogo, si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegale legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla criminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così come auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013. Il PRESIDENTE, quindi, apre la discussione generale. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), in riferimento alla causa di non punibilità, prevista per il reato di auto-riciclaggio dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dal disegno di legge in titolo, per le condotte sino alla data del 30 settembre 2015, chiede chiarimenti sulla sua effettiva delimitazione temporale. Preannuncia peraltro un voto contrario. Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si sofferma sulla prima parte del dispositivo affermando che il concetto di armonizzazione in materia fiscale va inteso come mero coordinamento, e non come imposizione dal centro alla periferia, anche in considerazione del principio di unanimità che è sotteso alla base giuridica di cui all'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. In prospettiva, invece, a suo avviso, anche per la materia fiscale, dovrebbe valere la base giuridica sul buon funzionamento del mercato interno, di cui all'articolo 114 del TFUE. La senatrice FEDELI (PD) ritiene che il processo di integrazione europea sia un obiettivo da perseguire con lungimiranza e determinazione. In tal senso l'armonizzazione delle disposizioni Senato della Repubblica Pag. 109 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri costituisce il principale strumento operativo, che non può non valere, nel rispetto delle pertinenti basi giuridiche, anche per la materia fiscale. Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che sulle questioni fiscali alcuni Stati membri utilizzano aliquote eccessivamente favorevoli che determinano degli squilibri competitivi per gli altri. Anche tenendo conto delle criticità che sono emerse negli ultimi tempi, andrebbe trovato un giusto equilibrio tra le esigenze degli Stati e un utilizzo non strumentale delle regole, anche fiscali, che presiedono al buon funzionamento del mercato. La senatrice GUERRA (PD) ricorda come in materia fiscale l'unica imposta effettivamente armonizzata è l'IVA. Reputa quindi inopportuno che nel parere si faccia riferimento alla richiesta di una armonizzazione della fiscalità diretta. Propone quindi alcune riformulazioni del testo che insistono sulla necessità di un effettivo coordinamento in materia di fiscalità e in una espunzione del rifermento all'armonizzazione delle basi imponibili, considerate le difficoltà che, relativamente alle persone giuridiche, sta incontrando la proposta di direttiva all'esame delle istituzioni europee. Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene corretto procedere ad una armonizzazione delle fattispecie penali concernenti la materia in esame come correttamente auspica il parere della relatrice. Sulla questione dell'armonizzazione delle differenti regole fiscali degli Stati membri, occorre tenere presente che un regime fiscale eccessivamente privilegiato attrarrebbe gli investimenti privati a discapito degli Stati membri, e relative regioni, in cui la fiscalità diretta è incidente in misura maggiore. Sul punto auspica, quindi, un'attenta riflessione e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Il senatore CANDIANI (LN-Aut), dichiarandosi contrario a qualsiasi forma di condono, ivi compreso quello di cui al provvedimento in titolo, preannuncia il suo voto contrario. La relatrice GINETTI (PD), in sede di replica e in riferimento alle ambiguità riscontrate dalla senatrice Mussini nel testo dell'articolo 5-quinquies, comma 3, assicura che il parere riporterà per chiarezza che la non punibilità riguarderà i fatti commessi entro il 30 settembre 2014. Dopo aver ricordato l'evoluzione del principio di armonizzazione del diritto europeo, ritiene di poter accogliere le proposte di riformulazione della senatrice Guerra. Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere come riformulato dalla senatrice all'esito del dibattito, e allegato al resoconto, che risulta quindi approvato. (1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Senato della Repubblica Pag. 110 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII) dà conto di una bozza di parere non ostativo riguardante gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione politiche dell'Unione europea si era già espressa in sede consultiva. Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, lo approva. AFFARI ASSEGNATI Affare assegnato sul processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (n. 401) (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, 39) Il presidente CHITI (PD) , relatore, dà conto preliminarmente dei motivi che hanno dato origine all'elaborazione di una proposta di risoluzione sul processo di adesione della Serbia all'UE, spiegando che ha avuto modo di approfondire l'importanza di tale dossier negoziale in occasione dell'incontro da lui avuto, la scorsa settimana, con il Ministro degli affari europei di questo Paese. Proprio durante tale interlocuzione, è maturata l'opportunità di predisporre ed approvare, insieme alla omologa Commissione della Camera dei deputati, un atto di indirizzo, di identico tenore, che auspicasse un'azione assertiva da parte del Governo italiano, nel restante periodo della Presidenza di turno dell'Unione, affinchè venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbia all'UE. In particolare, viene chiesta l'apertura del primo capitolo negoziale, il n. 32, riguardante i controlli finanziari, rispetto al quale la Serbia, per unanime riconoscimento, è tecnicamente pronta. Si tratta, a modo di vedere del Presidente relatore, di dare un contributo dal versante parlamentare, all'accelerazione dell'integrazione europea della Serbia, favorendo, di tal guisa, la più generale stabilizzazione dell'area balcanica. Sotto tale ultimo profilo, ricorda, peraltro, che una delegazione della 14a Commissione del Senato si recherà in visita ufficiale a Belgrado, dal 14 al 16 dicembre 2014, su invito ufficiale del Presidente dell'omologa Commissione del Parlamento serbo. Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero prescritto di senatori per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta di risoluzione. La Commissione approva all'unanimità. Senato della Repubblica Pag. 111 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 La seduta termina alle ore 14. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1642 La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che: - esso reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per il potenziamento della lotta all?evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell?articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l?estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l?introduzione del reato di auto-riciclaggio; considerato che: - l?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre violazioni in materia fiscale (articolo 5-quater, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). La procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio di cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n. 74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del minimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990); - l?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conti correnti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro, nella dichiarazione dei redditi; - l?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di autoriciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articolo in esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; - l?articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria; - ricordato che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell?Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l?amministrazione interessata e per l?applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri; Senato della Repubblica Pag. 112 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 - ricordato altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza della riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE; - valutato che con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali; - ricordato, infine, il G20 di Brisbane, ove, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali, - vista la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottata nell?ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nella lotta all?evasione fiscale"; - preso atto della Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri; formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: - le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza qualificata - di cui all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, ma ricompresa nella competenza di armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le fasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior favore; - considerato inoltre che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il "riciclaggio di denaro" tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspica altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato positivamente; - si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegale legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla criminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così come auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324 La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con Senato della Repubblica Pag. 113 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 particolare riferimento a quelli concernenti il riordino delle professioni sanitarie; ricordato il parere espresso dalla 14a Commissione in data 22 luglio 2014 sul testo del disegno di legge in titolo; considerato che la direttiva 2005/36/CE (attuata con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), stabilisce disposizioni per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri, al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all?interno dell?Unione europea e consentire ai cittadini la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica professionale; considerato che il regime generale di riconoscimento dettato dalla citata direttiva, non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall?applicazione delle norme professionali giustificate dall?interesse pubblico generale, tra cui, per esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme relative ai controlli e quelle sulla responsabilità (considerando n. 11 della direttiva 2005/36/CE); considerato, inoltre che, l?esercizio delle professioni di medico, infermiere responsabile dell?assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si fonda sul principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione; considerato pertanto che, ai sensi della normativa europea, il diritto di esercitare la professione in un Stato membro diverso da quello in cui è stato acquisito la relativa qualifica professionale, con gli stessi diritti dei cittadini di dello Stato ospitante, non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni generali di esercizio, come per esempio l?iscrizione ad ordini professionali, purché tali condizioni siano non discriminatorie e non comportino un onere ingiustificato e oggettivamente sproporzionato, tale da ostacolare de facto o rendere meno attraente l?esercizio della libertà di prestazione dei servizi nell?Unione; rilevato che le figure professionali di osteopata, agopuntore e chiropratico, di cui si prevede la regolamentazione con gli emendamenti 3.50 (testo 2), 3.73, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2 e 8.0.1 (testo 2), sono già previste in alcuni Paesi europei, con un livello di qualificazione che varia dai 3-4 anni di formazione universitaria a più di 4 anni, formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di esercizio di servizi professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica, sia in regime di stabilimento sia come prestazione transfrontaliera temporanea o occasionale, di cui alla direttiva 2005/36/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/55/UE. RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (Doc. XXIV, n. 39) La 14a Commissione permanente, considerato che l?Italia intrattiene consolidati rapporti di amicizia e collaborazione politica ed economica con la Repubblica di Serbia, Paese che si è ormai incamminato stabilmente sulla via dell?integrazione europea nel delicato contesto dell?area balcanica; preso atto degli sviluppi decisivi che ha conosciuto la piena cooperazione fra Belgrado ed il Tribunale Penale Internazionale dell?Aja nell?arresto dei soggetti accusati di crimini di guerra, perpetrati durante il conflitto bosniaco, condizione quest?ultima ritenuta essenziale per il prosieguo Senato della Repubblica Pag. 114 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 proficuo del percorso europeo della Serbia; preso atto altresì che, a tale riguardo, dopo vari round negoziali, la spinosa questione legata al riconoscimento dell?indipendenza, proclamata unilateralmente, del Kosovo è sfociata, per ultimo, nel raggiungimento - promosso, tra l?altro, dall?Alto Rappresentante UE per la politica estera dell?"Accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina", del 19 aprile 2013, che costituisce una tappa di importanza storica sul piano dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e, più in generale, per la riconciliazione e la pacificazione dei Balcani; ricordato che i rapporti tra Belgrado e l?Unione europea sono stati avviati con la ratifica dell?Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA), concluso il 18 giugno 2013 ed entrato in vigore il 1° settembre 2013; considerato che, nel Progress Report dell?ottobre 2011, la Commissione europea aveva raccomandato la concessione dello status di candidato alla Serbia a condizione che fossero realizzati ulteriori sviluppi concreti sul piano della normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e che, a seguito dei citati progressi, consentiti dal dialogo facilitato dall?Unione europea, il Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha approvato l?apertura dei negoziati di adesione con la Serbia, avviati il 21 gennaio 2014 con la tenuta della Prima Conferenza Intergovernativa tra UE e la Serbia; ricordato che la Serbia è destinataria, dal 2007, dello Strumento di Pre-Adesione (IPA), e che, inoltre, partecipa alla "Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica"; considerato, inoltre, che il Progress Report per il 2014 della Commissione europea sull?Allargamento prende atto dei progressi compiuti dalla Serbia nella riforma della pubblica amministrazione e dell?impegno nella lotta alla corruzione, sebbene tale fenomeno, insieme a quello della criminalità organizzata, rimanga ancora un problema rilevante nel Paese, il quale necessita altresì di migliorare le condizioni per l?esercizio della libertà di stampa, nonché di compiere adeguate riforme economiche; considerato, infine, che il processo di avvicinamento della Serbia all?Unione europea può e deve essere opportunamente accompagnato anche da una rafforzata cooperazione parlamentare a livello nazionale bilaterale: a tal fine, inter alia, una delegazione della Commissione Politiche dell?UE del Senato si recherà in visita ufficiale presso il Parlamento serbo, il 14, 15 e 16 dicembre 2014, su invito dell?omologa Commissione di quel Parlamento; impegna il Governo ad attivarsi, nel corso del rimanente periodo della Presidenza italiana 2014 dell?Unione europea, in tutte le sedi negoziali opportune, affinché venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbia all?UE, già avviato nel gennaio 2014; in particolare, chiede, quale importante segnale politico della Presidenza italiana, l?apertura di un primo capitolo del complessivo pacchetto negoziale, ossia il numero 32 (controlli finanziari), rispetto al quale, peraltro, la Serbia, per riconoscimento praticamente unanime, è tecnicamente pronta, nonché l?accelerazione delle procedure di futura apertura dei capitoli numero 35 (other issues), numero 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e numero 24 (giustizia, libertà e sicurezza). Senato della Repubblica Pag. 115 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5. Trattazione in Assemblea 1.5. Trattazione in Assemblea Senato della Repubblica Pag. 116 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.1. Sedute 1.5.1. Sedute collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1642 XVII Legislatura Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio Trattazione in Assemblea Sedute dell'Aula Seduta Attività (esito) N. 361 (ant.) 27 novembre 2014 Dibattito connesso Sui lavori del Senato N. 365 (ant.) 4 dicembre 2014 Discussione generale (Repliche del relatore e del Governo) Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. Trattazione articoli Esame art. da 1 a 4 (respinti emendamenti; accolto odg). Voto finale Esito: approvato definitivamente Senato della Repubblica Pag. 117 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2. Resoconti stenografici 1.5.2. Resoconti stenografici Senato della Repubblica Pag. 118 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 collegamento al documento su www.senato.it SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVII LEGISLATURA -----361a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014 (Antimeridiana) _________________ Presidenza della vice presidente FEDELI, indi del vice presidente CALDEROLI N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL. _________________ RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza della vice presidente FEDELI PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). Si dia lettura del processo verbale. BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente. PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Comunicazioni della Presidenza PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36). Senato della Repubblica Pag. 119 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Seguito della discussione delle mozioni nn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza (ore 9,36) Approvazione delle mozioni nn. 328 (testo 4), 344 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) della mozione n. 349 (testo 2), delle premesse e dei punti da 2) a 12) della mozione n. 351 (testo 2), 355 (testo 2) e dell'ordine del giorno G1 (testo 2). Reiezione dei punti 3) e 4) della mozione n. 349 (testo 2) e del punto 1) della mozione n. 351 (testo 2) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00328 (testo 3), presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori, 1-00344, presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori, 1-00349, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, 1-00351, presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori, e 1-00355, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale. DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, le varie mozioni presentate ci hanno permesso di trattare nella giornata di ieri una serie di questioni molto serie, legate all'infanzia e all'adolescenza, che purtroppo non vengono affrontate nel nostro modo di legiferare e di intervenire. L'affrontare tali questioni ci ha anche permesso di porre l'accento sul problema della povertà nel nostro Paese, che affligge la popolazione di adolescenti e bambini, realtà che in Italia sta diventando sempre più drammatica. Quindi la nostra mozione ha tentato non soltanto di fare un'analisi della situazione, ma di chiedere al Governo una serie di impegni precisi. Questo riguarda anche altre mozioni. Il problema sul quale però dovremmo farci un esame di coscienza - lo dico anche come Capogruppo quando poniamo all'ordine del giorno la discussione di alcune mozioni, è che tutto ciò non si può trasformare in un bel dibattito in cui esprimiamo bei pensieri se poi, nella riformulazioni che il Governo ci propone, gli impegni diventano assolutamente vaghi. Abbiamo avuto esperienza di mozioni con impegni molto precisi che poi, però, non hanno avuto alcun seguito sul piano dei provvedimenti. Quando trasformiamo le mozioni introducendo impegni molto vaghi, rimane l'amaro in bocca di chi ha provato ad iniziare una discussione seria - che significa sempre avere la capacità di assumersi delle responsabilità - che però rischia di diventare pura retorica se poi non seguono degli impegni precisi. Per una sorta di spirito di rassegnazione o altro, accogliamo tutte le riformulazioni che il Governo ha proposto in merito alla mozione n. 351 (pur essendovi degli impegni abbastanza generici), ad eccezione di quella riferita al punto 1) del dispositivo. In questa riformulazione il Governo vuole a tutti i costi fare riferimento al jobs act, in tema di promozione di politiche attive e di misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi tra maternità e lavoro. Quindi, accettiamo - ripeto - le altre riformulazioni, ma chiediamo che il punto 1) sia posto in votazione. Per quanto riguarda le altre mozioni, dichiariamo il nostro voto favorevole, pur sottolineando lo stesso problema che concerne la nostra mozione, ossia che tutte le riformulazioni hanno introdotto degli impegni generici; tra l'altro, non so ancora se siano state accettate dagli altri Gruppi. Ad ogni modo, ripeto, la nostra valutazione ci avrebbe comunque portato ad un voto favorevole. BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, superare la povertà non è un gesto di carità, ma un diritto. Come la schiavitù e l'apartheid, la povertà non è un dato naturale: è creata dall'uomo e deve essere superata e sradicata dalle azioni fattive degli esseri umani. Cosa che in quest'Aula continua a mancare. Senato della Repubblica Pag. 120 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Si è combattuto per millenni per eliminare la fame, le malattie, lo squallore dell'ignoranza, ma oggi sembra che la lotta e l'impegno per il cambiamento debbano essere solo un annuncio su Twitter, una promessa lanciata al vento dell'inarrivabile. Eppure, abbiamo le capacità e le competenze per eliminare la povertà assoluta, la disuguaglianza estrema. L'Italia si può permettere di offrire a tutte le famiglie di vivere con dignità in uno Stato sociale di diritto. Sì! Se lo può permettere, solo se si introduce nel nostro sistema sociale il reddito di cittadinanza, che risulterebbe lo strumento generale per contrastare la povertà. A tal proposito, vorrei far notare come in occasione dell'incontro che il Movimento 5 Stelle ha avuto con alcuni rappresentanti del Governo dell'Ecuador, questi hanno palesato la loro preoccupazione su quanto sta accadendo alle famiglie ecuadoregne che vivono in Italia. In particolare, con riferimento a molti casi di allontanamento di bambini ecuadoregni, decisi dai tribunali per i minorenni su istanza dei servizi sociali, è stato evidenziato come, fra le motivazioni che giustificano simili misure, vi è quella della povertà conclamata e spesso esplicitata nella difficoltà per i genitori-lavoratori anche di andare a prendere a scuola i loro figli oppure nella difficoltà di dotare i bambini di strumenti di cancelleria al pari dei compagni di classe più fortunati. Ricordiamo che per alcuni genitori quaderni, matite e colori sono oggetti che non possono comprare ai propri figli. Dalle parole del Ministro dell'Ecuador traspariva una certa delusione, un'amarezza indescrivibile che ha provato nello scoprire che molti suoi compatrioti, spinti dall'idea di fare fortuna in uno Stato come il nostro, si sono trovati al centro della crisi economica che li ha fatti sprofondare in una povertà di non indifferente portata. Voglio precisare che descrivere un fenomeno complesso e multidimensionale come quello della povertà è certamente difficile, proprio perché esso chiama in causa una molteplicità di fattori, come ad esempio le condizioni abitative, la salute, l'alimentazione, l'offerta educativa e di servizi, le relazioni familiari e comunitarie. Analizzare la povertà con l'aiuto esclusivo degli indicatori del consumo e del reddito è come cercare di dipingere una spiaggia affollata guardando attraverso il buco di una serratura con gli occhiali da sole. A maggior ragione, quando l'indagine esamina la povertà dei bambini attraverso lo studio del valore economico dei consumi delle loro famiglie, appaiono inadeguati lo studio e le percentuali di analisi, si perdono in mille variabili di cui voi eletti, qui, non avete in alcun modo idea, e lo dimostrate nel non agire con provvedimenti propositivi e concreti. Tutti sappiamo che il grado di investimento e disinvestimento sui figli varia inevitabilmente da contesto a contesto, ma certamente tutte le famiglie, anche quelle con livelli bassi di spesa, vorrebbero destinare sempre le loro scarse risorse per la cura, lo sviluppo e la crescita dei loro pargoli. È naturale. Ho visto madri che sviliscono sé stesse sino all'autonegazione, pur di permettersi di accompagnare il proprio figlio a scuola, pur di permettergli di avere una dignità da scolaro. E noi, noi come istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare l'appello che arriva dalle famiglie, ma non abbiamo tempo. Siamo presi da seri e gravosi pareggi di bilancio che il fiscal compact ci impone! Molti studi di psicologia dell'età evolutiva e di economia hanno già da tempo segnalato che, a partire dal secondo anno di età, il contesto socio-economico all'interno del quale si cresce, condiziona in modo significativo la gamma ed il tipo di opportunità di cui i bambini dispongono e aumentano il rischio di restare indietro dal punto di vista intellettivo. La povertà produce ferite precoci nello sviluppo cognitivo, che rischiano di rimanere visibili per tutta la vita. A proposito di ferite, mi permetto di segnalare un problema connesso alla povertà e sul quale il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria ha avuto premura di lanciare l'allarme. In Calabria, nonostante l'indicazione sul sito delle singole aziende sanitarie provinciali, manca un reparto di neuropsichiatria infantile, così come anche una struttura per minori a valenza sanitaria. Il Senato della Repubblica Pag. 121 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 che significa che un bambino calabrese con disagi neuropsichiatrici in caso di urgenza deve necessariamente essere trasferito al Policlinico di Messina oppure a Napoli! Ora, capite bene che una famiglia svantaggiata non può spostarsi in un'altra Regione, in quanto ciò comporta sicuramente delle spese che non potrà sopportare. È possibile che il Ministero della salute non abbia avuto segnalazioni in merito? Noi lo abbiamo segnalato, sollevando il problema con un'interrogazione, che come al solito è rimasta senza risposta. Vi vorrei ricordare che il 27,4 per cento delle famiglie residenti in Calabria, infatti, ha superato la soglia della povertà relativa. La differenza di reddito medio tra i più ricchi e i più poveri è di 1 a 5,5, che tradotto significa che ad ogni euro di una famiglia tra le più povere, corrispondono 5,5 euro in una famiglia ricca. Oppure dobbiamo ipotizzare che alcune famiglie, pur di guadagnare qualche soldo, scenderebbero a patti commercializzando le immagini dei loro figli minori? Come segnalato dalla collega Moronese con un'interrogazione con la quale si è fatta portavoce di un appello avanzato da alcuni comitati locali, relativo alle scelte aziendali del Centro diagnostico e polispecialistico Igea di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, che vi invito a leggere e a condividerne il contenuto. Intanto, ci piacerebbe scansare il pericolo che nell'ambito delle campagne pubblicitarie di questo Centro, che promuove i servizi offerti attraverso l'utilizzo di immagini di minori distesi sui lettini della risonanza magnetica, non ci sia di fondo un atteggiamento speculativo né tanto meno offensivo della sensibilità umana. E invece, adesso, ci troviamo a presentare la mozione n. 349 che è stata accettata dal Governo con riformulazioni per noi inaccettabili, almeno per quanto riguarda i punti 3) e 4), poiché la svuotano di ogni significato concreto. Non si può continuare ad ipotizzare di procedere con forza ed impegno fattivo verso la soluzione dell'eliminazione della povertà infantile con la carità. Si deve agire con impegni seri, con proposte di legislazione della politica del lavoro serie, coerenti al disagio e alla fragilità sociali che abbiamo in Italia. Con proposte e con l'attuazione di provvedimenti concreti di attenzione e tutela della famiglia, dell'infanzia e della vita. Nelle vostre riformulazioni, signora Sottosegretario, vi sono indicazioni di sostegno al reddito che sono prive di coperture nella legge di stabilità. Non si trovano esplicitazioni né nel disegno di legge delega sul lavoro, collegato peraltro alla legge di stabilità, né all'interno della legge di stabilità stessa. Anzi, gli ipotetici stanziamenti a sostegno di misure a contrasto della povertà sono stati tagliati di 100 milioni di euro ed è stato dimezzato il fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Noi siamo pronti ad entrare nel merito per creare vere misure di contrasto alla povertà e di inclusione attiva dei cittadini italiani nella vita sociale e lavorativa del Paese, misure come il reddito di cittadinanza, che non è una carta acquisti sperimentale, come voi volete introdurre, ma un efficace contributo al reddito per rendere il cittadino autonomo e dignitario di vita sociale, e non fruitore di una mancia di carità assistenziale. La smetta il Governo di dare false speranze, stanzi le risorse necessarie. La smetta anche la maggioranza di presentare mozioni che non avranno alcun seguito nei fatti e la smettano tutti di vendere fumo. Il nostro Paese sta morendo sotto l'enorme e schiacciante peso del non lavoro, dell'abbandono scolastico, e non avete il coraggio di attuare riforme reali! Il nostro lavoro non sarà buttato alle ortiche. Proporremo nuovi impegni e ci batteremo per proposte di modifica che spezzino questa catena di inadeguatezza. Chiediamo che le mozioni vengano votate per parti separate. (Applausi dal Gruppo M5S). D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghe e colleghi, l'argomento del quale ci stiamo occupando è centrale per le implicazioni che determina e non soltanto sotto il profilo di quegli aspetti più palpabili, evidenti e rilevanti emersi anche nel corso della ricostruzione puntuale e Senato della Repubblica Pag. 122 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 precisa effettuata negli interventi svolti. Esso ha implicazioni più profonde, forse meno esplorate, meno conosciute, marginalizzate se non dimenticate, che sono di natura etica e forse, addirittura, antropologica, che riguardano i principi della coesione sociale e la tenuta della nostra società attorno a punti cardine, a pietre miliari, a quello che chiamiamo «patrimonio valoriale». Dobbiamo quindi evitare il rischio che il lavoro svolto da tutte le forze politiche venga consegnato al capitolo della retorica e all'esercizio ozioso di una demagogia che soffoca la politica e la rende incapace di dare una risposta adeguata di tipo prospettico. Certo, siamo tutti consapevoli che il Paese vive una situazione di gravissima difficoltà economica, ma siamo anche consapevoli del fatto che dobbiamo fare molta strada per recuperare quei principi, anche di tipo normativo, che sottraggano la civiltà e la democrazia del nostro Paese al rischio di scivolare verso forme gravissime di conflitti intergenerazionali scritti in nuce nella disuguaglianza che si determina anche attraverso lo stato di povertà delle famiglie, dei minori e degli adolescenti che in quelle famiglie rischiano di vedere vulnerati gli stessi diritti alla esistenza. È stato ricordato il problema dell'abbandono scolastico e i profili delle ricadute sotto l'aspetto della tutela della salute; abbiamo ricordato la necessità di guadagnare la condizione reddituale come presupposto per una vita civile, serena, ma forse abbiamo dimenticato la tragedia più grande: il rischio dell'abbandono della genitorialità. Quando una famiglia versa in una condizione di povertà rischia finanche di dover perdere il patrimonio più prezioso che ha creato e cioè i figli. Allora, l'abbandono della genitorialità è il sacrilegio che la politica deve saper contrastare. Certo, ci sono i problemi della crisi, i problemi legati all'insufficiente presenza di risorse economiche, ma come non ricordare che le variabili demografiche sono parte essenziale, sono parte rilevante dell'argomento del quale ci occupiamo noi oggi? Come facciamo a dimenticare che se non sosteniamo la famiglia non sosteniamo la natalità? E se non sosteniamo la natalità avremo una società sempre più vecchia con un rapporto fra anziani e giovani che vulnera il principio di coesione perché sostanzialmente il gettito fiscale delle personalità produttive rischia di essere assolutamente inadeguato e insufficiente perché la composizione anagrafica della nostra società si è profondamente modificata. I figli oggi sempre di più non rappresentano un elemento di investimento per una società evoluta. Oggi rappresentano un problema. Si nasce meno perché le famiglie si costituiscono con ritardo e mettono al mondo meno figli nella consapevolezza delle difficoltà che esistono. Il lavoro che abbiamo fatto oggi, dunque, non deve essere perduto. Dobbiamo evitare di consegnare il lavoro fatto oggi ad un esercizio, seppur dotto, di retorica. Dobbiamo piuttosto inquadrarlo nella sacralità di un impegno che il Governo deve assumere sapendo che tutti gli impegni che sono stati richiesti dalle varie forze politiche hanno necessità di un sostegno economico. Altrimenti abbiamo soltanto elencato una serie di auspici, di auguri, di proponimenti, di propositi e nulla di più. È necessario che vi sia una governance nell'ambito di questo settore e che vi sia una pur minima dotazione economica che tenti di contrastare l'inesorabile avanzata di questi drammatici problemi che determinano una mortificazione della nostra organizzazione sociale. Noi abbiamo accettato, come forza politica, le formulazioni che il Governo ha proposto per gli impegni contenuti nel dispositivo della nostra mozione ed esprimiamo un atto di fiducia nei riguardi del Governo, che riponiamo nella coscienza di chi ha le redini del Governo di questo Paese. Pertanto annunciamo il nostro voto favorevole, ma, naturalmente, all'interno di esso è contenuta - se me lo permettete - con tutto il rispetto e l'umiltà, la frustata sulla coscienza di un Governo che deve abbandonare la linea dell'annuncio e recuperare i principi della responsabilità. Infatti, davanti a temi e ad interrogativi di questo genere, come puntualmente emersi nella ricostruzione di tutte le forze politiche, c'è il vero nodo irrisolto della società dei nostri tempi: una società che non investe nei giovani e nella tutela dell'infanzia e che non destina le adeguate risorse economiche, è una società destinata a morire in se stessa. Noi questo non lo vogliamo, e speriamo che non lo voglia neanche il Governo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. Senato della Repubblica Pag. 123 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 PRESIDENTE. Ne ha facoltà. PUGLISI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, la mozione che stiamo per votare intende ricordare l'approvazione, 25 anni fa, della Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che abbiamo appena celebrato il 20 novembre. La Convenzione è diventata il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati e, ad oggi, sono ben 193 gli Stati che fanno parte della Convenzione. Nonostante siano trascorsi 23 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, le politiche dedicate dal nostro Paese hanno fatto fatica, in questi anni, a trovare spazio ed ascolto. Voglio ricordare come, alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico presentato dal Governo italiano, il Comitato ONU ha rivolto al nostro Paese oltre 50 raccomandazioni per combattere la povertà minorile, le discriminazioni, i divari territoriali e la dispersione scolastica e per migliorare le condizioni di vita dei minori stranieri non accompagnati. L'Italia è infatti agli ultimi posti in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia. Non vi sto a ricordare i numeri, perché lo hanno fatto ieri, nel dibattito in Aula, praticamente tutti gli interventi. Si tratta di numeri drammatici sui dati di povertà relativa e assoluta, sulla dispersione scolastica (che dobbiamo dimezzare entro il 2020) e sulla mancanza strutturale di asili nido e servizi scolastici, per poter davvero combattere le disuguaglianze di partenza. Oltre alla povertà relativa al reddito, a me colpiscono moltissimo i dati presentati da molte associazioni non governative sulla povertà educativa dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Negli ultimi 12 mesi il 39,5 per cento dei bambini non ha mai letto un libro; il 33 per cento non ha mai usato un computer; il 19,8 per cento non è mai andato a vedere un film al cinema; il 26,2 per cento non pratica mai sport. Questi bambini e questi adolescenti rischiano di essere davvero i nuovi poveri di domani, ipotecando oggi il loro futuro. Dobbiamo sostenere i bisogni educativi ed è necessario sviluppare come dicevano bene, appunto, le mozioni del Partito Democratico e anche di altri - un nuovo sistema di welfare per l'infanzia, un intervento di tipo comunitario centrato sulla territorialità e sull'attivazione di un mix di risorse pubbliche e private no profit. Si tratta di risorse anche educative già presenti sul territorio, ma spesso disperse non in rete tra loro e, di conseguenza, non in grado di esprimere tutto il loro potenziale. È per questo che serve un Libro bianco. Noi siamo nel pieno del semestre europeo. Allora, se l'Europa non è solo norme prescrittive e cavilli, ma il destino comune dei nostri figli; se è una comunità di valori, serve più scuola, più educazione, più mobilità europea degli studenti. Soprattutto, se l'istruzione è la leva fondamentale per la crescita, l'inclusione, l'uguaglianza e la libertà, nonché uno dei valori fondanti dell'Unione europea, non può essere considerata tra i costi e i vincoli del Patto di stabilità da rispettare. Proprio l'altro ieri, Papa Francesco a Strasburgo ha chiesto al Parlamento europeo e alla Commissione di operare restituendo la speranza ai cittadini. Ha spronato le istituzione europee a prendersi cura dalla fragilità dei popoli e delle persone; ha esortato a lavorare perché l'Europa riscopra la propria anima buona e ha più volte richiamato nei suoi discorsi la classe politica a non essere indifferente. Ecco, contrariamente a quanto sostiene la senatrice De Petris, questo Governo non è indifferente di fronte ai bisogni delle giovani generazioni. Dopo anni di tagli, in questa legge di stabilità restituiamo risorse alla scuola pubblica per la lotta alla dispersione scolastica, l'apertura delle scuole il pomeriggio, assicurando alle scuole gli insegnanti che servono a far raggiungere agli studenti il proprio successo formativo e scolastico. Diamo un miliardo per il prossimo anno e 3 miliardi dal 2016 come investimento; offriamo alle famiglie con redditi medio-bassi, in modo strutturale, 80 euro come taglio IRPEF direttamente in busta paga (lo stanno ricevendo 11 milioni di italiani) e un bonus bebè che la legge di stabilità prevede come incentivo alla natalità e come contribuzione alle spese per il suo sostegno. Ancora, un assegno di importo pari a 960 euro, che andranno a percepire famiglie con un reddito inferiore ai 90.000 euro (tetto che non vale per le famiglie numerose). Inoltre, ricordo che, lo scorso anno, sempre in quest'Aula, abbiamo dibattuto un'analoga mozione sulla povertà minorile e, come avevamo chiesto all'epoca, questo Governo, il Governo Renzi, dopo la Senato della Repubblica Pag. 124 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza di Bari dello scorso marzo, il 23 luglio ha insediato il rinnovato osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza - voglio ringraziare la sottosegretario Biondelli per il lavoro che sta facendo - insieme a ONG e associazioni nazionali. Come avevamo chiesto nella mozione, il Governo sta realizzando, insieme alle associazioni, il Piano nazionale di azione: un piano che dovrebbe essere definito ogni due anni - questo è l'impegno - e che invece non è stato rinnovato dal 2004 al 2010, mentre l'ultimo copriva il biennio 2009-2011. Tale piano deve favorire il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali. Le priorità trovate insieme all'associazionismo e agli enti locali sono il contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'inclusione dei bambini stranieri, delle seconde generazioni, dei minori non accompagnati, il sostegno alla genitorialità e il suo rafforzamento: quindi, non generiche questioni, ma impegni precisi. Cari colleghi, è arrivato il tempo del fare. In questa legislatura, in cui ci siamo assunti in modo trasversale l'impegno e la responsabilità di tirare fuori il Paese dalla crisi, questo Governo ha il dovere di cambiare questo stato di cose; in questa legislatura - riconosciamocelo anche - nell'Aula di questo Senato stiamo lavorando su importanti proposte di legge che stavamo aspettando da molti anni. Sto pensando al disegno di legge - che speriamo approdi in Aula - che ha già passato il vaglio della Commissione giustizia, sulla continuità affettiva dei bambini in affido familiare; al disegno di legge sul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, che è in 7a Commissione al Senato, a quella sul cyberbullismo, in 1a Commissione, e ad importanti iniziative legislative sull'educazione dei ragazzi e delle ragazze al rispetto delle differenze. Ecco, stiamo facendo una rivoluzione, passo dopo passo, nell'affermare con forza che nel tempo della crisi le nostre sono le priorità delle famiglie perbene, e nelle famiglie perbene, nel tempo della crisi, si guarda a quanto si ha in tasca e poi, prima di tutto, si pensa ai più piccoli e ai più deboli. (Applausi dal Gruppo PD). Saluto ad una delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e ad una rappresentanza di studenti PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e una rappresentanza di studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma oggi presenti in Aula. Benvenuti e benvenute al Senato. (Applausi). Ripresa della discussione delle mozioni nn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 (ore 10,08) PRESIDENTE. Onorevoli colleghi e colleghe, vi invito a prendere posto. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 2), anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Passiamo alla votazione della mozione n. 328 (testo 4). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 328 (testo 4), presentata dalla Senato della Repubblica Pag. 125 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 senatrice Mattesini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 344 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 344 (testo 2), presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 349 (testo 2). STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questa mozione. PRESIDENTE. Senatrice Stefani, la senatrice Bertorotta ne ha già chiesto la votazione per parti separate. In particolare, rispetto alla prima parte della mozione, che comprende le premesse e i punti n. 1) e 2) della parte dispositiva, è stata accolta la riformulazione proposta dal Governo. Per la seconda parte, cioè i punti 3) e 4) del dispositivo, i proponenti della mozione non hanno accolto la riformulazione indicata dal Governo. Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 349 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) del dispositivo della mozione n. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 349 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 3) e 4) del dispositivo della mozione n. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 351 (testo 2). Ricordo che la senatrice De Petris ha chiesto la votazione per parti separate. La Presidenza chiarisce Senato della Repubblica Pag. 126 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 che la prima parte, su cui è stato espresso parere favorevole dal Governo, comprende le premesse e i punti da 2) a 12) del dispositivo, come riformulati secondo le indicazioni del Governo. La seconda parte della mozione comprende il punto 1) del dispositivo, sul quale non è stata accettata la riformulazione del Governo e sulla quale quindi c'è il parere contrario del Governo. STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere se è possibile votare per parti separate questa mozione, votando separatamente il punto 8) del dispositivo. PRESIDENTE. Senatrice Stefani, sul punto 8) è stata accolta dai proponenti la riformulazione proposta dal Governo. STEFANI (LN-Aut). Anche se riformulato, chiedo comunque di poterlo votare separatamente. PRESIDENTE. Non è possibile, senatrice, essendo correlato al resto della mozione ed essendo stata accolta la riformulazione proposta Governo. Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 351 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti da 2) a 12) del dispositivo della mozione n. 351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 351 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n. 351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 355 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Senato della Repubblica Pag. 127 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal senatore Di Biagio e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Sui lavori del Senato PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, prima di passare ad esaminare un nuovo punto all'ordine del giorno, mi permetto di disturbare l'Aula solo in ragione della delicatezza della materia. Nel leggere il calendario dei lavori della prossima settimana, noto che per giovedì 4 dicembre è stata calendarizzata la discussione del disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero e l'autoriciclaggio, ove concluso dalle Commissioni. Sul punto, signora Presidente, vorrei dire quanto segue. In ordine a questo disegno di legge, il termine per gli emendamenti scade alle ore 12 del 1° dicembre. Essendo la materia regolata dagli articoli 39, 40 e 41 del Regolamento, a seconda di quale istituto si vuole analogicamente applicare, le Commissioni non sono in grado di votare ai sensi del Regolamento prima del 9 dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 41, comma 5, o prima del 16 dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 39. Questo evidentemente nel caso in cui le Commissioni interessate, che sono la 1a e la 5a, non abbiano fornito il parere. In altri termini, in assenza del parere delle Commissioni interessate l'unica attività che le Commissioni possono svolgere in ordine a questi disegni di legge è quella dell'illustrazione degli emendamenti. Ne deriva che la scadenza del termine per gli emendamenti alle ore 12 del 1° dicembre e la necessità di trasmettere poi questi emendamenti alle Commissioni rendono altamente improbabile la conclusione dei lavori delle Commissioni per il 4 dicembre. Signora Presidente, proprio in ragione della delicatezza della materia e approssimandosi - credo dall'8 dicembre - la sessione di bilancio durante la quale, ai sensi dell'articolo 126, commi 9 e 10, del Regolamento, non è prevista alcuna attività da parte delle Commissioni, salvo quella strettamente attinente alla legge di stabilità aggiungo che, ove mai si volesse accelerare l'iter di questi disegni di legge, l'unica possibilità che il Regolamento consente per procedere a votazioni in sessione di bilancio è quella prevista dall'articolo 126, ultimo comma, con una decisione che, come ella sa, non è affidata alle determinazioni dei Presidenti delle Commissioni, ma alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Palma. Gli Uffici provvederanno a trasmettere la sua segnalazione alla Presidenza. In ogni caso le ricordo che, non a caso, in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata inserita una clausola di salvaguardia: si dice infatti «ove concluso dalle Commissioni». Discussione delle mozioni nn. 246, 248, 299 (testo 2), 321, 350 e 353 (testo 2) sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento (ore 10,20) Approvazione delle mozioni nn. 246 (testo 2), 248 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) della mozione 299 (testo 3), 321 (testo 2), delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) della mozione n. 350 (testo 2), delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) della mozione n. 353 (testo 3). Reiezione del punto Senato della Repubblica Pag. 128 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 3) della mozione n. 299 (testo 3), dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 2) e dei punti 2), 3) e 5) della mozione n. 353 (testo 3) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00246, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori, 1-00248, presentata dal senatore Palermo e da altri senatori, 1-00299 (testo 2), presentata dal senatore Berger e da altri senatori, 1-00321, presentata dal senatore Pagliari e da altri senatori, 1-00350, presentata dal senatore Molinari e da altri senatori, e 1-00353 (testo 2), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori, sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 246. (Brusio). Chiederei nel frattempo ai colleghi che sono davanti al senatore Candiani di consentire al collega di svolgere il suo intervento, senza disturbare. Inviterei poi tutti ad abbassare la voce. Prego, senatore Candiani. CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente. Il 23 aprile di quest'anno il Gruppo Lega Nord ha presentato una mozione su un tema che ha trovato ampia condivisione all'interno del Senato e del quale oggi ci ritroviamo a discutere insieme ad altri Gruppi parlamentari. Il tema è molto semplice, oltre che molto subdolamente inserito ed insediato nelle nostre vite quotidiane. Sappiamo che ormai da tempo il Governo ha imposto il divieto di transazioni in contanti per cifre superiori ai 1.000 euro e che questo ha spinto ovviamente il nostro mercato e tutti i cittadini all'utilizzo delle carte di credito ovvero delle carte di debito. In molti casi - penso alle persone meno attente o a quelle che per abitudine non controllano poi i costi di questi prodotti finanziari - ciò ha prodotto dei notevoli aggravi di costi nei confronti dell'utenza piuttosto che dei gestori e dei beneficiari di queste transazioni. Il problema, dunque, non è da poco. Se è vero che a livello legale in Italia è vietato introdurre aggravi di costo per chi utilizza la moneta elettronica piuttosto che la banconota, è altrettanto vero che questi costi vengono poi a distribuirsi sul prodotto acquistato, andando quindi a danneggiare sia l'attività commerciale sia la capacità di acquisto dei cittadini, ad esclusivo vantaggio di un mercato finanziario - quello delle banche - che utilizza i sistemi delle carte di credito non con la finalità della tracciabilità dei pagamenti prevista dal legislatore, ma solo per poter avere un agio e nuove opportunità di controllo degli istituti di credito sull'utilizzo dei contanti da parte dei nostri concittadini. Noi facciamo quindi una riflessione, che sottoponiamo al Governo. In sede europea altri Stati hanno già affrontato questo problema. Partiamo dal presupposto che esiste certamente una disomogeneità a livello europeo: in Germania, per fare un esempio, non esiste il limite nell'utilizzo dei contanti, Presidente. Tuttavia, esistono delle regole che impongono ai gestori, alle banche e alle società finanziarie che emettono carte di credito e di debito dei limiti, che mediamente si aggirano intorno allo 0,2 per cento sui costi. In Italia sappiamo che questi limiti sono abbondantemente superati, con casi che arrivano addirittura ad un costo pari all'1-1,5 per cento, veramente insopportabile nei confronti dei cittadini che oggi utilizzano, sostanzialmente in maniera automatica, le carte di debito e di credito. Chiediamo, dunque, al Governo impegni precisi su questa tematica, affinché attui ogni provvedimento necessario ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (che sia carta di debito o di credito) nelle transazioni superiori ai mille euro e la cancellazione di ogni commissione o costo o canone per le transazioni inferiori ai mille euro. Chiediamo altresì al Governo di accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento della moneta elettronica nei confronti dei consumatori, promuovendo la concorrenza tra gli operatori di mercato e mettendo, quindi, in tutela e difesa i cittadini che possono e debbono avere l'opportunità chiara di scegliere condizioni a loro vantaggiose e favorevoli. Signora Presidente, la circostanza può sembrare secondaria, se non fosse che oggi troppo spesso si trascura che è la finanza a governare la nostra vita quotidiana. L'auspicio sarebbe quello di vivere in un Senato della Repubblica Pag. 129 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Paese in cui il limite dei mille euro non fosse dovuto alla necessità tracciare i pagamenti, come il Governo ci dice. Guardiamo alla Germania, dove i cittadini sono liberi di spendere il proprio guadagno e il proprio risparmio in maniera corrente, utilizzando il sistema di transazione più antico, quello del denaro contante. Nel nostro Paese ci sono circostanze che hanno incentivato e reso più facile l'insediarsi dell'utilizzo della carta elettronica, perché chiaramente la scusa è sempre quella - ed è anche facile da giustificare dell'evasione fiscale. Noi siamo sicuri che ci debba essere un controllo e una forte azione nel contrasto all'evasione fiscale, ma pensiamo che questa non possa andare a gravare con costi o commissioni, né direttamente, né indirettamente, il cittadino e certamente non gli esercenti e gli esercizi commerciali onesti, che pagando già le tasse, anche qualora le loro transazioni fossero effettuate in contante, si trovano invece obbligati ad utilizzare il POS e mezzi di carta di credito e di debito, che alla fine producono un costo che, anche indirettamente, va a sfogarsi sul consumatore finale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare la mozione n. 248. PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo brevemente, perché ci sono alcuni temi ricorrenti. La mozione n. 248 tende ad esporre nel modo più semplice e propositivo possibile una questione complessa di cui giustamente e per fortuna cominciamo ad occuparci. È indiscutibile che il futuro sia quello delle transazioni elettroniche. Mi pare fuori discussione: tutte le mozioni ne parlano, lo riconoscono, prevedono forme di incentivo, riducendo i costi per il pagamento con POS o con carta di credito. Meglio tardi che mai: rispetto ad altri Paesi siamo in ritardo, ed è bene che ci attiviamo su questo fronte. Cosa distingue questa mozione dalle altre? In primo luogo, è un po' più complessa e articolata, entra maggiormente nel dettaglio rispetto ad altre e cerca di affrontare in modo olistico la questione, basandosi su studi e approfondimenti, e può rappresentare - vorrei sperarlo - la base per una complessiva politica che affronti una questione indubbiamente complessa, ma urgente. In secondo luogo, mira a risolvere diverse questioni, forse più di quante ne affrontino le altre. La prima è, evidentemente, l'evasione fiscale. Concordo con quanto diceva il senatore Candiani: abbiamo un Paese che si accapiglia sui centesimi di risparmio e poi abbiamo un'evasione fiscale pari a non so quante manovre finanziarie all'anno. Dobbiamo cercare di trovare la soluzione rispetto a questo. La mozione lo fa soprattutto in un'ottica promozionale, orientata al futuro, cercando di uscire dalla logica repressiva, concernente anche la questione del tetto per l'uso dei contanti: mille euro costituiscono un errore, duemila euro un doppio errore, tremila euro un triplo errore, se la vogliamo vedere in questa logica. Dobbiamo invece incentivare le forme di pagamento elettronico che poi, di conseguenza, hanno una maggiore tracciabilità, ma dobbiamo farlo usando l'incentivo, la persuasione, i buoni argomenti piuttosto che le imposizioni che poi magari non sono neanche facilmente implementabili. Oltre tutto, la mozione cerca di educare alla incentivazione dell'uso dei pagamenti elettronici, che è un fatto anche culturale. Si dice sempre che non siamo pronti, soprattutto gli anziani; molti Paesi hanno iniziato prima e adesso sono pronti. È chiaro che è un processo lungo, ma in Estonia ci sono gli anziani che pagano con la tecnologia contactless senza nessun problema, quindi non capisco perché i nostri debbano essere più stupidi degli altri. C'è un'altra questione importante che si trascura: la sicurezza. Girare con i contanti in tasca, specie proprio per le vecchiette che possono venir scippate per la strada, non è una grande manifestazione di sicurezza, senza contare i soldi tenuti in casa. Si cerca di fare delle proposte concrete, tra cui la distribuzione e l'incentivazione dell'utilizzo del POS, come fanno tutte le altre mozioni, riducendo i costi di gestione (questo è possibilissimo), anche prevedendo forme di comodato gratuito per quanto riguarda gli strumenti di pagamento (i POS), così come si fa con i modem per l'ADSL, prevedendo forme premiali per gli utenti, per chi usa il POS, per i Senato della Repubblica Pag. 130 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 gestori, riducendo le commissioni all'incrementare del numero dei pagamenti elettronici; con agevolazioni fiscali per chi si dota dell'attrezzatura, con campagne informative, con l'utilizzo di varie tecnologie, non soltanto il pagamento attraverso home banking, carta di credito, POS, ma anche attraverso il contactless dei cellulari che sicuramente è molto utile, soprattutto per le piccole somme. In definitiva, concludendo, mi sembra di poter dire che questa è la mozione più concreta, più dettagliata, e quella con un maggiore sostegno trasversale. Sono molto contento che sia stata firmata da rappresentanti - credo - di tutti i Gruppi, perché almeno su queste questioni sarebbe utile e importante uscire dalla logica maggioranza-opposizione. Sono naturalmente disposto a una rimodulazione, se il Governo lo riterrà, perché questo vuole essere un aiuto, uno stimolo, e non una questione di principio su cui impuntarsi; l'importante è dare la linea. Ci sono dei disegni di legge sul tema che mi sembra importante calendarizzare e approvare. È anche vero, tuttavia, che questa è una materia molto complessa che deve poi essere gestita dal Governo. Proprio per questo, inviterei il Parlamento ad assumere la mozione più ampia, perché questo è probabilmente l'unico momento in cui può occuparsi dettagliatamente di questa materia che poi necessariamente dovrà essere specificata dal Governo, quindi è il momento in cui il Parlamento ha la possibilità di dare un indirizzo specifico e sarebbe bene darlo il più ampio possibile su una materia così fondamentale ed essenziale per il Paese. Cominciamo in ritardo, ma speriamo di accelerare nel prosieguo del tempo. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berger per illustrare la mozione n. 299 (testo 2). BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ho voluto presentare questa mozione per fare qualche riflessione su una situazione che è poco logica. Infatti, accanto ai vantaggi che dovrebbe generare l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono create delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che quelli più forti, come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli, come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione. Peggio ancora, con il decreto-legge n. 51 del 2014, la gratuità dei pagamenti con carta presso i distributori di carburante, fissata con il decreto-legge n. 201 del 2011, cessa di avere efficacia. Il legislatore è intervenuto più volte sul mercato dei pagamenti e, accanto allo sviluppo dei pagamenti elettronici e all'abbassamento del limite all'uso del contante a un importo inferiore a 1.000, si ritiene necessario non aggravare in alcun modo, proprio per questo, i costi dell'uso dei pagamenti elettronici. Mi preme portare alla vostra attenzione quanto nei nostri territori, a vocazione turistica, ma anche di confine, la soglia dei 1.000 euro crei un flusso di volume d'affari negli Stati confinanti pari a milioni di euro. Il prezzo del carburante, la libertà di spesa e la possibilità da parte di alcune nazionalità a pagare in contanti, come da tradizione e secondo l'abitudine nei Paesi di provenienza di certi turisti, fanno perdere a questi territori e alla loro economia del turismo e del commercio milioni di euro di volume di spesa e di valore aggiunto. Da un sommario esame preliminare, tra i principali Paesi europei che prevedono limiti all'uso del contante, si segnala che la Spagna ha un limite di 2.500 euro, la Francia di 3.000, il Belgio di 15.000, la Danimarca di 13.400, la Romania 2.300 euro e la Slovenia 15.000, mentre l'Austria, confinante con le nostre zone, e la Germania non hanno alcun limite all'uso del contante. Sebbene l'abitudine, secondo le statistiche, si stia sviluppando verso il pagamento elettronico - e l'Italia su questo, nella graduatoria europea, si trova sotto la media nell'uso dei pagamenti elettronici - tuttavia, i costi complessivi, legati al mantenimento e all'uso del POS, risultano essere più alti di oltre il 50 per cento rispetto alla media europea. Questa non credo sia una spinta verso il pagamento elettronico. Premesso tutto questo, sono dell'avviso che sia fondamentale intervenire sul mercato delle modalità dei pagamenti, senza penalizzare esercenti né clienti, ed affrontare la tematica armonizzando le varie norme. Altrimenti, onorevole Sottosegretario, si rischia che le limitazioni introdotte per l'uso del contante, accanto ai costi che generano i pagamenti elettronici per gli esercenti, possano nuocere Senato della Repubblica Pag. 131 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 all'economia del nostro Paese, invece di incentivarla. Per questo motivo, spero e chiedo che venga dato parere favorevole alla mia mozione. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagliari per illustrare la mozione n. 321. PAGLIARI (PD). Signora Presidente, la mozione tratta il tema del regime dei pagamenti tramite POS con particolare riferimento alle situazioni di quei commercianti e degli esercizi commerciali che, per la loro peculiarità, svolgono servizi direttamente per conto dello Stato, come avviene per le tabaccherie e può avvenire per le rivendite di giornali. In questa mozione viene esaminato tale profilo e vengono evidenziate le esigenze per le quali vi è la necessità di un regime che tenga conto delle suddette peculiarità, si preoccupi di soddisfare l'esigenza generale di abbattimento dei costi fissi del terminale del POS e preveda per questi esercizi una disciplina che dal punto di vista economico sia caratterizzata dalla gratuità per altri dodici mesi, nell'attuale fase di assestamento, delle transazioni che avvengono presso le rivendite di giornali e quelle di tabacchi per i servizi prestati dalle stesse per conto dello Stato. (Applausi dal PD). PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinari per illustrare la mozione n. 350. MOLINARI (M5S). Signora Presidente, anch'io sarò breve, perché concordiamo nelle premesse con gli altri colleghi che hanno illustrato le loro mozioni. Sappiamo tutti che, rispetto al panorama europeo, in Italia oltre l'86 per cento delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avvenga ancora tramite contante. Sono invece diversi gli studi che dimostrano come un utilizzo diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per la nostra economia. Il sottosegretario Giorgetti, intervenendo alla Camera, ci ha ricordato che è stimato un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL (con riferimento al PIL 2012, si tratta di circa 4,5 miliardi all'anno), qualora questo sistema di pagamento diventasse diffuso. Si tratta peraltro di dati coerenti con le stime dell'Osservatorio agenda digitale del Politecnico di Milano, il quale ci ricorda che se si riuscisse ad incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici anche solo del 50 per cento, potrebbero emergere dall'economia sommersa almeno 17 miliardi di euro: una cifra che, tra IVA e imposte dirette, porterebbe un gettito che incrementerebbe le casse dello Stato di 6-7 miliardi di euro all'anno, senza aumentare la pressione fiscale. Guardando semplicemente al costo della gestione del contante, la Banca d'Italia sottolinea che se riuscissimo ad incrementare del solo 50 per cento l'utilizzo di questo sistema elettronico, avremmo un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il sistema Paese, ripartiti fra vantaggi al sistema bancario e vantaggi agli esercenti. Insomma, l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, oltre che aprirci al futuro, sarebbe utile per generare almeno due tipologie di benefici: la riduzione dell'entità del sommerso (a cui è legato l'evasione, un male endemico che ci portiamo dietro) e della conseguente corruzione, e la riduzione del costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti, ma che, secondo i dati di Banca d'Italia, ammonterebbe a circa 8 miliardi di euro all'anno. Inoltre, sappiamo che il legislatore ha, di recente, adottato numerosi interventi legislativi volti ad incrementare l'uso del contante elettronico. Considerato che dovranno essere emanati - lo speriamo - i necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, ma anche per disincentivare l'utilizzo del contante, riteniamo che sia importante impegnare il Governo affinché l'utilizzo della moneta elettronica non diventi un ulteriore regalo alle banche e agli intermediari finanziari. Per questo chiediamo e avanziamo alcune proposte che poniamo all'attenzione del Governo al fine di: promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione (anche ricordando le riflessioni del collega Palermo sulla sicurezza di tali sistemi) agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento Senato della Repubblica Pag. 132 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 elettronici; assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con l'eliminazione, o comunque con un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico. In questo credo che il Governo dovrebbe fare opera di convincimento e di discussione in ambito europeo, perché sappiamo che proprio lì si cerca di emendare il Trattato per armonizzare i costi. Noi invece crediamo che tali costi dovrebbero essere completamente eliminati. Se vogliamo sostituire la moneta che attualmente utilizziamo per gli acquisti e per le transazioni, sappiamo benissimo che, tranne la parte del signoraggio che è già incorporata, il cliente non deve pagare ulteriormente rispetto alla somma necessaria all'acquisto del bene o per la fornitura del servizio; deve essere neutro per essere veramente sostitutivo della moneta e del contante in circolazione. Da questo deriverà certamente la possibilità di favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramite la modalità del comodato gratuito da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere. Riteniamo inoltre che sia utile adottare misure che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento. Sappiamo, ad esempio, che molti pensionati hanno subito dei pignoramenti dopo aver utilizzato delle carte di pagamento per somme dovute ad Equitalia o che derivavano da pensioni di invalidità, soltanto perché poi andavano a finire nella massa complessiva delle somme depositate. Per portarci avanti rispetto a quanto accade ormai nel mondo, infine, impegniamo il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento elettronico, che in società più avanzate della nostra sono diventati alternativi al POS e favoriscono il proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo della moneta. Credo che queste siano basi utili per portarci non ad inseguire il futuro, ma ad essere noi ad indicare la strada per il futuro. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami). PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bignami per illustrare la mozione n. 353 (testo 2). BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il ricorso ai pagamenti elettronici permette, grazie alla tracciabilità delle transazioni, di attuare efficaci azioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Tali forme di pagamento vengono, pertanto, incentivate da recenti direttive europee e da norme interne, come l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha ridotto la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante. Tra le misure che favoriscono la diffusione della moneta elettronica ci sono poi il decreto-legge n. 179 del 2012 ed il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, che ha fissato al 30 giugno 2014 l'obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti superiori a 30 euro realizzati a mezzo del cosiddetto POS (point of sale). Queste norme perseguono diversi obiettivi: rendere tracciabili i pagamenti anche per piccoli importi; agevolare il cittadino che potrà disporre di ulteriori forme di pagamento; ridurre i costi legati alla gestione del contante da parte delle imprese; limitare truffe, contraffazioni, riciclaggio, furti e rapine. Le norme non sono però, da sole, sufficienti a garantire una rapida ed efficace diffusione dei pagamenti elettronici, perché questi nuovi sistemi di pagamento si scontrano con molti ostacoli, sia per i consumatori, sia per gli esercenti e per i liberi professionisti. Questi ultimi lamentano principalmente i costi troppo alti di installazione e gestione e la scarsa attitudine all'uso delle tecnologie. Confesercenti stima un costo aggiuntivo di circa 5 miliardi di euro l'anno per le imprese. Per una piccola impresa, con 50.000 euro di transazioni l'anno, si stima un costo di circa 1.700 euro tra canoni, Senato della Repubblica Pag. 133 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 commissioni, installazione e spese di utilizzo del POS. Molti professionisti, fra cui architetti, avvocati e chimici, hanno evidenziato, tra le criticità, quella per cui l'obbligo sia stato esteso a tutti senza fare adeguate distinzioni tra le diverse categorie e quella di non aver consentito un'entrata a regime graduale della norma, come inizialmente previsto dal legislatore. Va poi sottolineato che molti ordini professionali hanno preso le distanze dall'obbligatorietà di accettare pagamenti elettronici per operazioni superiori ai 30 euro, in quanto la norma non prevede sanzioni in caso di inadempienze. Ritengo che ciò sia gravissimo, ma tale posizione è stata recentemente avallata dalla risposta del Ministero dell'economia ad un'interrogazione parlamentare. Il MEF sostiene che i professionisti dovrebbero dotarsi di POS, ma che, non essendo previste sanzioni, la norma introduce un mero onere e non un obbligo. Inoltre, Federconsumatori evidenzia il rischio che i costi ancora eccessivamente onerosi per disporre dei POS vengano scaricati sui prezzi finali applicati al consumatore. Affinché la diffusione dei sistemi elettronici non rappresenti un'ulteriore tassa sulle spalle di imprenditori e professionisti, e non sia un disincentivo ai consumi, il Governo deve attuare dei correttivi e prevedere una serie di incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici. Con questa mozione impegniamo il Governo ad eliminare i costi, le commissioni e i canoni che gravano sugli esercenti e sui professionisti in relazione all'utilizzo della moneta elettronica, esclusi i costi relativi all'acquisto, al noleggio e all'attivazione di POS. Affinché la norma sia veramente efficace occorre prevedere l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS ed è necessario porre a carico degli istituti di credito i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica. In questo modo, si eviterà che il provvedimento sia visto come un sistema per favorire le banche e come un aggravio delle spese di gestione per chi è obbligato a disporre di una postazione POS, come lamentano gli ordini professionali, Confesercenti e Confcommercio. A questo proposito, ricordo che il decreto-legge n. 201 del 2011 aveva previsto la costituzione di un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte elettroniche. Al tavolo parteciparono l'ABI, società Poste italiane, consorzio Bancomat, imprese che gestiscono circuiti di pagamento e associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza però giungere a nessuna conclusione di rilievo. Per incentivare ulteriormente l'utilizzo dei POS, con la nostra mozione impegniamo, inoltre, il Governo ad introdurre sgravi fiscali per quegli esercenti e quei professionisti che dimostrino in maniera virtuosa di aver effettuato operazioni con moneta elettronica, in numero superiore a quelle effettuate con pagamento in contanti. Un'altra problematica concernente la circolazione di moneta elettronica è quella relativa al pericolo che il cittadino sia esposto a rischi di truffe e furto di identità. Come evidenziato anche nel «Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento» realizzato dal dipartimento del tesoro del MEF nel 2012, esistono le seguenti tipologie di frode sulle carte di pagamento: carta rubata; carta smarrita; carta contraffatta; carta non ricevuta; utilizzo fraudolento del codice della carta emessa; carta utilizzata con falsa identità; utilizzo fraudolento della carta in Internet. Il sito Internet dei Carabinieri spiega che le truffe vengono compiute principalmente attraverso l'utilizzo del numero della carta di credito che viene riprodotto illegalmente su carte clonate utilizzate, poi, sia per lo shopping tradizionale sia per il commercio elettronico. Occorrerebbe individuare dei sistemi che permettano una maggiore certezza nell'identificazione tra la carta e il suo possessore. Con la mozione impegniamo, pertanto, il Governo a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera. Siamo, inoltre, consapevoli che i sistemi di pagamento elettronico possono scontrarsi con il digital divide. Per attenuare l'impatto delle nuove forme di pagamento su persone anziane, a bassa scolarità o Senato della Repubblica Pag. 134 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 socialmente deboli, impegniamo il Governo ad innalzare da 1.000 a 1.500 euro la soglia attualmente prevista in Italia per il trasferimento del denaro contante. Ogni Paese europeo, ad oggi, ha proprie regole, propri limiti e proprie modalità di applicazione delle norme sull'utilizzo del denaro contante, il che comporta una serie di problematiche, tra cui quella dei limiti sul denaro contante da applicare allo straniero che viene in vacanza in Italia. Sarebbe, invece, auspicabile che il Governo si attivasse in sede europea al fine di promuovere l'adozione di una disciplina comune in relazione alla circolazione del denaro contante in tutti Paesi dell'Unione. Ci affidiamo al Ministro, con la speranza che possa avere il coraggio di assumere impegni importanti e decisivi, sia per la sicurezza del cittadino, sia per una lotta all'evasione fiscale più efficiente, sia - da ultimo, ma non ultimo - per lo sviluppo dell'economia. (Applausi del senatore Romani Maurizio). TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo al senatore Candiani la disponibilità ad accogliere la sottoscrizione, da parte mia, della mozione n. 246 a sua prima firma. CANDIANI (LN-Aut). Accolgo la sottoscrizione. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà. PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, intervengo brevemente a sostegno della mozione n. 299 a prima firma del senatore Berger e sottoscritta da molti dei rappresentanti del Gruppo Per le Autonomie. La mozione, senza volerne ripetere il contenuto, è molto articolata e dettagliata e riporta tutta una serie di dati a sostegno delle richieste che avanza. Tali richieste sono volte a far sì che i costi dei sistemi elettronici di pagamento non siano ad esclusivo carico degli esercenti, ma soprattutto che sia innalzato il limite massimo dell'uso del contante, quantomeno per i cittadini stranieri che si trovano qui in Italia per motivi turistici o di lavoro, ma che non hanno la residenza nel nostro Paese. Mi rendo conto che questo è un tema per certi versi scottante, e ricordo che lo abbiamo già sollevato più volte, anche nell'ambito di vari provvedimenti, ed è sempre stato respinto; però vorrei anche richiamare l'attenzione di quest'Aula sulla realtà, perché noi diciamo di essere in Europa, e di fatto lo siamo a pieno titolo, ma in realtà non siamo come il resto d'Europa. Abbiamo una serie di situazioni legate a imprese commerciali, artigianali e industriali parificate nelle norme alle altre realtà europee ma che in realtà subiscono degli evidenti effetti distorsivi nella concorrenza o si trovano di fronte a veri e propri esempi di concorrenza sleale. Mi riferisco, ad esempio, al settore dell'autotrasporto e del cabotaggio: conosciamo tutti i problemi che sono sorti e sappiamo perfettamente che negli altri Paesi europei c'è un altro livello di tassazione e che i costi per il personale sono completamente diversi. Continuiamo a parlare di rispetto delle regole, ma di fronte a situazioni diverse è impossibile trattare le aziende allo stesso modo. Mi auguro che il Governo e l'Aula non considerino questo tema con pregiudizio, ma che abbiano il coraggio di guardare in faccia la realtà. Spesso su siti del Trentino compaiono messaggi pubblicitari. L'ultimo l'ho qui con me, è sul sito della Val Rendena e riguarda il Tirolo austriaco (Seefeld, per la precisione). Si legge chiaramente: «Pagamento in contanti: in Austria nei negozi, ristoranti ed alberghi non esiste un limite per il pagamento in contanti». Per chi paga in contanti poi sono riservati ulteriori sconti del 2 per cento, se non addirittura più elevati. Credo che essere autolesionisti valga a poco. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e renderci conto che negli altri Paesi europei sono previsti limiti di altro tipo. Continuiamo a parlare di rispetto delle regole e continuiamo a produrre leggi (siamo il Paese più ricco di vincoli, di limiti, di norme e di controlli), ma se vogliamo mettere in ginocchio la nostra autonomia semplicemente perché vogliamo Senato della Repubblica Pag. 135 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 essere campioni nelle regole che stabiliamo dobbiamo anche assumerci la responsabilità di riconoscere che tutto ciò mette in difficoltà molti esercenti. Credo che ciò che ha chiesto il senatore Berger nella sua mozione sia assolutamente condivisibile e praticabile, e non penso che in esso si ravvisi nulla di straordinario e nulla che non possa essere praticato. Mi auguro che l'Aula possa accogliere quindi la sua richiesta. Vorrei però che contestualmente il Governo facesse pressione sugli organi europei (peraltro, siamo ancora nel semestre di Presidenza italiana) perché su alcune norme occorre assolutamente che l'Europa sia omogenea. Abbiamo avuto modo di discutere della questione già in occasione della famosa percentuale di frutta contenuta nei succhi di frutta: è inutile essere i più bravi ad aumentare la percentuale contenuta nei succhi quando poi gli altri Paesi possono portare in Italia prodotti contenenti minore percentuale di frutta. Fermi restando i principi di libera concorrenza e di pari condizioni, su alcuni prodotti è opportuno che l'Europa si dia delle regole uniformi, altrimenti rischiamo di far finta di essere tutti uguali ma di correre con mezzi e armi diverse. E credo che questo, in un periodo di crisi quale quello che sta attraversando l'Italia che è ormai in ginocchio dal punto di vista economico, non sia assolutamente più tollerabile. Mi auguro quindi che il Governo e l'Aula facciano un gesto di responsabilità prendendo atto della realtà e della situazione che è di fronte a noi e dimostrino la disponibilità ad accogliere queste richieste che mi sembrano assolutamente ragionevoli. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà. FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'odierno ordine del giorno prevede l'esame e la discussione di mozioni che sono tutte di buonsenso. Alcune di esse sono state depositate contestualmente ad un disegno di legge che (sollecito in tal senso sia il mio Capogruppo che il Presidente della Commissione finanze e tesoro) auspico venga calendarizzato al più presto. Come dicevo, sono tutte mozioni di buonsenso e contengono minime differenze, tanto che sarebbe utile unificarle. Vorrei ora sottolineare i quattro pilastri contenuti in tutte le mozioni e presenti anche nel disegno di legge. Si propone l'abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari (mi sembra doveroso); costi del POS a carico dello Stato, tramite la modalità del comodato gratuito, evitando in tal modo di far gravare sulle attività commerciali e sulle professioni (categorie già fortemente pressate dalla crisi) altri costi fissi. Inoltre, si potrebbe utilizzare l'incentivo fiscale per chi usa il pagamento elettronico, ovvero prevedere una percentuale di detrazione delle spese effettuate tramite pagamenti elettronici dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. Insomma, un vantaggio a livello IRPEF. Ma sarà importante anche fare una campagna di comunicazione informativa, magari anche con sportelli informativi, in modo da abituare gli italiani all'uso della moneta elettronica. Sono tutte misure calate in un'ottica di semplificazione, tanto per il cittadino, quanto per la pubblica amministrazione. In un mondo globalizzato, in cui tutto avviene per via telematica alla velocità della luce, l'uso della moneta negli scambi quotidiani appare scomodo e fuori tempo, mentre, con il pagamento elettronico, i vantaggi sono evidenti: per il cittadino si facilitano i pagamenti, si evitano i resti, diminuiscono gli scontrini (noi del Movimento 5 Stelle abbiamo spesso a che fare con gli scontrini), la pubblica amministrazione può, più agevolmente e con minori costi, combattere l'evasione fiscale (si facilita così il lavoro dell'Agenzia delle entrate, in particolare, che può effettuare i controlli semplicemente incrociando i dati delle transazioni effettuate; in tal modo si riduce l'area della possibile evasione), e si favorisce la semplificazione nella vita quotidiana (pensiamo a quanto sia più veloce la spesa, anche al supermercato, con la carta elettronica, piuttosto che quella con la moneta contante). Inoltre, attraverso sistemi di monetica, si potrebbe anche abbinare ad ogni POS, oltre al conto su cui vengono accreditate le transazioni, anche quello per l'accredito dell'IVA o delle ritenute, nonché il Senato della Repubblica Pag. 136 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 conto INPS per l'accredito dei contributi. Si eliminerebbero, in una sola mossa, l'evasione IVA, quella contributiva e quella per le ritenute non versate. Ciò avverrebbe perché gli importi per tasse e contributi passerebbero direttamente dal pagatore all'esattore, senza intermediari e inutili adempimenti. D'altronde, misure contro l'evasione sono improrogabili. Non è un mistero che l'Italia è uno dei Paesi europei con più alto tasso di evasione fiscale. Secondo il Task Research, di cui anche l'Unione europea si avvale per le proprie statistiche sul tema, le tasse non pagate ogni anno nel nostro Paese ammontano alla stratosferica somma di circa 180 miliardi di euro! La somma di 180 miliardi di euro è pari a cinque manovre finanziarie da 36 miliardi, quale quella prevista per il triennio 2015-2017. Queste somme non versate naturalmente non sono dovute soltanto all'uso del contante, e infatti sappiamo benissimo che questa riforma va inquadrata in altre a spettro molto più ampio: dalla distinzione tra le banche d'affari e le banche di risparmio al discorso delle evasioni per i Paesi a fiscalità privilegiata, le società esterovestite, le frodi carosello, gli spalloni, le transazioni internazionali offshore. Sono tutte misure che, secondo me, andrebbero prese. Consideriamo che sei cittadini italiani hanno evaso per una manovra di 10 miliardi, patteggiando e pagando solo il 20 per cento. Quindi, questa è una misura di semplificazione utile, ma da inserire in un contesto generale molto più ampio. Se noi riuscissimo a recuperare i 180 miliardi di euro (qui speriamo che Renzi non mi ascolti, perché se mi ascolta e prende questa cosa, non ce ne liberiamo più per il prossimo cinquantennio, anziché ventennio), si potrebbe fare una manovra non di 80 euro per poco più di 10 milioni di cittadini, ma di 3.000 euro per 60 milioni di italiani, nessuno escluso. Secondo me, alle volte è utile aver presente questi numeri, perché, in effetti, i vantaggi potrebbero essere tanti. Ricordiamocelo: recuperare quei 180 miliardi significherebbe 3.000 euro per 60 milioni di italiani; una manovra che si potrebbe anche provare a fare. Oggi le iniziative in questo senso ci sono state, ma non hanno inciso in maniera determinante perché non hanno colto il problema e non hanno posto al primo piano, non hanno ascoltato le esigenze dei cittadini. Penso alla legge di stabilità del 2014, che ha escluso il contante nel pagamento dei canoni locativi indipendentemente dall'importo. Si può andare a ritroso, al cosiddetto decreto salva Italia di Monti, che però si è limitato ad abbassare a 1.000 euro il tetto delle operazioni possibili in contanti; al decreto Bersani, che nel luglio 2006 ha introdotto la norma per cui i compensi dei professionisti potevano essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili. Non è bastato, ma diciamo che non era adeguato e ha creato anche dei problemi a dei cittadini. È necessario compiere un'operazione in controtendenza: non imporre, ma favorire e rendere conveniente a tutti l'uso dei pagamenti elettronici. Se guardiamo al di fuori dei nostri confini, notiamo che in Europa l'utilizzo del contante è residuale, soprattutto grazie alla gratuità dell'uso dei pagamenti elettronici. Negli USA l'uso del contante è pari a circa un quinto del totale dei pagamenti; nel nostro Paese il rapporto è inverso. Signori miei, riassumo e mi avvio alla conclusione. I motivi per ridurre l'uso del contante sono: semplificazione, tracciabilità, trasparenza e lotta all'evasione. A questi ne aggiungo un altro: la lotta al crimine organizzato. Mi riferisco in particolare al riciclaggio di denaro sporco e alla falsificazione delle banconote. Pensate che solo nella metà del 2013 sono stato state ritirate dalla circolazione oltre 350.000 banconote false. Insomma, adeguare le abitudini degli italiani all'uso dei pagamenti elettronici significa adottare strumenti e adempimenti utili, ma soprattutto compiere un passo decisivo verso la cultura della legalità. Abbiamo molte montagne da scalare; diciamo che l'approvazione di queste mozioni potrebbe rendere le vetta più vicina. Tuttavia, ricordiamoci anche che gli italiani non si fidano di noi perché temono manovre notturne alla Amato - le ricordate tutti - e quindi hanno paura di abbandonare il contante perché temono magari di non poter più disporre di somme da un giorno all'altro. Quello che dobbiamo fare è un progresso culturale, che metta il cittadino al centro, dando fiducia, così da rendere il vantaggio per lui e per il Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gaetti). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Gianluca. Ne ha facoltà. Senato della Repubblica Pag. 137 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, faccio solo alcune considerazioni, anche per avvalorare l'importanza del dibattito e delle mozioni che sono state presentate, in particolar modo quella del Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Pagliari. Tutti gli intervenuti e i presentatori delle mozioni hanno messo in evidenza come un punto centrale, fondamentale per il nostro Paese, per affrontare da un lato il tema della crescita economica, dall'altro anche quello del contrasto a forme di evasione ed elusione fiscale, quanto sia importante e fondamentale l'utilizzo della moneta telematica. A fronte di questa considerazione, come le mozioni si propongono, è necessario affrontare il tema - purtroppo particolarmente evidente del nostro Paese della riduzione dei costi per l'utilizzo, da parte degli operatori, della moneta telematica; costi che in Italia sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea. Come dimostrano molti studi, il ricorso diffuso ai pagamenti elettronici permette più vantaggi: la tracciabilità delle transazioni, coadiuvare azioni di contrasto, come dicevo, all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, migliorare la compliance fiscale, favorendo, quindi, l'emersione di una ricchezza sommersa, questione non secondaria, specie nel nostro Paese. D'altra parte, alcune direttive europee e anche norme interne spingono in questa direzione. È chiaro che l'uso limitato del contante e l'accentuazione dell'utilizzo della moneta elettronica rappresentano una questione rilevante, che è corretto venga affrontata nel dibattito odierno. Vorrei sottolineare, prima di concludere, un aspetto molto importante. È stata posta da alcuni colleghi la questione della discrepanza con alcuni Paesi dell'area UE, in particolar modo l'Austria e la Germania, che non hanno limiti all'uso del contante (anche se, a dire il vero, la normativa di quei Paesi in materia di transazioni finanziarie è fortemente diversa rispetto alla nostra): questo metterebbe in una condizione di svantaggio alcune aree del nostro Paese, soprattutto aree turistiche. Ricordo che nel 2012 è stata approvata la legge n. 44 che consente una deroga all'uso del contante per i cittadini non residenti nel nostro Paese o negli altri Paesi aderenti all'Unione europea, innalzando il tetto a 15.000 euro e costringendo, ovviamente a tutela dell'operatore e dell'esercente e non per altra ragione, ad un procedimento e ad una serie di adempimenti burocratici non particolarmente gravosi, a partire dalla segnalazione all'Agenzia delle entrate, così come la registrazione dell'utente che usufruisce della deroga appunto all'utilizzo del contante; tale legge consente di superare le questioni poste nel corso del dibattito senza introdurre un tema come quello della deroga all'utilizzo del contante che sarebbe in controtendenza rispetto a tutte le scelte compiute recentemente sia dall'attuale Governo che dai precedenti, in particolar modo il più recente, che invece, laddove necessario, hanno appunto introdotto alcune deroghe e, ove non necessario, hanno esaltato la limitazione dell'uso del contante. Ovviamente, in particolar modo nella nostra mozione, noi vogliamo porre anche alcune questioni specifiche che il collega Pagliari nell'esposizione ha evidenziato e vogliamo rimarcare come un impegno del Governo, coerente anche con quello che stanno facendo i Paesi dell'Unione europea, verso una riduzione dei costi sia un segnale molto importante che va nel senso auspicato anche dal dibattito di questa mattina. (Applausi della senatrice Silvestro). PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo. DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, per poter valorizzare il grosso lavoro che è stato svolto dai colleghi senatori, su questo tema chiedo 15 minuti di sospensione per poter garantire appropriate riformulazioni di alcuni dei testi delle mozioni presentate. PRESIDENTE. Mi sembra necessario. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30. (La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,37). Presidenza del vice presidente CALDEROLI La seduta è ripresa. Ha facoltà di intervenire la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, onorevole De Micheli, Senato della Repubblica Pag. 138 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate. DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, le chiedo scusa se mi prenderò qualche minuto in più per proporre alcune riformulazioni. Siamo addivenuti ad una serie di riformulazioni, credo, abbastanza condivise. Per la prima mozione (seguendo l'ordine del giorno), presentata dal senatore Candiani e da altri senatori, la n. 246, abbiamo riformulato esclusivamente gli impegni che il Governo si intende assumere in merito ai temi discussi oggi. Sul punto 1) di tale mozione siamo addivenuti ad una riformulazione che sarà uguale per tutte le mozioni in cui è stata avanzata una richiesta analoga, relativa al costo delle commissioni per i pagamenti elettronici. Il testo che proponiamo - che vale dunque per la mozione Candiani e per tutte le altre mozioni - è il seguente: «ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea». Esiste infatti un tavolo tecnico a livello di Unione europea che si sta occupando di questo tema. L'impegno del Governo in merito è quello di assumerne completamente i risultati, visto che, in termini competitivi, questi daranno benefici ai consumatori italiani. Sul punto 2), relativo alla trasparenza, propongo la seguente riformulazione, che vale per tutte le ulteriori mozioni che hanno previsto un analogo impegno per il Governo: «a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali». Per quanto riguarda la mozione n. 248, a prima firma del senatore Palermo, propongo la seguente riformulazione del punto 1): «valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici», sopprimendo le parole da «incentivando» fino a «POS e» e mantenendo le seguenti: «modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili». Suggerisco inoltre la seguente riformulazione del punto 2): «valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione». Sui punti 3) e 4) il Governo esprime parere contrario. Del punto 5) si propone la seguente riformulazione: «sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento». Sul punto 6) esprimo parere contrario. La riformulazione del punto 7) è uguale a quella che ho appena letto relativamente al tavolo in corso presso l'Unione europea e, se necessario, la rileggo per correttezza: «assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea». Esprimo parere contrario sul punto 8), come anche sul punto 9), perché quest'ultimo tocca un tema che è in via di discussione proprio qui in Senato sulla delega relativa alla pubblica amministrazione, quindi diventa tautologico, nel senso che sarà il Senato a decidere in termini tecnici e dettagliati come arrivare all'incentivazione della digitalizzazione della PA. Sul punto 10), per quanto riguarda la trasparenza, ritorna il testo che ho già letto prima in relazione all'ultimo punto della mozione n. 246, teso a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante. Passando alla mozione n. 299 (testo 2), i punti 1) e 2) della parte dispositiva vengono riformulati sempre con il testo relativo al tavolo tecnico dell'Unione europea, che non rileggo perché penso che i senatori lo abbiano ben compreso. Purtroppo, sui seguenti punti 3) e 4), per incompatibilità con le Senato della Repubblica Pag. 139 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 norme sull'antiriciclaggio, sono obbligata ad esprimere parere contrario; anche sul punto 5) esprimo parere contrario, perché il contenuto è lo stesso. Per quanto riguarda la mozione n. 321, del senatore Pagliari e altri, propongo una riformulazione del punto 1) del dispositivo con il recepimento del testo risultante dal suddetto tavolo tecnico aperto in sede di Unione europea sui costi delle transazioni elettroniche. Del punto 2), invece, si propone la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici, incentivando, tra l'altro, gli esercenti all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili, a partire dall'introduzione del comodato gratuito per i POS». Mi sono resa conto di aver dimenticato di dire una cosa sulla mozione del senatore Berger, ma, se me lo consente, signor Presidente, vorrei farlo alla fine del mio intervento. PRESIDENTE. Certamente, signora Sottosegretario. DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con riferimento alla mozione n. 350, del senatore Molinari ed altri, del punto 1), relativo alla campagna d'informazione agli utenti per la familiarizzazione sull'utilizzo della moneta elettronica, si chiede una riformulazione del tenore di quella che abbiamo già richiesto per la mozione n. 248, del senatore Palermo ed altri. Per la prima parte del punto 2), fino alla parola «pagamenti», vale la riformulazione relativa al succitato tavolo dell'Unione europea. Successivamente, dopo la virgola, dalla parola «eventualmente» in poi, si chiede invece l'espunzione della restante parte del testo, sul quale viene espresso un parere negativo. Sul punto 3) si chiede la stessa riformulazione richiesta per la mozione n. 248 del senatore Palermo, relativamente al comodato gratuito dei POS, poi ripresa anche nella mozione n. 321 a prima firma Pagliari. Sul punto 4) esprimo parere contrario, mentre sul punto 5) si chiede soltanto la sostituzione della parola «alternativi» con la parola «aggiuntivi» (al POS). Con riferimento alla mozione n. 353 (testo 2), a prima firma Bignami, del punto 1) si chiede la suddetta riformulazione relativa al tavolo tecnico dell'Unione europea, già ricordata per altre mozioni. Sui punti 2) e 3) esprimo parere contrario, mentre del punto 4) si propone la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne farà richiesta possano essere personalizzate con fototessera». Poiché in questo caso si pone un problema di privacy, dobbiamo valutare l'incrocio delle normative in materia. Esprimo parere contrario sul punto 5), mentre sul punto 6) esprimo parere favorevole, perché vi è la richiesta di armonizzazione sul tema della circolazione dei contanti a livello europeo, azione che per altro il Governo sta già cercando di effettuare. PRESIDENTE. Per quanto riguarda la mozione n. 299 (testo 2), mi sembra che sui punti 1) e 2) sia stata proposta dal Governo una riformulazione complessiva grosso modo riconducibile a quella relativa alla mozione del senatore Candiani, mentre è stato espresso parere negativo sui punti 3), 4) e 5). Mi corregga se c'è qualche errore. DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In realtà nel mio testo il punto 3) dice un'altra cosa, quindi correggo il mio parere: i punti 1) e 2) vengono riformulati; il parere sui punti 4) e 5) è contrario, mentre sul punto 3) si avanza una riformulazione - senatore Berger, le chiedo scusa ma ho due testi diversi - che vorrei leggere: «a valutare in sede tecnica la possibilità di esentare dall'obbligo dell'uso del POS chi non può utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cui svolge la propria attività (ad esempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o di banda larga)». PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie le due riformulazioni proposte dal Governo alla mozione n. 246? CANDIANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente. Senato della Repubblica Pag. 140 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 PRESIDENTE. Senatore Palermo, accoglie le riformulazioni proposte alla mozione n. 248 e ritira i punti su cui è stato espresso parere contrario? PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente. PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie le riformulazioni alla mozione n. 299 (testo 2)? BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, accetto le riformulazioni dei punti 1), 2) e 3) e, se permette, chiedo il voto separato sul punto 4). Ritiro il punto 5). PAGLIARI (PD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. PAGLIARI (PD). Signor Presidente, credo che ci sia stato un qui pro quo. Chiedo alla Sottosegretario di prestarmi attenzione, perché la riformulazione del punto 2) della mozione n. 321 penso debba andare anche nel senso di verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi, a partire dal comodato gratuito dei POS per i rivenditori di tabacchi e di giornali, per i servizi da questi svolti nell'interesse dello Stato. DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, ha ragione il senatore Pagliari: ho sbagliato io, perché ho letto un'altra riformulazione. PRESIDENTE. Questa volta è il Parlamento che riformula il Governo, e questo mi fa piacere. Senatore Pagliari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 321? PAGLIARI (PD). Sì, signor Presidente. PRESIDENTE. Senatore Molinari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 350? MOLINARI (M5S). Accettiamo le riformulazioni dei punti 1), 3) e 5), mentre non le accettiamo per i punti 2) e 4), per i quali chiederemo un voto separato. PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 353 (testo 2)? BIGNAMI (Misto-MovX). Accetto le riformulazioni suggerite relativamente ai punti 1) e 4) e chiedo la votazione per parti separate sui punti su cui è stato espresso parere contrario. PRESIDENTE.Su questo aspetto, colleghi, bisognerà verificare se c'è la volontà da parte del Parlamento al momento del voto. Passiamo alla votazione. CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il dibattito che abbiamo sviluppato è stato molto importante perché ha portato a una sintesi. Il Governo si deve impegnare seriamente. L'auspicio che faccio alla Sottosegretario e, tramite lei, al Governo è che queste mozioni non siano le ennesime che, anche se approvate dall'Aula del Senato, nella realtà restano lettera morta. Ci siamo abituati purtroppo all'andazzo per cui le mozioni sono degradate a livello degli ordini del giorno, gli ordini del giorno a livello di raccomandazioni, le raccomandazioni a livello di carta straccia. Ridiamo dignità a questo strumento e facciamo in modo che ciò che approveremo oggi diventi un impegno a favore dei cittadini, restituendo un po' di credibilità a questo strumento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, desidero ricordare che noi abbiamo presentato una mozione che tende a far riflettere e a mitigare gli effetti di un processo che ci appare riduttivo anche delle libertà personali. In particolare, ci riferiamo al fatto che tendenzialmente questo processo elimina il danaro contante, eliminando così la diretta proprietà di ciascun cittadino sulla propria disponibilità finanziaria, rendendo di fatto il denaro nella disponibilità degli istituti di credito che governano le liquidità in possesso dei cittadini, depositate sui conti correnti. Senato della Repubblica Pag. 141 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 In tal senso, abbiamo provocatoriamente introdotto un impegno a modificare il limite dei contanti consentito per le operazioni commerciali, nel convincimento che sarebbe molto meglio che tale limite potesse essere definito dal Governo con provvedimenti, in ragione del fluttuare del valore della moneta e quindi anche del suo potere di acquisto. Per il resto, accettiamo le riformulazioni proposte, così come detto dalla mia collega, e voteremo a favore delle parti che condividiamo. VACCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. VACCIANO (M5S). Signor Presidente, quali membri della 6a Commissione, siamo particolarmente sensibili alla tematica di cui si discute. Come noto, sin dall'inizio della legislatura siamo stati impegnati in una indagine conoscitiva sui rapporti tra fisco e contribuente e sulla fiscalità in generale e nell'esame sia della ormai approvata delega fiscale che dei provvedimenti che da essa stanno derivando, il problema dell'evasione fiscale e delle relative possibili soluzioni sono sempre al centro dell'attenzione della Commissione. Che la diffusione della moneta elettronica abbia una evidente funzione antievasiva è innegabile. Tuttavia, come è emerso nell'ambito della indagine conoscitiva che stiamo svolgendo e come sta emergendo dall'esame dei diversi provvedimenti, nessun provvedimento singolo è in grado, da solo, di contrastare il fenomeno evasivo. Demonizzare l'utilizzo del contante favorendo esclusivamente la moneta elettronica, non rappresenta quindi una soluzione definitiva in quanto, per una serie di ragioni che stiamo esaminando in 6a Commissione, non pone un freno definitivo al fenomeno evasivo, pur rappresentando comunque un passo in avanti. Peraltro, a fronte del vantaggio che l'utilizzo della moneta elettronica offre in termini di contrasto all'evasione fiscale, non si possono non considerare gli svantaggi che da un utilizzo prevalente di essa possono derivare, in particolare per i soggetti più deboli sia tra i consumatori, che tra coloro che devono fruire di questo strumento per la propria attività. Penso al piccolo imprenditore, che ha una attività con piccolo cabotaggio, attività sulla cui redditività possono influire significativamente costi che a noi possono sembrare risibili o comunque poco rilevanti. Abbiamo quindi proposto, ad esempio, l'adozione di misure di defiscalizzazione per assorbire costi che - seppure, come abbiamo appreso, contrattati in una sede europea - sono significativi specialmente per i piccoli imprenditori e le piccole attività commerciali. Non solo, ma incide anche oggettivamente sulla fascia debole del consumo che io identifico, ad esempio, nelle persone anziane, coloro che hanno un'oggettiva difficoltà a rapportarsi con i nuovi strumenti di pagamento. (Applausi della senatrice Donno). Tale oggettiva difficoltà potrebbe però essere superata, e doveva forse essere superata in passato, con un'adeguata campagna di formazione, una formazione che non può essere di tipo spot, ma che deve guidare tutte le fasce sociali ad un confronto con i nuovi strumenti che ovviamente rappresentano il futuro del pagamento: questo non possiamo nascondercelo. Il concetto che però vogliamo che passi in maniera netta è che non è possibile che, a fronte di un vantaggio sicuro, come si rileva nell'introduzione della nostra mozione, per lo Stato e per il sistema finanziario, che si confronta con costi significativi legati alla gestione del contante, che oggettivamente verranno abbattuti da una maggiore diffusione dei sistemi di pagamento elettronici, i costi ricadano invece sui soggetti deboli: sui piccoli imprenditori, sui soggetti anziani, su coloro che hanno difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti. È per questo che abbiamo proposto una serie di soluzioni per venire incontro a queste fasce, perché tutto il circuito, a partire da quello bancario, con l'intervento non esclusivo ma significativo dello Stato, portasse ad un abbattimento complessivo ed addirittura definitivo di questi costi sui soggetti che maggiormente ne risentono. A fronte di questo, la nostra mozione, che mi fa piacere sia stata accolta dal Governo, poneva la questione di strumenti innovativi di pagamento. Ne abbiamo indicati alcuni: abbiamo parlato di Bitcoin e di Quick Image Payment. Si tratta, naturalmente, solo di indicazioni di massima, alcune Senato della Repubblica Pag. 142 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 addirittura arrivano da brevetti italiani, quindi rappresentano un'eccellenza del nostro Paese. Se è vero che ci sono difficoltà, infatti, è anche vero che ci sono le fasce più giovani, ci sono coloro che a questi strumenti possono venire incontro e fornire anche un'alternativa al circuito bancario tradizionale, offrendo nel contempo elevati standard di sicurezza che quindi garantiscono tutti i soggetti coinvolti da eventuali frodi, da un abuso fiscale, che è un fenomeno che in Italia assume sempre una caratteristica particolare e che indubbiamente il nostro Paese vive come un'estrema criticità, e anche questo è inutile nasconderselo. Abbiamo quindi accettato una parte delle riformulazioni proposte, ma non possiamo essere disponibili ad accettarne alcune altre, perché a nostro e parere la semplice indicazione di un tavolo europeo di confronto è limitativa perché crediamo che lo Stato italiano ed il circuito bancario italiano debbano fare di più e quindi riteniamo che quel tipo di riformulazione non sia accoglibile. Essendo stato accolto tale enunciato all'interno di altre mozioni, non possiamo che annunciare il nostro voto di astensione, in quanto è in contrasto con il principio che abbiamo portato avanti con la nostra mozione. Apprezziamo in particolare il contenuto oggettivo della mozione n. 248, a prima firma del senatore Palermo, che in molti punti converge con la nostra, ma non possiamo concordare sul fatto che essa accetti condizioni che invece secondo noi andrebbero superate. Se è vero, infatti, che abbiamo previsto dei costi a carico dello Stato, è anche vero che questi costi oggettivamente - lo abbiamo dimostrato basandoci sui numeri che vengono forniti dal Governo e non dal Movimento 5 Stelle - si ripagherebbero da soli, con i maggiori introiti derivanti dal contrasto all'evasione e dal minore costo che tutto il sistema ne avrebbe per la gestione del contante che la Banca d'Italia ci dice avere un impatto significativo anche sulla redditività degli istituti di credito. Per tali motivi, annunciamo il nostro voto di astensione sulle mozioni che non siano quella presentata dal Movimento 5 Stelle e, come ha annunciato il collega, accettiamo le riformulazioni relative ai punti 1), 3) e 5) della nostra mozione e chiederemo il voto per parti separate della stessa. (Applausi dal Gruppo M5S). PRESIDENTE. Senatore Molinari, mi è stata rappresentata una ulteriore richiesta da parte del Governo rispetto alla riformulazione del punto 5), cioè di sopprimere la parte del testo ricompresa tra le due parentesi alla seconda e alla terza riga. Accoglie la riformulazione? MOLINARI (M5S). Signor Presidente, le chiederei di ripetere, perché la richiesta non è molto chiara. PRESIDENTE. Al punto 5), nella seconda e nella terza riga, sopprimere la parte fra parentesi, e cioè la seguente: «(quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin)». MOLINARI (M5S). Sì, signor Presidente, accolgo tale proposta di modifica. BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, con riferimento alla mozione n. 299 apprezzo molto il fatto che, in riferimento al punto 3) relativo all'impossibilità tecnica di usare il POS per i rifugi alpini, si sia deciso di procedere ad un approfondimento tecnico per prevedere un'eccezione. Quanto al punto 4) del testo 2, onorevole Sottosegretario, che non corrisponde al testo originario, si legge: «a valutare» la possibilità «di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo in considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro». È certo un impegno, ma attenuato dalle parole «a valutare» la possibilità «di modificare». Penso che ciò che è stato chiesto non sia contrario alla legislazione vigente, perché richiede una variazione della stessa legislazione in tal senso. Per questo motivo chiedo che al momento del voto su questo punto possa esprimere parere positivo. CONTE (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senato della Repubblica Pag. 143 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 CONTE (NCD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole alle mozioni da parte del Gruppo Nuovo Centrodestra che hanno la finalità di uniformare, a livello europeo, le modalità e i costi per il ricorso al pagamento con strumenti elettronici, per diffondere il ricorso a degli strumenti per il pagamento elettronico e per ridurre i costi a carico degli operatori commerciali. D'altronde, la condivisione dimostrata dal Governo, che con la proposta di riformulazione di alcuni punti ha cercato di trovare una sintesi comune di tutte le mozioni, credo sia apprezzabile. Il nostro, quindi, sarà un voto convintamente favorevole anche in considerazione di un altro aspetto. Vale a dire che il Governo si impegni in futuro ad affrontare un ulteriore tema appena toccato nelle mozioni in esame e cioè ad innalzare il limite massimo dei 1.000 euro per agevolare la circolazione del contante soprattutto nel settore del turismo, in quanto molti turisti provenienti da Paesi non avvezzi all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico potrebbero essere disincentivati ad usufruire degli esercizi commerciali del nostro territorio. Crediamo che questo sia uno dei temi che in futuro il Governo dovrà affrontare. (Applausi dal Gruppo NCD). PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'argomento affrontato dalle mozioni era, nelle formulazioni originarie, abbastanza interessante e poneva alcune questioni che a noi stanno particolarmente a cuore. Innanzitutto, era affrontati i problemi della tutela delle libertà individuali, quello che attiene alla necessità di confrontarsi con le regole dell'economia e, da ultimo ma non ultimo, il tema che attiene alla convenienza nell'uso diffuso del POS nel nostro territorio. Credo che su questi argomenti, con l'annacquamento che le riformulazioni hanno prodotto, abbiamo perso un'occasione importante per dare risposte alle esigenze che arrivano direttamente dalla società italiana. Non siamo qui per dettare degli indirizzi al Governo a prescindere da ciò che sta accadendo nel settore economico. Gli ultimi dati denunciano un ulteriore rallentamento dei consumi che, in quota parte, può essere attribuito anche a queste forme di pagamento non del tutto adeguate a rispondere alle varie esigenze. Come dicevo, abbiamo perso dunque una grande occasione per dare risposte ai cittadini, agli esercenti, agli artigiani e ai professionisti. Per concludere, dando seguito all'auspicio del Presidente di svolgere dichiarazioni di voto brevi, annuncio che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore della mozione n. 299, di cui è primo firmatario il senatore Berger, ma nella formulazione originaria, ricordata poco fa dallo stesso presentatore. Ribadiamo con forza l'esigenza che il Governo intervenga con concretezza e realismo per ampliare la possibilità di utilizzo del contante mediante aumento della soglia oggi attestata a 1.000 euro, decisamente non comparabile con i valori fissati in altri Paesi europei. Riteniamo inoltre che debba adoperarsi per rendere la moneta elettronica un modello equo ed economico, a vantaggio dei cittadini, degli artigiani, dei professionisti, degli esercenti e dell'intera nostra economia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, secondo le riformulazioni indicate dal Governo. (Applausi dal Gruppo PD). PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Senato della Repubblica Pag. 144 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Passiamo alla votazione della mozione n. 246 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 246 (testo 2), presentata dal senatore Candiani e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 248 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 248 (testo 2), presentata dal senatore Palermo e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Sulla mozione n. 299 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi obiezioni, la richiesta si intende accolta. Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 299 (testo 3). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) del dispositivo della mozione n. 299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n. 299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione della mozione n. 321 (testo 2). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 321 (testo 2), presentata dal senatore Pagliari e da altri senatori. (Segue la votazione). Senato della Repubblica Pag. 145 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Il Senato approva. (v. Allegato B). Sulla mozione n. 350 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi obiezioni, la richiesta si intende accolta. Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 350 (testo 3). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) del dispositivo della mozione n. 350 (testo 3), presentata dal senatore Molinari e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 3), presentata dal senatore Molinari e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Sulla mozione n. 353 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi obiezioni, la richiesta si intende accolta. Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 353 (testo 3). GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) del dispositivo della mozione n. 353 (testo 3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 3) e 5) della mozione n. 353 (testo 3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Sull'ordine dei lavori PRESIDENTE. Colleghi, da segnalazioni che mi sono giunte dai Gruppi, l'intesa sarebbe di procedere quest'oggi all'incardinamento, con la relazione da parte del senatore Casson, della discussione del disegno di legge recante modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e rinviare la discussione generale alla settimana prossima. Non facendosi osservazioni, procediamo in tal senso. Discussione del disegno di legge: (922) ROMANI Maurizio ed altri - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto (ore 12,16) Senato della Repubblica Pag. 146 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 922. La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla. CASSON, relatore. Signor Presidente, il 4 luglio del 2013 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge che ha assunto il n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto. Nel nostro ordinamento esisteva, ed esiste tuttora, una legge speciale in proposito, la n. 91 del 1° aprile 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che riguarda organi e tessuti sia da soggetto di cui fosse stata accertata la morte sia anche da soggetto vivente; però le norme a questo ultimo proposito erano espressamente definite per quanto compatibili. Ora, è evidente che in una materia così delicata si è riproposta in più occasioni e ripetutamente la necessità di normare i comportamenti; necessità che è aumentata costantemente e rapidamente nel tempo, proprio a seguito del numero di organi donati, tanto che le liste di attesa, come ci dice il primo firmatario del disegno di legge, ovvero i pazienti che attendono il trapianto sono in crescita di giorno in giorno e costantemente. L'accesso dei pazienti ai trapianti di organi è condizionato nei vari Paesi da un insieme di fattori: da quello relativo alle spese e al costo delle cure sanitarie al livello di avanzamento tecnologico, ma anche alla concreta ed effettiva disponibilità di organi. Soprattutto quest'ultimo particolare, e cioè la carenza di donatori, nel corso del tempo ha determinato un accrescimento del commercio internazionale, di un turismo dedicato proprio al reperimento di organi da finalizzare al trapianto, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo. In quest'ultima situazione, dove la vendita è consentita, ci si trova a livelli di rispetto della dignità umana assolutamente carenti e direi in qualche caso addirittura vergognosi. Dico questo perché il traffico di organi è una vera e propria forma di tratta degli esseri umani e rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali perché viola in profondità l'integrità fisica della persona e la dignità stessa dell'uomo. Su un commercio, un traffico di questo tipo si è gettata a capofitto la grande criminalità organizzata per i profitti rilevantissimi che in questa maniera possono essere recuperati. Inoltre, vanno ricordati gli aspetti di tutela e di rischio per la salute umana. Ricordo, en passant, che esistono alcune convenzioni internazionali datate che propongono la questione e che chiedono agli Stati membri di intervenire. Il primo riferimento a livello internazionale che voglio ricordare è quello relativo ad un protocollo addizionale legato alla convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina che è stata firmata ad Oviedo il 4 aprile del 1997. Successivamente, nel 2004, è intervenuta l'Organizzazione mondiale della sanità per invitare gli Stati membri ad adottare misure volte a proteggere le categorie più fragili, impedendo acquisto e vendita di organi umani per trapianti. In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità invitava e sollecitava gli Stati a porre divieti su tutte le forme di pubblicità, compresa quella elettronica, volte invece a sollecitare mediazioni e cessioni a scopo di lucro di organi umani. In questo momento storico è in corso presso il Consiglio d'Europa la preparazione, in fase ormai avanzata peraltro, di una convenzione dedicata esclusivamente alla costituzione di strumenti internazionali per la repressione del traffico di organi umani. Voglio concludere questa prima parte della mia relazione ricordando e condividendo l'aggettivazione e la connotazione che ha voluto dare il primo firmatario di questo disegno di legge, il senatore Maurizio Romani, che ha parlato espressamente di una forma di neocannibalismo. Se ci pensiamo bene ci rendiamo conto che non si tratta di un esagerazione perché il corpo degli altri viene considerato come una fonte di pezzi di ricambio con la quale prolungare le proprie vite in maniera illecita e criminale, talvolta correndo dietro agli appetiti delle associazioni criminali. Dico questo anche perché il disegno di legge al nostro esame impostava la repressione dal punto di vista penale proprio mirando all'indicazione delle associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Devo dire, però, che nel corso del lavoro in Commissione, durante il quale ha avuto Senato della Repubblica Pag. 147 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 luogo una discussione ampia e un approfondito lavoro da un punto di vista sociale, politico, ma anche tecnico, si è preferito arrivare a normare in maniera più tecnicamente corretta e completa la materia, proprio partendo dalla considerazione che il delitto vero e proprio che si vuole individuare e punire è tecnicamente definito comune perché vuole incriminare la condotta in sé del traffico di organi prelevati da una persona vivente. La formulazione che è stata data è la più ampia possibile, nel senso che viene introdotto l'articolo 601bis del codice penale e si fa riferimento a «Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente». Durante i lavori della Commissione si è discusso anche sul fatto di punire in maniera specifica l'intermediazione. Ora, da un punto di vista tecnico-giuridico, l'abbiamo considerato in Commissione e in questa sede sono stati superati i dubbi avanzati, nel senso che proprio una formulazione letterale tecnica così ampia intende certamente ricomprendere in queste attività anche l'intermediazione. Si dice, infatti, «commercia, vende, acquista o procura a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo». Peraltro, per venire incontro alle sollecitazioni di completezza e per evitare, comunque, di avere dubbi all'interprete di dottrina, di giurisprudenza e anche pubblico di qualsiasi amministrazione, compresi gli uffici di polizia, ho inserito proprio questa mattina con l'emendamento del relatore, dopo la parola «procura», l'espressione «o tratta». Ciò in modo che l'articolo viene integrato nel modo seguente: «Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente». Questa formulazione dovrebbe, quindi, soddisfare tutte le esigenze degli interpreti anche del diritto. L'articolo 2, invece, introduce delle modifiche all'articolo 416 del codice penale, proprio per venire incontro alle sollecitazioni dei presentatori del disegno di legge ed anche alla realtà criminale dei fatti. Sappiamo, infatti, come siano ormai le organizzazioni criminali che hanno fatto un business vero e proprio di questo traffico. Per questo sono presenti dei riferimenti specifici, come l'introduzione del riferimento al nuovo articolo 601-bis nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante che prevede la reclusione da 5 a 15 anni. Si tratta di una pena piuttosto rilevante - tra l'altro è una pena che ricorderò quando esamineremo gli emendamenti - proprio per far presente che alcuni emendamenti, che vorrebbero aumentare ulteriormente la pena, con le indicazioni di questa fattispecie sono ampiamente coperti proprio per quanto riguarda la gravità sanzionatoria. L'articolo 3 del disegno di legge si occupa, invece, di coordinare l'introduzione di questa nuova disciplina con la norma specifica dell'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999, che ho ricordato all'inizio. Si tratta di una norma che era stata creata per l'impostazione di per sé della normativa da un punto di vista amministrativo e sociale della materia dei trapianti. In questo caso si tratta di una previsione diversa riguardante le sanzioni di natura penale e le fattispecie punitive penali da codice penale vero e proprio. Poi c'è l'articolo 4, l'ultimo del disegno di legge, che si limita a svolgere un ulteriore coordinamento con la legge n. 458 del 26 giugno 1967 in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Peraltro, prima di concludere la mia relazione, voglio ricordare che la fattispecie inserita, perché sollecitata anche dalle convenzioni internazionali che ho ricordato all'inizio, è proprio quella relativa alla propaganda, alla comunicazione e al turismo criminale di questo tipo. Questa norma punitiva è stata inserita nel secondo comma dell'articolo 601-bis, che si chiede di introdurre, che letteralmente stabilisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma» di questo stesso articolo 601-bis. È ovvio che con questa indicazione precettiva e sanzionatoria è stato e sarà opportuno coordinare le norme della legge speciale del 1999. Signor Presidente, questa è la mia relazione; per quanto riguarda gli emendamenti, li affronteremo Senato della Repubblica Pag. 148 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 ovviamente in seguito, dopo la discussione generale. (Applausi dai Gruppi PD e M5S). PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casson. Colleghi, come già precedentemente comunicato, la discussione generale è rinviata alla settimana prossima. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito. La seduta è tolta (ore 12,28). Allegato A MOZIONI Mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza (1-00328) (testo 3) (26 novembre 2014) V. testo 4 MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI, CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI, ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. Il Senato, premesso che: il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione (2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolare di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità; secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; Senato della Repubblica Pag. 149 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavoro con un crollo dei redditi pari al 15 per cento; la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere in una società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che è perdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corso della vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo ben lontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numerose espressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersione scolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, del disagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia, ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma la responsabilità; il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale delle giovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche i figli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni di esclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative e alle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico; a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure Senato della Repubblica Pag. 150 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vita del minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversi interventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare il cambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema" le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: a questo riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territoriale delle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la prevista definizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza il necessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazione della Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare; le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità delle risorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizi presenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione, impegna il Governo a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo e di messa a sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ottica di una programmazione organica, integrata e multidimensionale, finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle politiche e della rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (1-00328) (testo 4) (27 novembre 2014) Approvata MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI, CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI, ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. Il Senato, premesso che: il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione (2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolare di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità; secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento Senato della Repubblica Pag. 151 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavoro con un crollo dei redditi pari al 15 per cento; la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere in una società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che è perdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corso della vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo ben lontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numerose espressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersione scolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, del disagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia, ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma la responsabilità; il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale delle giovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche i figli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni di esclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative e alle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico; a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre Senato della Repubblica Pag. 152 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vita del minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversi interventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare il cambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema" le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: a questo riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territoriale delle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la prevista definizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza il necessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazione della Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare; le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità delle risorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizi presenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione, impegna il Governo a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi diritti valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese, e a rafforzare le politiche e la rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. (1-00344) (18 novembre 2014) V. testo 2 STEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO. Il Senato, premesso che: il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo; ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto; al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati; il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione (2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come un'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è Senato della Repubblica Pag. 153 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità; affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambito dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavoro con un crollo dei redditi pari al 15 per cento; il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa, difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in situazioni di vera e propria prostituzione minorile; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio o Senato della Repubblica Pag. 154 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità; l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile; se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati in nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la consapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una vera e propria politica per l'infanzia; il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30 miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più. Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito continue decurtazioni; i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione; l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti"; in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società; dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico; gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato; in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, che vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano evidentemente la gravità del fenomeno; l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta Senato della Repubblica Pag. 155 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura; è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli; occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale; è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia; è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare e potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista. Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli, primi tra tutti i minori; una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti, impegna il Governo: 1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti; 2) a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano i riferimenti valoriali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese; 3) a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e a contrastare le associazioni criminali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone; 4) a promuovere, anche attraverso iniziative legislative, misure effettive di contrasto al fenomeno dell'accattonaggio minorile; 5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado; 6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico; 7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri; 8) a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti, in funzione della richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini; 9) a promuovere l'incremento delle risorse destinate al Fondo Nazionale delle politiche sociali verificandone, inoltre, l'equa ripartizione, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno sui minori, garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi; 10) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino Senato della Repubblica Pag. 156 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. (1-00344) (testo 2) (27 novembre 2014) Approvata STEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO. Il Senato, premesso che: il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo; ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto; al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati; il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione (2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come un'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità; affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambito dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez Senato della Repubblica Pag. 157 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavoro con un crollo dei redditi pari al 15 per cento; il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa, difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in situazioni di vera e propria prostituzione minorile; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più disagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità; l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile; se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati in nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la consapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una vera e propria politica per l'infanzia; il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30 miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più. Senato della Repubblica Pag. 158 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito continue decurtazioni; i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione; l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti"; in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società; dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico; gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato; in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, che vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano evidentemente la gravità del fenomeno; l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura; è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli; occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale; è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia; è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare e potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista. Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo Senato della Repubblica Pag. 159 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli, primi tra tutti i minori; una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti, impegna il Governo: 1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti; 2) a farsi promotore di iniziative volte a diffondere un pluralismo culturale che tenga conto anche delle tradizioni e dei valori diffusi nella società italiana; 3) a promuovere ulteriori iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale e a combattere le organizzazioni criminali che fanno profitti con la tratta delle persone; 4) a rafforzare le iniziative contro l'indigenza dei minori e contro il loro impiego a fini di accattonaggio; 5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado; 6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico; 7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri; 8) a valutare l'utilità di realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo da predisporre una programmazione dei posti in funzione della richiesta effettiva; 9) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento delle risorse del Fondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore dei minori; 10) a valutare la possibilità e l'opportunità, anche in relazione alle conseguenti implicazioni finanziarie, di porre in essere iniziative, anche di natura normativa finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, così tutelando, in particolare, il diritto del minore "all'ascolto" ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. (1-00349) (25 novembre 2014) V. testo 2 CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DONNO, MORONESE. Il Senato, premesso che: sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno); i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio povertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento; tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore Senato della Repubblica Pag. 160 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; considerato che: a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli; in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario; la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul loro benessere psicofisico; il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti, impegna il Governo: 1) a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza che individui mezzi idonei a dar luogo a politiche di sistema anche mediante un unico sistema informativo di raccolta organica dei dati, operativo a livello interministeriale e a più livelli istituzionali, finalizzato a una conoscenza approfondita delle dinamiche che coinvolgono i minori per adeguare ad esse le priorità di intervento sul breve e sul lungo periodo; 2) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore; 3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà; 4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30 Senato della Repubblica Pag. 161 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale. (1-00349) (testo 2) (27 novembre 2014) Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte. CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DONNO, MORONESE. Il Senato, premesso che: sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno); i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio povertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento; tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; considerato che: a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli; in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di Senato della Repubblica Pag. 162 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario; la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul loro benessere psicofisico; il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti, impegna il Governo: 1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi diritti, valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese; 2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro delle competenze attribuito alle autonomie locali, di attivare e rafforzare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore; 3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà; 4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30 e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale. (1-00351) (25 novembre 2014) V. testo 2 PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. Il Senato, premesso che: in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud; negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è diminuito del 31 per cento; come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali il disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di welfare, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Senato della Repubblica Pag. 163 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il bambino; l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei minorenni in stato di povertà; nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione; secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi; i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8; già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro; al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano; il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia; secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati; il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia Senato della Repubblica Pag. 164 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»; il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei; finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo; tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà minorile; uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne; non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattutto disuguaglianza; il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014 evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi; dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est; uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata; i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze; il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove; Senato della Repubblica Pag. 165 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat; l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nei mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività; in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socioeducativi per l'infanzia; ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai minori non accompagnati; secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996; si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni; all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno; i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776 risultano irreperibili; nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità; il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza; peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione; un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano; Senato della Repubblica Pag. 166 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino; un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare, conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomeno tende a rimanere sommerso; i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012; dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di adescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012; vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate; la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia; è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, impegna il Governo: Senato della Repubblica Pag. 167 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui; 2) a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale; 3) ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali, e per l'infanzia e l'adolescenza; 4) a farsi promotore, nell'ambito del semestre europeo, di un piano europeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa; 5) a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della "golden rule" per tutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza; 6) ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema; 7) ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia; 8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo, tra l'altro, una propria iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti in Italia; 9) ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle Regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un aumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 10) ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo; 11) a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale; 12) ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azione realmente efficace delle politiche in materia. (1-00351) (testo 2) (27 novembre 2014) Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte. PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. Il Senato, premesso che: in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud; Senato della Repubblica Pag. 168 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è diminuito del 31 per cento; come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali il disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di welfare, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il bambino; l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei minorenni in stato di povertà; nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione; secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi; i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 - l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8; già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro; al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano; il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Senato della Repubblica Pag. 169 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia; secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati; il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»; il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei; finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo; tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà minorile; uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne; non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattutto disuguaglianza; il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014 evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili Senato della Repubblica Pag. 170 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi; dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est; uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata; i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze; il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove; di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat; l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nei mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello di attività; in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia; ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai minori non accompagnati; secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996; si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni; all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno; i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776 risultano irreperibili; nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e Senato della Repubblica Pag. 171 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità; il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima accoglienza; peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione; un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano; un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino; un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare, conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomeno tende a rimanere sommerso; i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012; dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di adescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012; vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze Senato della Repubblica Pag. 172 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate; la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia; è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, impegna il Governo: 1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui; 2) a promuovere iniziative volte ad incentivare le politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, valutando l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di stanziare risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e prescolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale; 3) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento delle risorse del Fondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore dei minori; 4) a valutare la possibilità, nell'ambito del semestre europeo, di promuovere un piano europeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa; 5) a valutare l'opportunità di concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della cosiddetta "golden rule" per tutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza; 6) a promuovere iniziative volte ad incentivare e rafforzare le misure a sostegno della povertà, quali il Sostegno per l'inclusione attiva; 7) a valutare la possibilità di assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da Senato della Repubblica Pag. 173 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia; 8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, valutando l'opportunità di assumere iniziative anche di tipo normativo; 9) a promuovere iniziative, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati; 10) a promuovere iniziative, anche normative, compatibilmente con risorse finanziarie disponibili, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo; 11) a promuovere iniziative per potenziare il settore della giustizia minorile, nell'ambito dell'attuazione del disegno di legge delega sulla Giustizia approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014 al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale; 12) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi diritti al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese. (1-00355) (25 novembre 2014) V. testo 2 Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO. Il Senato, premesso che: la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese; l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi anche da un punto di vista economico; la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini; in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione, prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori, prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso Senato della Repubblica Pag. 174 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato, proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria; successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali; la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della convenzione stessa; con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni; giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora, misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave; è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla condizione di vita dei minori; considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle competenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza; considerato che: dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa Senato della Repubblica Pag. 175 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese; per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del fenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale; secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata, l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011); a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto a quella femminile (14,5 per cento contro 11); a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere raggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali). Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7 e 2 punti percentuali); il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41 Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile; l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria. La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il tasso NEET più alto dell'Unione europea; anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale; un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno seduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore passate seduti; dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha un peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole (oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di Senato della Repubblica Pag. 176 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo; altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il 16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempo davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere a qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il 61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi; dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su "Facebook"; alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio, portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza; tenuto conto che: proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza; l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere; il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"; a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie", che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea, impegna il Governo: 1) ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diverse competenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace e coordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamate a realizzare; 2) ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale; 3) ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate anche attraverso una maggiore destinazione di risorse economiche e strumentali, volta a superare l'attuale situazione di stallo che ha causato un ulteriore impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli minori; Senato della Repubblica Pag. 177 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 4) ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro la dispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree più disagiate del Paese; 5) ad assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole Regioni; 6) a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello locale; 7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini e degli adolescenti; 8) a prevedere un'incentivazione delle attività sportive con accesso all'iscrizione senza oneri a carico delle famiglie; 9) a incentivare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri, causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano; 10) a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a incentivare strumenti normativi ad hoc, al fine di oscurare siti internet sospetti con l'ausilio di apposite forme di avvertenza (warning) degli stessi. (1-00355) (testo 2) (27 novembre 2014) Approvata Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO. Il Senato, premesso che: la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo economico e sociale dell'intero Paese; l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi anche da un punto di vista economico; la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini; in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione, prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori, prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la Senato della Repubblica Pag. 178 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato, proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria; successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali; la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della convenzione stessa; con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni; giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora, misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave; è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla condizione di vita dei minori; considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle competenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza; considerato che: dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di Senato della Repubblica Pag. 179 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese; per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del fenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale; secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata, l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011); a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto a quella femminile (14,5 per cento contro 11); a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere raggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali). Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7 e 2 punti percentuali); il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41 Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile; l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria. La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il tasso NEET più alto dell'Unione europea; anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale; un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno seduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore passate seduti; dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha un peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole (oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della Senato della Repubblica Pag. 180 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo; altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il 16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempo davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere a qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il 61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi; dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su "Facebook"; alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio, portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza; tenuto conto che: proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza; l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere; il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"; a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie", che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea, impegna il Governo: 1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi diritti, anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese; 2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale; 3) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti, valutando la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere la nuova carta acquisti sperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e di introdurre, dopo la fruizione dell'Aspi, una Senato della Repubblica Pag. 181 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 prestazione eventualmente priva di copertura figurativa limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria che presentino valori ridotti dell'ISEE che preveda, inoltre, il coinvolgimento del lavoratore in iniziative di politiche attive volte al reinserimento nel mercato del lavoro, così come previsto dalla Legge delega di riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act); 4) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti inclusi i minori ed i giovani, valutando la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere la nuova carta acquisti sperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e incrementare le politiche contro la dispersione scolastica anche attraverso il rafforzamento - previsto dalla Legge delega di riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act) - degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro e le iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 5) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario e nel rispetto delle competenze attribuite alle autonomie locali, di assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole regioni; 6) a valorizzare, nel quadro delle competenze attribuite alle autonomie locali, il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello locale; 7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini e degli adolescenti; 8) a potenziare ed incrementare, compatibilmente con il quadro finanziario, le iniziative a sostegno delle attività sportive; 9) a valutare la possibilità di adottare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri quali esser causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano; 10) a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte a tutelare i minori durante la navigazione sulla rete internet. ORDINE DEL GIORNO G1 DI BIAGIO. V. testo 2 Il Senato, premesso che: gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30 novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia; tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio fallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione; in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è stata data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro di permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60 giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da un operatore del centro stesso; le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per Senato della Repubblica Pag. 182 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di richiedente asilo o meno; in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea; i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7; Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 14; Costituzione italiana, art. 10); in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24); di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"; nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione"; alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi a protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione; considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo genitore con figli; i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori, specie laddove si tratti di minori non accompagnati; in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a quelli di una famiglia; Senato della Repubblica Pag. 183 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età", impegna il Governo: 1) ad attivare con urgenza ogni intervento necessario a garantire che i minori stranieri non accompagnati e i nuclei familiari "genitore-minore", con particolare attenzione al nucleo "mammaminore", giunti sulle coste italiane attraverso gli sbarchi clandestini siano accolti immediatamente in famiglie disponibili all'accoglienza temporanea, laddove possibile, attivando specifici accordi con associazioni familiari e organizzazioni nazionali di comprovata esperienza anche sul versante internazionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, così da agevolare l'intervento complementare delle risorse del privato sociale rispetto ai servizi e interventi socio assistenziali degli enti locali e, in questa ottica, in particolare, agevolare l'individuazione immediata di famiglie disponibili all'accoglienza temporanea; 2) a consentire che il collocamento in famiglia venga disposto dalle autorità di pubblica sicurezza con priorità rispetto al collocamento in comunità e altre strutture, considerando che la priorità dell'accoglienza in famiglie consente il rispetto sia del superiore interesse dei minori che delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, in ragione del fatto che il collocamento in famiglie affidatarie ha un costo di gran lunga inferiore rispetto alle altre soluzioni, con un rapporto che, secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2010, è in media di 405 euro mensili per il contributo alle famiglie affidatarie e di 79 euro al giorno per le strutture; tali dati, anche se riferiti alla misura dell'affidamento in via ordinaria disciplinata dagli artt. 2 e seguenti della legge 4 maggio 1984, n. 183, e pur volendo considerare che nel caso dei minori stranieri sono necessarie figure particolari come educatori, interpreti, rendono comunque inaccettabile lo spreco del patrimonio umano di solidarietà esistente nel nostro Paese nell'attuale epoca di grave crisi economica; i fondi attualmente versati alle comunità di accoglienza ben potrebbero essere razionalizzati e utilizzati, sia a livello locale che, indirettamente, a livello nazionale, per integrare i servizi socio assistenziali degli enti locali delle figure necessarie a garantire adeguati accompagnamento e sostegno alle famiglie affidatarie e alle associazioni familiari affidatarie; 3) ad evitare che, in alcun caso, i minori stranieri, accompagnati o meno, siano arbitrariamente trattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge. G1 (testo 2) DI BIAGIO (*). Approvato Il Senato, premesso che: gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30 novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia; tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio fallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione; in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è stata data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro di permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60 giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche Senato della Repubblica Pag. 184 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da un operatore del centro stesso; le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di richiedente asilo o meno; in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea; i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7; Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 14; Costituzione italiana, art. 10); in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24); di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"; nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione"; alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi a protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione; considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo genitore con figli; i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori, Senato della Repubblica Pag. 185 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 specie laddove si tratti di minori non accompagnati; in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a quelli di una famiglia; la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età", impegna il Governo: 1) a promuovere iniziative volte all'attuazione di ogni intervento necessario affinchè ai minori stranieri non accompagnati venga garantito un sistema di accoglienza che veda coinvolti attori istituzionali pubblici e privati, anche agevolando l'individuazione tempestiva di famiglie disponibili all'accoglienza temporanea compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico dell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998); 2) a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare il collocamento in famiglia del minore straniero non accompagnato, tenuto conto del superiore interesse del minore, nella consapevolezza dell'esigenza di coordinare, sia dal punto di vista degli interventi che delle risorse finanziarie disponibili, le iniziative utili a migliorare il processo di integrazione del minore, tenuto conto di quanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico dell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998); 3) a promuovere iniziative volte ad evitare che i minori stranieri, accompagnati o meno, siano trattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge. ________________ (*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maurizio Romani, Romano e Bignami. Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento (1-00246) (23 aprile 2014) V. testo 2 CANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO (*). Il Senato, considerato che: tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti; attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimento consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi di pagamento; secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni; il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agli Stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con carte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma 4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, Senato della Repubblica Pag. 186 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi»; le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la preferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più economiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costo della transazione; allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa; in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti; inoltre, tenuto conto che: nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare di normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera l'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento; sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento, idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli interessi generali dei consumatori e degli operatori», impegna il Governo: 1) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (carta di credito o di debito) nelle transazioni superiori a 1.000 euro e alla cancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 euro; 2) ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento "moneta elettronica" nei confronti dei consumatori, promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori del mercato. ________________ (*) Firma aggiunta in corso di seduta Senato della Repubblica Pag. 187 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 (1-00246) (testo 2) (27 novembre 2014) Approvata CANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO. Il Senato, considerato che: tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti; attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimento consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi di pagamento; secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni; il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agli Stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con carte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma 4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi»; le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la preferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più economiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costo della transazione; allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa; in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti; inoltre, tenuto conto che: nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare di normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera l'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto alle Senato della Repubblica Pag. 188 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento; sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento, idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli interessi generali dei consumatori e degli operatori», impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. (1-00248) (24 aprile 2014) V. testo 2 PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA, BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. Il Senato, premesso che: lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci e sicuri; i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nel mondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte di debito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delle operazioni; l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzione dell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, in Danimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nel Regno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita); in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i 200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento; il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico, contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia; un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersa in Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda e Regno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia. Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello in Europa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per un valore di 333 miliardi di euro; tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo Senato della Repubblica Pag. 189 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoro nero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente; una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni e proposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificano radicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legati alla gestione del contante; l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libro verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM (2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547 def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive sui sistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE); la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo; il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "le eventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari"; la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua, specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decretolegge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riforma del sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo, un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare pagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012; il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronica come esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatori turistici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanti come mezzo di pagamento; numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione del denaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto, distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e Senato della Repubblica Pag. 190 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese e pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina; si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali e dell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione del contante, impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogni provvedimento utile a: 1) diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici incentivando, tra l'altro, gli esercenti all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili; 2) favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione dotati di sensori NCF per i telefoni mobili; 3) varare misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento e sistemi di pagamento avanzati; 4) prevedere la possibilità di detrarre dal proprio reddito le spese documentate con scontrino o fattura, strumento questo che può rivelarsi molto utile soprattutto se unito ad incentivi per chi dimostra di non accettare contante per le proprie prestazioni professionali e che privilegino il consumatore finale con l'obiettivo di stimolarlo al progressivo passaggio verso forme di pagamento non cash; 5) promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento. Inoltre, è auspicabile maggiore informazione sui livelli di sicurezza delle carte, oggi molto alti, ma ancora percepiti come inadeguati dal pubblico; 6) valutare la possibilità di abolire le banconote da 500 euro, al fine di ridurre l'evasione, la corruzione ed il riciclaggio di denaro sporco; 7) valutare la possibilità prevedere l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti POS, o comunque intervenire nella disciplina di commissioni interbancarie più incentivanti. Potrebbe trattarsi di formule che diminuiscano il costo delle commissioni al crescere del numero delle transazioni, al fine di facilitare soprattutto i micro-pagamenti in modalità elettronica. Altrimenti, potrebbero essere ipotizzate formule forfettarie del tipo di quelle offerte dai gestori di telefonia mobile. Si potrebbe, altresì, pensare di utilizzare lo strumento del consorzio tra esercenti per aumentare il loro potere contrattuale rispetto ai circuiti bancari; 8) prevedere un credito di imposta per gli esercenti che debbano ancora dotarsi dell'infrastruttura necessaria; 9) incentivare la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel quadro dell'Agenda digitale italiana e più in generale e-government, attraverso la possibilità per gli utenti di effettuare on line i pagamenti dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e consentire alle imprese di integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni con le procedure di pagamento al fine di ridurre i costi di esecuzione delle attività amministrative, contabili e finanziarie. Provvedere alla contestuale e necessaria dotazione di POS presso tutte le strutture della pubblica amministrazione; 10) rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento. L'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. Infatti, gran parte degli esercizi commerciali non accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito al di sotto di un limite arbitrariamente deciso dal commerciante stesso. (1-00248) (testo 2) (27 novembre 2014) Approvata Senato della Repubblica Pag. 191 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA, BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. Il Senato, premesso che: lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci e sicuri; i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nel mondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte di debito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delle operazioni; l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzione dell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, in Danimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nel Regno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita); in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i 200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento; il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico, contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia; un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersa in Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda e Regno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia. Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello in Europa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per un valore di 333 miliardi di euro; tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoro nero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente; una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni e proposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificano radicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legati alla gestione del contante; l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libro verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM (2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547 def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive sui sistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE); la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo; il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "le eventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari"; la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua, specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in Senato della Repubblica Pag. 192 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decretolegge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riforma del sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo, un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare pagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012; il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronica come esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatori turistici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanti come mezzo di pagamento; numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione del denaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto, distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese e pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina; si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali e dell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione del contante, impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogni provvedimento utile a: 1) valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili; 2) valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione; 3) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento; 4) assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 5) rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. Senato della Repubblica Pag. 193 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 (1-00299) (testo 2) (26 novembre 2014) V. testo 3 BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI, CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. Il Senato, premesso che: la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante manifesta un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad un importo inferiore a 1.000 euro; anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato dei pagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE "; secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione europea il mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento del prodotto interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo della proposta sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la proposta di Direttiva uniforma a livello europeo alcune procedure relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento, armonizza ulteriormente diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici, eliminando alcune delle opzioni esercitate a livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per favorire la nascita di innovativi sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line "; alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi; il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30 giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of sale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente; considerato che: secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campione significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere una spesa media annua di 1.200 euro; accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse Senato della Repubblica Pag. 194 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche creati delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione; considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone di confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il trasferimento del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un grande deflusso di capitale di spesa verso l'estero, impegna il Governo: 1) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano ridotti ed equamente ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti; 2) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere l'eliminazione o una sensibile riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell della moneta elettronica (carte di credito o debito); 3) a prevedere l'eliminazione dell'obbligo dell'uso dei POS per tutti gli esercizi e attività commerciali ubicati in posti con problema di collegamento POS, perché non collegati alla rete elettrica, rete telefonica e rete di banda larga, quali i rifugi alpini. Alcuni di essi infatti trovandosi in situazioni estreme non hanno un flusso continuo di elettricità o non ne dispongono per niente, inoltre, molti dei rifugi alpini non possiedono ne una linea telefonica o connessione internet, né accesso alla banda larga; 4) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo in considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro; 5) nel rispetto del diritto della libera circolazione del denaro, a prevedere che i limiti per il trasferimento del denaro contante in Italia per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, siano quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. (1-00299) (testo 3) (27 novembre 2014) Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI, CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. Il Senato, premesso che: la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante manifesta un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad un importo inferiore a 1.000 euro; anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato dei pagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante Senato della Repubblica Pag. 195 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE "; secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione europea il mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento del prodotto interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo della proposta sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la proposta di Direttiva uniforma a livello europeo alcune procedure relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento, armonizza ulteriormente diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici, eliminando alcune delle opzioni esercitate a livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per favorire la nascita di innovativi sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line "; alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi; il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30 giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of sale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente; considerato che: secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campione significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere una spesa media annua di 1.200 euro; accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche creati delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione; considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone di confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il trasferimento del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un grande deflusso di capitale di spesa verso l'estero, impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a valutare in sede tecnica la possibilità di esentare dall'obbligo dell'uso del POS chi non può utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cui svolge la propria attività (ad esempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o di banda larga); 3) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo in considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro. Senato della Repubblica Pag. 196 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 (1-00321) (15 ottobre 2014) V. testo 2 PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE , LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE. Il Senato, premesso che: diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che, secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese; alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per la quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point of sale); inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancella la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante, ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei terminali POS; invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai si è però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera ha approvato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuità delle transazioni POS; un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza della gratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con moneta elettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali, settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate e Senato della Repubblica Pag. 197 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 concretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano cali significativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulle transazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio di un quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il diritto all'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoria e nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini di incrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegno del Governo per garantire la gratuità di tali transazioni; un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quella dei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivendita di valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e «Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributi locali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di giochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati, in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti; tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto contenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, che costituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro), hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi della criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine in tabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento; a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che transita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo il singolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti; per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione di un obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un danno derivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione di pagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in tale contesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico, alcuni servizi di pagamento all'utenza; se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone in misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già esigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relative alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nella mancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità di transitare sul sistema; tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene un abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiunta maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante da un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, per un fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro; in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la Senato della Repubblica Pag. 198 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (payment services directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tetto dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questa riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti, impegna il Governo: 1) ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta; 2) ad assumere iniziative per prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delle transazioni effettuate presso le rivendite di giornali e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissione applicata. (1-00321) (testo 2) (27 novembre 2014) Approvata PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE , LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE. Il Senato, premesso che: diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che, secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese; alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per la quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point of sale); inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancella la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante, ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei terminali POS; invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito, Senato della Repubblica Pag. 199 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai si è però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera ha approvato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuità delle transazioni POS; un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza della gratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con moneta elettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali, settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate e concretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano cali significativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulle transazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio di un quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il diritto all'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoria e nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini di incrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegno del Governo per garantire la gratuità di tali transazioni; un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quella dei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivendita di valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e «Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributi locali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di giochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati, in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti; tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto contenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, che costituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro), hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi della criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine in tabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento; a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che transita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo il singolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti; per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione di un obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un danno derivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione di pagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in tale contesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico, alcuni servizi di pagamento all'utenza; se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone in misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già esigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relative alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nella Senato della Repubblica Pag. 200 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 mancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità di transitare sul sistema; tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene un abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiunta maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante da un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, per un fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro; in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (payment services directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tetto dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questa riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti, impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi per i rivenditori di tabacchi e di giornali per i servizi da questi svolti obbligatoriamente per conto dello Stato, a partire dal comodato gratuito dei POS. (1-00350) (25 novembre 2014) V. testo 2 MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. Il Senato, premesso che: in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana; lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»; i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse a incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per Senato della Repubblica Pag. 201 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 cento a vantaggio degli esercenti; l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2 tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno; valutato altresì che: lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro; con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica, impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta: 1) a promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento elettronici; 2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo; 3) a favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramite la modalità del comodato gratuito, in modo tale da consentire altresì la modalità di pagamento contactless, da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere; 4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento; 5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento elettronico, alternativi al POS (quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin ), al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento. (1-00350) (testo 2) (27 novembre 2014) Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. Il Senato, premesso che: in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana; lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha Senato della Repubblica Pag. 202 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»; i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse a incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per cento a vantaggio degli esercenti; l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2 tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno; valutato altresì che: lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro; con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica, impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta: 1) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento; 2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo; 3) a valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione; 4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento; 5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento Senato della Repubblica Pag. 203 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 elettronico, aggiuntivi al POS, al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento. (1-00353) (testo 2) (26 novembre 2014) V. testo 3 BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI , CAMPANELLA, ORELLANA. Il Senato, premesso che: la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o di credito; tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista), pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente; tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio; l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei; l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati; tenuto conto che: il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, in maniera chiara, completa, Senato della Repubblica Pag. 204 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza; l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle commissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime; gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati; inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio; il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS; considerato che: l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante; pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo beneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello in contanti, impegna il Governo: 1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sì che le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti siano eliminati, prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS; 2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico degli istituti di credito; 3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti da Senato della Repubblica Pag. 205 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 operazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti; 4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità; 5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani; 6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante. (1-00353) (testo 3) (27 novembre 2014) Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI , CAMPANELLA, ORELLANA. Il Senato, premesso che: la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o di credito; tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista), pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente; tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio; l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei; l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati; tenuto conto che: il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle Senato della Repubblica Pag. 206 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza; l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle commissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime; gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati; inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio; il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS; considerato che: l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante; pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo beneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello in contanti, impegna il Governo: Senato della Repubblica Pag. 207 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico degli istituti di credito; 3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti; 4) a valutare la possibiltà di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne farà richiesta possano essere personalizzate con fototessera;; 5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani; 6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante . Allegato B VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento: sulla mozione 1-00353 (testo 3) (punti 2, 3 e 5 del dispositivo), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario. Congedi e missioni Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bellot, Bubbico, Cantini, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fedeli (dalle ore 11.30), Fissore, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morgoni, Munerato, Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stefano, Stucchi, Turano, Vaccari, Vicari e Zavoli. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Arrigoni, Pepe, Puppato e Scalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Divina, Fazzone, Orellana e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Affari assegnati È stato deferito alle Commissioni permanenti 12a (Igiene e sanità) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente le problematiche sanitarie e ambientali connesse all'Eternit (Atto n. 408). Mozioni, apposizione di nuove firme La senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00346 del senatore Panizza ed altri. Interrogazioni, apposizione di nuove firme Il senatore Iurlaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01250 del senatore Pagliari ed altri. I senatori De Pietro, Bocchino, Campanella, Mastrangeli, Casaletto e Orellana hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03077 della senatrice De Pin. Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02989 del senatore Molinari ed Senato della Repubblica Pag. 208 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 altri. Risposte scritte ad interrogazioni (Pervenute dal 20 al 26 novembre 2014) SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65 BAROZZINO: sul mancato scorrimento di una graduatoria di concorso per l'accesso nel Corpo dei vigili del fuoco (4-01657) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) CIRINNA' ed altri: sulla riduzione dei contributi a favore di attività circensi che utilizzano animali (402837) (risp. BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo) DE CRISTOFARO: su alcune procedure di concorso per capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 2007 (4-01656) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) DIVINA: sulla celebrazione del centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino a Lussinpiccolo (4-03054) (risp. PINOTTI, ministro della difesa) GRANAIOLA ed altri: sullo smantellamento del reattore nucleare del CISAM in provincia di Pisa (402950) (risp. PINOTTI, ministro della difesa) MUNERATO: sulla scarsità di mezzi e risorse in dotazione al personale dei Vigili del fuoco, in particolare a Parma (4-02065) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno) SERRA ed altri: sulla verifica del nesso di causalità tra l'attività del poligono militare Nato di capo Teulada (Cagliari) e alcune patologie contratte da militari e civili (4-01461) (risp. PINOTTI, ministro della difesa) VACCIANO ed altri: sulle emissioni elettromagnetiche connesse alla installazione di un nuovo radar Nato in provincia di Latina (4-01637) (risp. PINOTTI, ministro della difesa) Mozioni COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALI', Mario FERRARA, BRUNI, CAMPANELLA, CASALETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE PETRIS, DI MAGGIO, LANGELLA, LIUZZI, Eva LONGO, MARINELLO, MILO, NACCARATO, PAGNONCELLI, PERRONE, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, TARQUINIO, ZIZZA - Il Senato, premesso che: le coste e i mari della Sicilia sono stati "messi a disposizione" di alcune compagnie petrolifere, con il presunto scopo di creare occupazione in favore degli isolani, già dal lontano 1960; questo modello di sviluppo si è rivelato nel tempo fallimentare, creando disastri ambientali, disagi sociali e sanitari le cui conseguenze la popolazione siciliana ancora paga; la Sicilia non ha avuto alcun vantaggio, nemmeno come ente-istituzione, né dalle attività estrattive, né da quelle di raffinazione; al contrario, in Sicilia sono stati sperimentati altri modelli di sviluppo incentrati sulla valorizzazione delle caratteristiche del territorio, dei suoi beni culturali, e basati principalmente sul turismo (ad esempio Taormina, Agrigento, Cefalù, San Vito lo Capo, Erice, Sciacca, eccetera); nel corso del 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avallato alcuni progetti per la trivellazione nel Mediterraneo mirati alla ricerca di idrocarburi e alla conseguente realizzazione di pozzi esplorativi e pozzi di produzione; è previsto che alcuni di questi pozzi siano dislocati a sole 6 miglia nautiche dalla costa; secondo le valutazioni del Ministero dello sviluppo economico ci sarebbero nei nostri fondali marini circa 10 milioni di tonnellate di petrolio di riserve certe (pari alla copertura del fabbisogno nazionale di appena 8 settimane); ad oggi le aree marine oggetto di richiesta o già interessate dalle attività di ricerca di petrolio si estendono per oltre 30.000 chilometri quadrati; nel bacino del Mediterraneo, inoltre, si concentra più del 25 per cento di tutto il traffico petrolifero marittimo mondiale, di per sé fonte di un elevato inquinamento da idrocarburi; il Mediterraneo, mare interno a ricambio secolare delle sue acque superficiali, è ad oggi il mare con la più alta concentrazione di inquinanti di idrocarburi (30 milligrammi per ogni metro cubo di acque contro una media mondiale di 5-6 milligrammi); Senato della Repubblica Pag. 209 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 circa l'11 per cento della popolazione attiva siciliana lavora nel settore agricolo, il 9 per cento nell'industria, circa il 50 per cento nel terziario, con un costante incremento dell'occupazione nel settore turistico; anche la pesca gioca un ruolo importante in Sicilia, dato che circa il 20 per cento del prodotto ittico in Italia è pescato nelle acque intorno alla Sicilia (tonno, sarde e pesce spada), grazie ad una flotta che è la più importante d'Italia, con un numero di battelli superiore a 3.200 unità; i fondali del canale di Sicilia sono caratterizzati da formazioni vulcaniche, canyon sottomarini e bassifondi rocciosi unici, conosciuti come "banchi", vero e proprio "hotspot" di biodiversità che rappresentano indirettamente delle aree chiave per la pesca soprattutto per quanto riguarda i fondali fangosi o mobili. Studi scientifici hanno identificato proprio le aree del "banco Avventura " (a sud delle coste occidentali siciliane) e del "banco di Malta" (a sud delle coste orientali siciliane) quali aree di deposizione di uova (spawning) e di accrescimento del "gambero rosa" o "bianco", nasello e triglia di fango. È evidente, quindi che la compromissione o anche la sola interdizione delle aree di pesca provocherebbe un danno irreparabile per l'economia delle migliaia di piccoli e medi pescherecci e dei loro lavoratori; la tecnica maggiormente impiegata per la ricerca degli idrocarburi è l'"air gun", cioè "bombe d'aria" che emettono vibrazioni a bassissima frequenza, non udibili dall'uomo, ma che provocano sulla popolazione animale marina un'ampia gamma di effetti nocivi, tra cui l'allontanamento dalla sorgente di disturbo violento, l'interruzione dell'attività di alimentazione dei piccoli, la diminuzione di deposizione delle uova, la morìa delle larve; e risulta paradossale che questa tecnica venga impiegata quando le leggi vigenti vietano giustamente l'uso degli esplosivi per la normale attività di pesca; che il mare che circonda la Sicilia è considerato quale area di speciale importanza per la biodiversità e la presenza di numerose specie, e secondo dati di ISPRA, quando l'air gun viene utilizzato, è trasmessa in mare un'esplosione ogni 9-12 secondi, ininterrotttamente, per intervalli di tempo anche piuttosto lunghi; i livelli di emissione sonora superano i 260 decibel e sono di solito a frequenze basse e bassissime; le trivellazioni dei fondali del canale di Sicilia hanno una pericolosità devastante anche a causa della presenza di "nodi sismogenetici", cioè aree capaci di generare terremoti con magnitudo superiore a 6; tra tutti gli aspetti negativi, gli sversamenti e gli incidenti in mare rappresentano i rischi più devastanti. Infatti il probabile rischio di sversamento, da solo, costituisce un evento catastrofico di dimensioni immani e apocalittiche essendo il Mediterraneo, a differenza del golfo del Messico o del mare del Nord, un mare chiuso; altro fattore certo di inquinamento deriva dai fanghi di perforazione. Questi, infatti, contengono sostanze chimiche corrosive e nocive, sia per l'uomo che per gli animali, non biodegradabili; nel "decreto sblocca Italia" (decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, art. 38) si definiscono le estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi come "attività di pubblica utilità, urgenti e indifferibili" e i Governi regionali non avrebbero più la possibilità di contribuire in maniera determinante al rilascio delle autorizzazioni; con l'applicazione dell'art. 38 si determina una chiara elusione della normativa europea in materia di tutela ambientale, con specifico riguardo ai tempi di pieno recepimento della direttiva 2013/30/UE. Infatti il 18 luglio 2013 è stata emanata la direttiva sul rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, preceduta dalla comunicazione della Commissione UE "Affrontare la sicurezza delle attività petrolifere off shore" del 12 ottobre 2010; la normativa europea si fonda su alcuni principi generali, tra i quali quello del "chi inquina paga" e quello di "precauzione". Sicché vanno prevenuti gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in mare che possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, con l'obiettivo della tutela e salvaguardia del mare per garantire il raggiungimento al 2020 di un adeguato stato ambientale, come previsto dalla direttiva 2008/56/CE, e di attuare la "strategia marina", ossia di valutare l'impatto cumulativo di tutte le attività per una gestione integrata del sistema marino-costiero, che è parte fondamentale della politica di contenimento delle emissioni nell'ambito degli impegni internazionali già assunti dall'Italia e oggetto della propaganda sulla green economy del Governo; Senato della Repubblica Pag. 210 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 la direttiva 2013/30/UE impone alle compagnie petrolifere di redigere un'accurata relazione sui grandi rischi e su eventuali incidenti che possono verificarsi; la direttiva richiede inoltre all'amministrazione, in fase di rilascio delle autorizzazioni, di verificare la sussistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per far fronte agli eventuali costi di un incidente durante le attività, e di adottare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali sin dal rilascio del titolo concessorio; appare significativa la previsione in base alla quale nella valutazione della capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro debba adeguatamente considerare gli effetti che un grave incidente possa determinare sugli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche "operatori responsabili" ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/CE; la direttiva, sotto altro profilo, rafforza il ruolo della partecipazione civica, stabilendo che nel processo di autorizzazione venga tenuto in debito conto il parere dei cittadini, amministrazioni e enti dei territori interessati dalle richieste; come precisato al sesto considerando, i rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli idrocarburi sono certamente attuali ed incombenti; l'articolo 17 stabilisce poi la verifica indipendente che gli Stati membri devono imporre ad operatori e proprietari delle piattaforme (anche per quelle già attive) attraverso una descrizione dei sistemi di verifica inclusi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente; particolarmente rilevante risulta poi il Capo IV che stabilisce la politica di prevenzione e, all'articolo 19, regola la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari richiedendo loro la predisposizione di un documento che definisca la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi che coinvolga anche (art. 20) le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione; nel recepimento della normativa europea gli Stati membri devono poi provvedere alla segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22) alla condivisione delle informazioni (art. 23) alla trasparenza delle informazioni destinate al pubblico (art. 24) e presentare una relazione annuale alla Commissione sia sulla sicurezza che sull'impatto ambientale delle operazioni svolte. Il Capo VII contiene, infine, il capitolo dedicato alla preparazione e risposta alla gestione delle emergenze con le prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (artt 28-30); gli Stati membri devono inoltre prevedere nella disciplina di recepimento le disposizioni relative alle sanzioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva, e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione; si prevede, infine, una serie di sanzioni che gli Stati membri devono individuare (art. 34) in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottino tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione entro il 19 luglio 2015; la direttiva 2013/30/UE è stata recepita dal Parlamento italiano attraverso la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"; anche se il recepimento completo della direttiva si avrà solo con l'emanazione del decreto delegato da parte del Governo, che dovrà essere emanato sino al termine del 19 luglio 2015, le sue previsioni sono da ritenere già acquisite nell'ordinamento nazionale, ivi compresa, quindi, la suddivisione in 3 distinte valutazioni ed autorizzazioni delle fasi di prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; in palese contrasto con quanto sopra risulta essere il recente art. 38 del decreto-legge "sblocca Italia", che ha definito, indistintamente, che tutte le "attività di prospezione, ricerca e coltivazione di Senato della Repubblica Pag. 211 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni"; inoltre, al comma 5 precisa che "Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale"; considerato che: l'eventuale applicazione della procedura di cui all'art. 38 configurerebbe una clamorosa elusione della normativa comunitaria, già recepita nell'ordinamento nazionale, in alcuni casi differendone l'entrata in vigore, con i relativi vincoli e garanzie, fino a ben 52 anni; ai possibili, conseguenti danni ambientali si aggiungerebbe una palese disparità di trattamento tra diverse richieste a causa dell'ordine temporale di presentazione (a seconda, cioè, che precedano o conseguano l'emanazione dei decreti attuativi della direttiva); ritenuto che: il Governo deve fugare ogni possibile dubbio in ordine a sospetti di strumentalità dei contenuti dell'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, correlati al differimento sino all'ultimo giorno utile dell'emanazione del decreto di definitivo recepimento della direttiva 2013/30/UE; l'elusione della suddetta direttiva potrebbe comportare nei confronti dell'Italia l'attivazione di una procedura di infrazione comunitaria, impegna il Governo: 1) a sospendere tutte le procedure di autorizzazione in corso riguardanti le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; 2) ad emanare immediatamente le norme attuative della direttiva 2013/30/UE; 3) ad esercitare i poteri derivanti da trattati internazionali con i Paesi rivieraschi (ad esempio la legge n. 347 del 1978 di ratifica del trattato Italia-Tunisia del 20 agosto 1971, che all'art. 4 concerne la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi; 4) a promuovere un'adeguata iniziativa per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2013/30/UE a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, allo scopo di rafforzare la sicurezza e la protezione dell'inestimabile patrimonio naturale e vitale, unico al mondo che lo stesso mare Mediterraneo costituisce. (1-00358) Interrogazioni RUSSO, FILIPPI, SONEGO, PEGORER, BATTISTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze Premesso che: da oltre un decennio è stata introdotta nell'ordinamento italiano la "tonnage tax" dopo che da lungo tempo tale regime fiscale era presente in altri Stati comunitari con i quali l'economia marittima italiana era in competizione; il nuovo regime fiscale ha effettivamente permesso il rafforzamento della marineria italiana ed entrate per l'erario che diversamente non ci sarebbero state; recentemente, a seguito di ispezione tributaria, è stato avviato il procedimento per una sanzione di quasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione "Italia marittima" proprio sulla base di presunte irregolarità nell'applicazione della tassa; le contestazioni alla società oggetto di ispezione tributaria potrebbero costituire la vanificazione della Senato della Repubblica Pag. 212 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 tonnage tax, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo ritenga che l'istituto della tonnage tax debba continuare ad essere uno dei tratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana; se ritenga che le contestazioni a carico della società Italia marittima siano coerenti con la lettera e le finalità del decreto legislativo n. 344 del 2003 che ha introdotto il regime della tonnage tax nella legislazione italiana. (3-01476) VALENTINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il 2 dicembre 2014, nel corso del consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), sarà necessario decidere di confermare o di abbandonare l'attuale ruolo italiano in fondamentali programmi infrastrutturali; il comparto aerospaziale è uno dei segmenti in cui il nostro Paese ha affermato la propria leadership a livello mondiale e che, opportunamente sostenuto, garantirebbe la competitività della nostra industria, la quale, nei prossimi mesi, sarà messa alla prova su componenti strategiche ad alto contenuto tecnologico (lanciatori e piccoli satelliti); è in gioco la capacità di accedere in modo autonomo e competitivo al comparto aerospaziale, nonché, la possibilità di mettere a sistema una valida rete di piccole e medie aziende nazionali, le quali possono dare un impulso significativo alla ripresa economica del nostro Paese, si chiede di sapere: quali siano le valutazioni e i provvedimenti che il Governo intenda prendere; se e come si intenda salvaguardare l'operatività della costellazione di satelliti "Cosmo SkyMed", vista la sua particolare importanza, per il monitoraggio e l'intervento sulla delicata situazione idrogeologica, aspetto di grande interesse, visti i disastrosi eventi in Liguria ed in altre regioni d'Italia; se si siano valutate le conseguenze che, in ogni caso, potranno aversi sia sul piano occupazionale, che su quello di sviluppo industriale del Paese. (3-01477) SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: numerose persone che svolgono l'attività di contadino a Ofena (L'Aquila), ricadente nell'area interessata dal terremoto del 6 aprile 2009 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 (ordinanza che all'articolo 4 ha disposto la "sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione"), si sono trovate nell'impossibilità di poter adempiere al pagamento delle imposte dovute e sono oggetto di atto di pignoramento dei beni da parte di Equitalia Centro SpA - agente della riscossione per la provincia de L'Aquila; tra aggio, diritti, interessi, notifiche, spese, eccetera, l'obbligo fiscale ha raggiunto cifre astronomiche tali da rendere impossibile qualsivoglia soluzione che rientri nei parametri della ragionevolezza; i contribuenti, anche tramite il Prefetto de L'Aquila, hanno chiesto di ottenere gli originali delle cartelle di pagamento notificate. Tuttavia, ad oggi, Equitalia non ha dato risposta alla richiesta e si è limitata a proporre gli "estratti di ruolo", in totale violazione della trasparenza, dello statuto dei diritti del contribuente e della legge sulla riscossione (di cui rispettivamente alla legge n. 241 del 1990, legge n. 212 del 2000 e decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); Equitalia si richiama all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 per sostenere l'esclusione dei contribuenti dal diritto all'accesso ai documenti riguardanti i procedimenti tributari. Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che la disposizione di legge, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 24, è limitata alla fase di pendenza del procedimento, e non successivamente, come nel caso di specie (Consiglio di Stato sentenza n. 4821 del 2013 e sentenza n. 4046 del 2014); allo stato, i contribuenti non sono nella possibilità di avere contezza delle obbligazioni tributarie pendenti a loro carico; Senato della Repubblica Pag. 213 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 la suprema Corte di cassazione con sentenza n. 4516 del 2012, Sezione civile tributaria, è di nuovo intervenuta sulle annose questioni riguardanti gli "effetti invalidanti" che derivano dalla mancata indicazione nelle cartelle di pagamento di taluni "elementi essenziali". Nello specifico, la controversia giunta all'esame della Corte di cassazione verteva sull'eccepita invalidità di una cartella di pagamento per "omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento" e per "omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi" iscritti a ruolo. Su entrambe le questioni il collegio si è pronunciato in senso conforme all'orientamento espresso in precedenti occasioni, nel contempo aggiungendo le considerazioni riportate di seguito; gli estratti di ruolo non consentono di risalire ai responsabili dei procedimenti né dell'ente impositore, né dell'ente della riscossione; sono noti i termini della questione relativa alla (in)validità delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento (cosiddette "cartelle mute"); a seguito dell'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), affermando, contestualmente alla censurata disposizione, che "si applica ai provvedimenti tributari tanto dell'Amministrazione finanziaria quanto dei concessionari della riscossione" e che l'indicazione del responsabile del procedimento "lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della p.a. predicati dall'art. 97, comma 1, Cost.", è prevalsa l'opinione, condivisa dalle commissioni tributarie, per la quale le cartelle di pagamento prive delle suddette indicazione debbano considerarsi nulle; l'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha stabilito che "la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse"; con la citata sentenza n. 4516 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia che ha statuito che l'omissione della indicazione delle modalità di calcolo degli interessi viola il diritto di difesa del contribuente e rende illegittima la cartella. In concreto, la Corte di cassazione, dopo aver preliminarmente riportato le motivazioni della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (cioè della sentenza che era stato oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'amministrazione finanziaria) osservava che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo" e che l'operato dell'ufficio era ricostruibile solo "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva così violato il suo diritto alla difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione; nella sentenza della stessa suprema Corte del 9 aprile 2009, n. 8651, si legge che: "Il fatto che si tratti di iscrizione a ruolo di interessi maturati a seguito di una sentenza passata in giudicato con la quale era stato riconosciuto un debito tributario a carico della società, non significa che per ciò solo il contribuente sia stato messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi"; se le cosiddette cartelle mute sono illegittime, e l'estratto, per definizione, è di contenuto inferiore (essendo una compressione della cartella), va da se che Equitalia agisce con modalità assolutamente illegittime in quanto in senso opposto alle statuizioni fornite sia dalla Corte costituzionale che dalla suprema Corte di cassazione, si chiede di sapere: Senato della Repubblica Pag. 214 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 se risponda al vero che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (fatte salve altre disposizioni di legge) la posizione degli oltre 10.000 contribuenti del cratere sismico de L'Aquila poteva essere agevolmente definita, atteso il seguente tenore letterale della norma: "per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento"; se risponda al vero che nel maggio 2012 i terremotati della Regione Abruzzo non abbiano ricevuto risposta alcuna in merito alle cartelle di pagamento inviate da Equitalia, a seguito della ripresa della riscossione dei tributi, interrotta dopo il sisma dell'aprile 2009, e che l'agente della riscossione invitò i contribuenti a "non pagare nulla" e rimanere in attesa di ulteriori indicazioni. E che dette ulteriori indicazioni non furono mai fornite. In tal senso i cittadini residenti nei 49 Comuni della "zona cratere" sono ancora in attesa di sapere se la riduzione al 40 per cento, sancita dalla legge di stabilità 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010), si applichi, oltreché a tributi e contributi oggetto della sospensione, anche ai carichi iscritti a ruolo prima dell'interruzione della riscossione; se il Ministro in indirizzo non ritenga che il silenzio dell'amministrazione finanziaria (ivi compreso l'agente della riscossione) comprometta irrimediabilmente i diritti dei contribuenti; se risulti inoltre la ragione per la quale Equitalia sia disposta a fornire mera copia dell'estratto del ruolo e si rifiuti di fornire le copie autentiche delle cartelle di pagamento; se ritenga che l'art. 1 della legge n. 212 del 2000, rubricato "Principi generali", e che dispone che "Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali", debba trovare o meno applicazione; quale sia il criterio che informa l'amministrazione finanziaria in relazione all'osservanza dell'applicazione della legge n. 212 del 2000. (3-01478) SIMEONI, VACCIANO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, GAETTI, PUGLIA, MORONESE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che: in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, è stato emanato il bando per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014; con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati in Medicina e Chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale; il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal consorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla fase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e della loro correzione; i laureati e abilitati in Medicina partecipanti al concorso nel 2014 hanno raggiunto il numero di 12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto il territorio nazionale, garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che per il conseguente accesso alle scuole di specializzazione; mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina con un totale di 12.168 candidati; da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: in base al bando di concorso pubblicato (art. 8, comma 5, lettera c)) i candidati che risultano assegnati (AS) hanno l'obbligo, entro il termine massimo di 4 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, di iscriversi presso la sede in cui risultavano in assegnazione, pena la decadenza dall'iscrizione dalla specifica scuola; a seguito dell'iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie Senato della Repubblica Pag. 215 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 delle scuole per cui ha concorso; il sistema di assegnazione viene calcolato in base ad una specifica scelta espressa dal candidato al momento dell'iscrizione; i candidati che, invece, risultano prenotati (PR) o in attesa (AT) devono attendere gli scorrimenti successivi in attesa di risultare assegnati e di potersi iscrivere; considerato che: l'assegnazione viene effettuata dal sistema in base al criterio della sede ed ai candidati in posizione di assegnato viene data una possibilità limitata di scelta, dovendo adempiere al dovere di iscrizione pena decadenza e non potendo valutare il successivo andamento delle graduatorie; al contrario, i candidati che risultano in posizione di prenotato o in attesa hanno, a parere degli interroganti paradossalmente, una più ampia possibilità di scelta, poiché in base al meccanismo dello scorrimento possono osservare l'andamento delle graduatorie ed indirizzare al meglio la propria scelta; considerato infine che: a giudizio degli interroganti un sistema così improntato lede il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione pubblica enunciato all'art. 97 della Costituzione oltre a determinare il deleterio effetto di penalizzare i giovani medici più meritevoli a favore di coloro che hanno ottenuto punteggi più bassi, si chiede sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e/o di ulteriori informazioni che, a parere degli interroganti, potrebbero giustificare l'evidente inefficienza del sistema di graduatoria concorsuale; se intendano intervenire con le opportune iniziative di competenza relativamente alle criticità sollevate in premessa che rappresentano una grave lesione dei diritti dei cittadini. (3-01479) FUCKSIA, SIMEONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, supplemento ordinario n. 4a serie speciale, è stato emanato il bando per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/2014; con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati in medicina e chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale; il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal consorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla fase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e della loro correzione; i laureati e abilitati in medicina partecipanti al concorso quest'anno hanno raggiunto il numero di 12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto il territorio nazionale garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che per il conseguente accesso alle scuole di specializzazione; mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina con un totale di 12.168 candidati. I quiz sono stati divisi in 3 aree (medica, chirurgica e Servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una prima prova propedeutica formata da 70 domande uguali per tutti, e quindi un test diversificato per ciascuno dei 3 settori, formato da 10 quiz specifici per ogni singola scuola di specializzazione e 10 comuni per area; da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: in alcune sedi d'esame, a seguito di malfunzionamenti e guasti dei personal computer, è stato consentito ai candidati che avevano terminato la prova, e visualizzato il proprio punteggio, di ricominciare l'esame con le medesime domande le cui risposte erano però state confrontate con gli altri concorrenti o individuate sul web attraverso gli smartphone; in diverse sedi d'esame è stato consentito l'utilizzo di cellulari, palmari e smartphone, come accaduto a Torino, dove i commissari avrebbero inoltre giustificato ironicamente l'illecito con battute di scherno contro i candidati del sud Italia, ritenuti indegni di frequentare scuole del nord. La frase riportata più volte sui social network è stata: "fate Senato della Repubblica Pag. 216 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 come vi pare, tanto diciamocelo chiaro che qui quelli del sud non li vogliamo"; alcuni terminali risultavano dotati di tastiera contrariamente a quanto previsto dal bando ed alcuni erano connessi alla rete internet; la commissione nazionale è stata costituita prima della pubblicazione del bando; a molti partecipanti la comunicazione del luogo di svolgimento della prova d'esame sarebbe arrivata in ritardo o addirittura a poche ore dallo svolgimento della prova stessa; considerato che: il CINECA ha ammesso "Un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz", e per causa di detto errore sono stati invertiti i quesiti delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e l'inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle 2 aree, medica e dei servizi xlinici (dal sito on line "sulpanaro" del 1° novembre 2014); come da comunicato del 1° novembre, il Ministero, preso atto di quanto verificatosi, ha convenuto di dovere annullare le prove scritte del primo concorso nazionale per l'ingresso alle scuole di specializzazione in medicina per una "grave anomalia" verificatasi durante lo svolgimento delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e ripeterle in un unico giorno il 7 novembre 2014; gli 8.139 candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e 2 le aree, di cui solo 2.125 hanno affrontato esclusivamente l'area medica e 798 l'area dei servizi clinici, dovevano ripeterle nel solo giorno del 7 novembre 2014; successivamente, in data 3 novembre 2014, il Ministero, dopo aver riunito a Roma la commissione nazionale incaricata questa estate di validare le domande del quiz, che ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l'area medica (29 ottobre) e per quella dei servizi clinici (31 ottobre), ha stabilito che, sia per l'una che per l'altra area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione; considerato inoltre che, a parere degli interroganti: l'annullamento inizialmente predisposto dal Ministero delle seconde parti delle prove svoltesi nei giorni 29 e 31 ottobre, avrebbe penalizzato i partecipanti che, pur avendo conseguito un punteggio elevato il 29 e il 31 ottobre, dovevano ripetere le prove; tutti i candidati hanno subito un danno sia per i sacrifici che per gli sforzi compiuti durante i 4 giorni del concorso (spese di viaggio, prenotazione di alberghi e alloggi vicino alle sedi assegnate spesso oltre 450 chilometri dalla residenza); il concorso ha originato controversie tra i partecipanti ed il Ministero per le modalità con cui è stato presentato, per le incertezze causate dalle borse di studio ridotte, per i cambi di sede e per le comunicazioni giunte in ritardo rispetto ai tempi previsti; tale situazione evidenzia una grave negligenza del CINECA nonché la responsabilità del Ministero che doveva vigilare sulla regolarità del concorso a tutela di tutti i 12.168 candidati; come appreso dal comunicato stampa del 3 novembre 2014 del Ministero, dopo un confronto con l'Avvocatura dello Stato e alla luce del verbale della commissione si è deciso di procedere, dunque, con il "ricalcolo del punteggio" dei candidati neutralizzando le 2 domande per area che sono state considerate "non pertinenti" dal gruppo di esperti, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; se possa essere attribuita esclusivamente al CINECA la negligenza relativamente al mancato controllo e alla carente vigilanza sul corretto svolgimento delle prove; se la decisione adottata dalla commissione nazionale, di procedere con il "ricalcolo del punteggio", sia stata un'azione sufficiente e legittima per tutelare gli sforzi personali ed economici dei partecipanti al concorso; se non ritenga doveroso riguardo ai partecipanti al concorso, vittime, loro malgrado, dell'errore nella suddivisione dei test, procedere con l'annullamento del concorso, facendo ripetere le prove falsate e mettendo i costi a carico dei responsabili dell'accaduto. (3-01480) CROSIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: Senato della Repubblica Pag. 217 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 i lavori della linea ferroviaria "Arcisate-Stabio" dal lato italiano sono stati bloccati e si deve procedere con una nuova gara d'appalto per la decisione di rescindere il contratto tra RFI e l'attuale ditta costruttrice; il fallimento del progetto sul lato italiano della linea ferroviaria viola l'accordo internazionale stipulato nel 2008 e apre la strada a una possibile misura cautelativa da parte della Svizzera che richiami l'Italia alle proprie responsabilità; si tratta di una linea importantissima ai fini del collegamento della Svizzera con Malpensa; la Confederazione elvetica ha già completato i lavori e effettuato l'inaugurazione della propria parte, martedì 25 novembre 2014, e ha in parte finanziato anche il versante italiano, e avrebbe tutte le ragioni di chiedere i danni allo Stato italiano in quanto l'opera è ancor più fondamentale in vista di Expo; circa un mese fa, l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01343 (23 ottobre) che ha puntualizzato sia la rilevanza dell'opera ai fini dei collegamenti transfrontalieri tra l'Italia e la Svizzera, sia i problemi soprattutto burocratici, ma anche economici e ambientali, che hanno bloccato i lavori e ha chiesto al Ministro di adoperarsi per una celere deliberazione dei lavori da parte del CIPE e per l'attuazione concreta del progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo approvato dalla Regione Lombardia, in data 12 settembre 2014, al fine di porre fine ai disagi cui è sottoposta la popolazione dei comuni interessati dall'opera, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere gli opportuni provvedimenti per procedere immediatamente con un appalto d'urgenza, affinché in tempi stretti si possa giungere alla fine dei lavori della linea ferroviaria Arcisate-Stabio oramai da 4 anni attesa dalle circa 600.000 persone obbligate a continui spostamenti tra la frontiera italiana e quella svizzera e anche per non incrinare ulteriormente i rapporti tra la Svizzera e l'Italia. (3-01481) Interrogazioni con richiesta di risposta scritta SCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: la consegna delle dichiarazioni dei redditi precompilate direttamente ai cittadini costituisce un obiettivo ambizioso del Governo, finalizzato a semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e cittadini, e tra essi, con le categorie (lavoratori dipendenti, pensionati) che traggono maggiore ansia nell'assolvimento dei propri obblighi fiscali; il decreto legislativo in tema di semplificazioni fiscali, n. 99, all'art.1 prevede che il mod. 730 precompilato, ove condiviso nel contenuto dal soggetto destinatario, deve essere trasmesso telematicamente all'amministrazione finanziaria, integrato dalle eventuali notizie non inserite; tale trasmissione è stata riservata esclusivamente a professionisti abilitati, individuati nelle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; da tale novero sono stati esclusi tutti gli altri soggetti normalmente abilitati ad interloquire con l'amministrazione finanziaria per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e tra questi, gli Avvocati tributaristi i quali rientrano nella categoria residuale dei soggetti di cui alla lettera e) del medesimo comma, e ciò per effetto del decreto ministeriale 12 luglio 2000, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga che la limitazione del novero dei soggetti abilitati, riducendo il numero dei professionisti che possono interloquire con l'amministrazione finanziaria per la trasmissione di dati della dichiarazione dei redditi 730 precompilata, non costituisca una clamorosa contraddizione in termini, che rischia di arrecare maggiori oneri in capo ai cittadini destinatari, laddove, invece, la normativa dovrebbe ampliare il più possibile i punti di contatto con l'amministrazione finanziaria, garantendo così una migliore realizzazione delle vantate finalità di semplificazione; se e come intenda intervenire per ovviare a quanto sollevato. (4-03083) SCILIPOTI ISGRO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle Senato della Repubblica Pag. 218 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 finanze - Premesso che: autorevoli esponenti del Governo hanno recentemente espresso l'intenzione di riscuotere la tassa di possesso sui televisori (il cosiddetto canone Rai) inserendola nella bolletta che i cittadini ricevono per il pagamento dell'energia elettrica; in ragione di tale disposizione, le famiglie italiane saranno costrette a pagare il canone Rai anche per le abitazioni di proprietà nelle quali non vive nessuno, per le seconde case, e persino per un qualsiasi locale (garage o ripostiglio) dotato di contatore elettrico autonomo; sempre secondo quanto affermato dal Governo la tassa potrebbe essere estesa a chiunque possieda un tablet, uno smartphone o un qualsiasi apparato elettronico adatto alla visualizzazione in streaming dei contenuti prodotti e trasmessi dalla Rai; se le dichiarazioni trovassero conferma si sarebbe dinanzi ad un ulteriore incremento della pressione fiscale, già particolarmente elevata nel nostro Paese e ben al di sopra della media europea; a fronte della tanto annunciata intenzione del Governo di scegliere la strada della semplificazione, con le disposizioni sul canone Rai i cittadini si troverebbero ad affrontare nuove incombenze burocratiche, per dimostrare di non avere televisori nelle seconde case e di non utilizzare tablet o smartphone per accedere ai contenuti Rai; a giudizio dell'interrogante, le disposizioni annunciate dal Governo potrebbero rivelare elementi di incostituzionalità; l'associazione nazionale delle imprese elettriche, che riunisce circa 120 imprese che operano nel libero mercato garantendo circa il 90 per cento dell'energia elettrica generata in Italia, ha espresso parere decisamente contrario all'ipotesi formulata dal Governo di addebitare il canone Rai nella bolletta elettrica; l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi, si è pronunciata in maniera negativa sull'ipotesi, si chiede di sapere: quali siano le reali intenzioni del Governo circa l'ipotizzata modifica delle disposizioni che disciplinano la riscossione del canone Rai; se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di doversi esprimere in maniera contraria all'ipotesi avanzata da alcuni membri dell'Esecutivo. (4-03084) REPETTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: nel carcere sull'Isola di Gorgona (in provincia di Livorno), vi sono animali che vengono curati da un appassionato veterinario e dai detenuti; grazie alla cura di questi animali, che non sono utilizzati per la produzione di carne, vengono sviluppate da tempo attività di relazione che aiutano al reinserimento dei reclusi; a partire dal 2 dicembre 2014, a causa dei problemi economici dell'amministrazione penitenziaria, si prevede una riduzione degli animali, circa la metà, per un presunto risparmio annuo di 30.000 euro rappresentato dal cibo necessario al loro sostentamento. Con ciò si prefigura, oltre alla morte degli animali se saranno venduti ad aziende, anche la prossima cessione degli altri, privando l'isola di Gorgona di questa magnifica esperienza, che invece andrebbe valorizzata, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, possa attivarsi per ricercare una soluzione a salvaguardia e sostegno di un'esperienza positiva e unica nel suo genere, anche come modello di nuovi progetti al fine di rieducare i detenuti e di reinserirli nella società con maggiori probabilità di successo, anche valutando l'opportunità di istituire un tavolo di confronto fra amministrazione della Giustizia, enti locali (Comune di Livorno e Regione Toscana hanno dato segnali di disponibilità in tal senso) e associazioni Onlus a difesa degli animali e per le attività sociali. (4-03085) MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto Senato della Repubblica Pag. 219 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 risulta agli interroganti: presso l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), è stato insediato un tavolo tecnico negoziale per la stesura del nuovo regolamento elettorale per le prossime elezioni, che si terranno nel mese di marzo 2015, per il voto RSU (rappresentanze sindacali unitarie); l'intenzione dei sindacati confederali è di costituire un collegio elettorale unico solo per il personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", ha posto sullo stesso piano tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli istituti italiani di cultura all'estero; con l'approvazione della legge è stata garantita la libertà sindacale del personale a contratto ed è oggi incomprensibile a parere degli interroganti che in sede ARAN si vogliano apportare correttivi discriminatori alla piena partecipazione al rinnovo delle RSU, creando un collegio di rappresentanza sindacale separato per il personale a contratto; la costituzione di un collegio separato per questi lavoratori rappresenterebbe un apartheid in ambito di libertà sindacali, si chiede di sapere: se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi per la stesura di un nuovo regolamento elettorale in contraddizione di quanto disposto dalla legge n. 38 del 2012; quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo per evitare uno stravolgimento della legge (4-03086) MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, GAETTI, GIROTTO, SCIBONA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: secondo quanto riportato il 25 novembre 2014 dal quotidiano "la Repubblica", dopo un'ispezione durata mesi, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha rivelato irregolarità nell'operato di Poste Italiane e imposto al consiglio di amministrazione di studiare "dedicate e tempestive iniziative correttive"; la notizia, pur trapelata solo nella recente data, fa riferimento ad una vicenda che risale almeno al mese di agosto, essendo il procedimento 20638/14 della divisione intermediari della Consob datato 8 agosto 2014; in tale documento sarebbero evidenziate le pratiche commerciali e distributive del periodo che va dal 2011 al 2013, con Massimo Sarmi in qualità di amministratore delegato; numerose sono le irregolarità contestate, tra cui la pressione esercitata nei confronti delle strutture commerciali per raccogliere volumi e incentivi legati al budget (viene segnalato "il costante e penetrante controllo delle performance di rete, tramite vari monitoraggi dei risultati e forme di pressione per raggiungere i budget" con metodi di incentivi fondati "su obiettivi quantitativi di breve, anziché qualitativi e virtuosi") e forme di marketing scorrette. Inoltre vengono citate nell'articolo "poche e ottimistiche profilazioni di clienti che permettevano al 74,5 per cento di essi di sottoscrivere strumenti complessi (come le opzioni certificates su sottostanti cartolarizzati)". Secondo quanto evidenziato dalla Consob, a fine 2013 solo 330.000 clienti erano profilati sui 900.000 che avevano sottoscritto forme di investimento con Poste italiane; considerato che: tra i "profili di attenzione" segnalati al consiglio di amministrazione di Poste ci sono il conflitto d'interesse tra BancoPosta e la holding Poste SpA che stabilisce budget, tipi e volumi degli strumenti da vendere, "senza preventiva analisi di bisogni e caratteristiche dei clienti" e la definizione di obiettivi che "in funzione delle esigenze delle società prodotto, con una gamma di prodotti strutturalmente esigua ha privato l'investitore di alternative"; la condotta messa in atto produceva "disinvestimenti anticipati rispetto alle scadenze durante i nuovi collocamenti", con maggiori costi per i clienti e l'aumento delle commissioni alla società; circa 3 quarti dei clienti BancoPosta "sono concentrati sui tre livelli più alti di esperienza e Senato della Repubblica Pag. 220 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 conoscenza", ma dalle verifiche della Consob condotte su alcuni sottoscrittori di polizze index e bond è risultato che "il 91 per cento dei clienti con istruzione media inferiore si posiziona nelle tre classi più alte, e oltre l'80 per cento degli ultrasettantenni presenta orizzonte di investimento oltre 7 anni", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non intenda vigilare, nei limiti di propria competenza, affinché vengano attuate tutte le iniziative correttive relativamente alle anomalie segnalate a danno dei consumatori, impedendo che la holding Poste SpA continui a coinvolgere risparmiatori ignari nella sottoscrizione di strumenti complessi; quali iniziative intenda adottare affinché venga scongiurato il verificarsi di irregolarità quali la pressione esercitata nei confronti delle strutture commerciali, al riparo della gerarchia degli uffici; con quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, intenda intervenire al fine di controllare che siano state rispettate le necessarie e dovute regole di trasparenza e correttezza da parte di Poste SpA nei confronti dei risparmiatori, soprattutto relativamente ai prospetti informativi dell'investimento e ai conseguenti rischi; quali iniziative intenda assumere affinché Poste italiane ponga in essere un maggior controllo sulle attività della holding Poste SpA. (4-03087) FATTORI, MORONESE, VACCIANO, LEZZI, MONTEVECCHI - Al Ministro della salute Premesso che la legge n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo all'articolo 2 dispone in merito alle strutture di ricovero per cani e gatti randagi; considerato che: con gli articoli successivi viene demandato alle Regioni il dovere di legiferare puntualmente sul tema della strutturazione, coordinamento e organizzazione delle tipologie di case di ricovero per cani e gatti randagi; la Regione Lazio con la legge regionale n. 34 del 1997 e la delibera di Giunta regionale n. 43 del 2010 ha ottemperato alla riserva prevista nella legge quadro n. 281; agli interroganti risulta che la situazione operativa nel Lazio, demandata a sua volta agli enti locali, sia deficitaria, con discrepanze dal punto di vista gestionale ed economico tra le diverse Asl del territorio; in particolare i costi sostenuti da ciascun Comune risultano più elevati della media nazionale; risulta agli interroganti che le strutture in convenzione non lascino libero accesso e partecipazione alle associazioni animaliste del territorio, così come previsto dalle disposizioni; a Lanuvio (Roma) risulta in totale abbandono un canile mai portato a termine, costato finora circa 260.000 euro; riguardo alla zona dei Castelli romani, da un raffronto effettuato dagli interroganti risulta che a pari condizioni e numero di abitanti e comuni, nella provincia di Pistoia vengono spesi dai Comuni circa 370.000 euro, a fronte del milione e mezzo speso nella zona dei Castelli romani; risulta agli interroganti che i canili in convenzione potrebbero non rispettare le norme sanitarie per la ricettività di cani e gatti come da previsioni di legge e che, seppure non sia previsto un numero massimo da poter ospitare nelle strutture, ci siano situazioni di sovraffollamento evidente e non sostenibile; da documenti provenienti dalla Regione Lazio, in cui sono presenti i dati di mortalità e i rapporti tra entrate e uscite di cani e gatti dai canili, sia di breve che di lunga degenza, risulta che nella Asl RmH il numero delle morti sia molto maggiore rispetto alle altre Asl regionali; per i canili sanitari la RmH è al terzo posto come gravità nel quadro del Lazio; l'epidemia di cimurro a cui si addebita tale moria, a giudizio degli interroganti, non giustifica i numeri presenti nel documento, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione sanitaria e di potenziale spreco di denaro pubblico; se risulti se e come stia lavorando la task force di prevenzione del randagismo in termini di controllo Senato della Repubblica Pag. 221 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 sulle strutture di accoglienza; se e come intenda intervenire affinché nella Regione Lazio siano rispettate le normative nazionali e regionali, anche e soprattutto in tema di gestione economica e di possibilità di accesso per tutte le associazioni animaliste alle strutture convenzionate e a quelle pubbliche. (4-03088) Interrogazioni, da svolgere in Commissione A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti: 6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro): 3-01476, del senatore Russo ed altri, sull'applicazione della cosiddetta "Tonnage tax"; 7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport): 3-01479, della senatrice Simeoni ed altri, sulla regolarità della procedura di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014; 3-01480, delle senatrici Fucksia e Simeoni, sulla regolarità delle prove per l'ammissione alle scuole di specializzazione per laureati e abilitati in medicina e chirurgia; 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni): 3-01481, del senatore Crosio, sulla conclusione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Arcisate-Stabio tra Italia e Svizzera. Senato della Repubblica Pag. 222 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 collegamento al documento su www.senato.it SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVII LEGISLATURA -----365a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014 _________________ Presidenza del vice presidente GASPARRI, indi della vice presidente LANZILLOTTA e della vice presidente FEDELI N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL. _________________ RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). Si dia lettura del processo verbale. VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente. Sul processo verbale GAETTI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale. Verifica del numero legale PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (La richiesta risulta appoggiata). Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (Segue la verifica del numero legale). Senato della Repubblica Pag. 223 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti. (La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57). Ripresa della discussione sul processo verbale PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale. ENDRIZZI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale. Verifica del numero legale PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (La richiesta risulta appoggiata). Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (Segue la verifica del numero legale). Il Senato è in numero legale. Ripresa della discussione sul processo verbale PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale. È approvato. Comunicazioni della Presidenza PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,59). Discussione del documento: (Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 9,59) Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 5, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG n. 2629/11 RG - n. 3775/13 RG GIP)». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti Senato della Repubblica Pag. 224 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 del senatore Antonio Azzollini. Chiedo al relatore, senatore Moscardelli, se intende intervenire. MOSCARDELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 21 gennaio 2014 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 gennaio 2014 e l'ha annunciata in Aula in pari data. La Giunta ha esaminato la domanda in varie sedute e nella seduta del 25 marzo il senatore Azzollini ha dato in distribuzione ai presenti una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore memoria difensiva, alla quale sono stati allegati vari documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata. In data 10 aprile 2014 la Giunta ha accolto la proposta del relatore di richiedere, attraverso la Presidenza del Senato, un'integrazione istruttoria al tribunale di Trani, volta all'acquisizione di copia della notizia di reato del Corpo forestale dello Stato, nonché del cronologico dettagliato di tutte le iscrizioni nel registro degli indagati a carico del senatore Azzollini, allo scopo di conoscere le date precise delle iscrizioni nel predetto registro per le singole e diverse ipotesi di reato. L'integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Presidenza del Senato in data 27 maggio 2014 e deferita alla Giunta il giorno successivo. Nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha accolto le proposte dei componenti di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente, dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e di tutti gli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati). L'ulteriore integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria al Presidente del Senato il 29 agosto 2014 e deferita alla Giunta il 3 settembre successivo. La richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e il 6 ottobre 2011. Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo. La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo dell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del comune di Molfetta. Il senatore Azzollini, quindi, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato dall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, una serie di reati che sono elencati nella relazione che è a vostra disposizione. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dalla procura di utilizzazione dei tabulati telefonici. La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato le eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, per evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 quanto l'articolo 6 della stessa legge. Senato della Repubblica Pag. 225 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche ha oggetto un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per il reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d'asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal 4 al 6 maggio 2010 e va evidenziato che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a delinquere. Passando all'analisi delle ragioni sottese alla decisione della Giunta, si fa presente che la seconda integrazione istruttoria, deferita alla Giunta stessa il 3 settembre 2014, ha lasciato emergere, nell'ambito delle richieste di proroga delle indagini preliminari, l'indicazione del titolo di reato di associazione a delinquere per tutti i coindagati e quindi anche per il senatore Azzollini. La stessa procura nella lettera del 21 agosto 2014 dichiara testualmente: «Le rappresento come non debba trarre in inganno - con riguardo alla posizione giuridica dell'Azzollini Antonio - la circostanza dell'indicazione cumulativa e indifferenziata (omissis) dei titoli di reato». In realtà, la predetta indicazione indifferenziata dei titoli di reato (e quindi anche di quello di cui all'articolo 416 del codice penale) non solo può trarre effettivamente in inganno, ma è altresì suscettibile di creare un ragionevole dubbio in ordine alla data dell'effettivo inizio delle indagini nei confronti del senatore Azzollini per tale fattispecie criminosa. E in tal caso il principio, costituzionalmente rilevante, del favor rei comporta la logica conseguenza che il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delle intercettazioni su utenze di terzi determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione. Ma anche a seguire la tesi prospettata implicitamente dall'autorità giudiziaria - ossia quella dell'errore materiale - i profili di dubbio non sono risolti. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione del senatore Azzollini per il reato di concorso in abuso d'ufficio, risalente al 19 marzo 2009, rendeva prevedibile un'interlocuzione abituale tra i vari concorrenti e, conseguentemente, rendeva concretamente configurabile per l'autorità inquirente il rischio che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione. Quindi, nel caso di specie l'autorità giudiziaria, pur non perseguendo in via diretta l'obiettivo di intercettare le conversazioni telefoniche del senatore Azzollini attraverso le utenze di terzi, non poteva non rappresentarsi la probabilità (o quantomeno la concreta possibilità) che intercettando terzi concorrenti nel reato, si intercettasse anche il parlamentare coinvolto in tale concorso. In tale contesto complessivo, la circostanza della natura del reato iscritto nel registro degli indagati potrebbe risultare irrilevante. Infatti, anche se in via meramente ipotetica considerassimo che la data del 16 marzo 2009 il senatore Azzollini fosse stato iscritto solo per concorso nel reato di abuso d'ufficio, sarebbe stato tuttavia prevedibile che lo stesso, anche nella sua qualità di sindaco del Comune committente dei lavori pubblici in questione, potesse intrattenere rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l'opera stessa (e peraltro concorrente nel reato di abuso d'ufficio). Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad altre questioni emerse nel corso dell'istruttoria e in particolare a quella attinente alla data effettiva di iscrizione del senatore Azzollini per il reato di associazione a delinquere. Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini. PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senato della Repubblica Pag. 226 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe senatrici, parliamo dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale che poggia su ipotesi corruttive, che certo coinvolgono più soggetti, ma parliamo comunque di procedimenti legati ad episodi di corruzione. Ieri mattina noi italiani ci siamo svegliati con un nuovo primato: l'Italia è il Paese più corrotto d'Europa, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Abbiamo superato Bulgaria e Grecia. L'indice della corruzione percepita ci colloca stabilmente al 69° posto nel mondo. Un primato di cui andare ben poco orgogliosi. I titoli dei giornali di ieri si sono tutti concentrati sugli arresti di Roma per mafia. Una mafia degli appalti che ha coinvolto, o meglio travolto, sia i partiti di destra che di sinistra. Come sempre la criminalità politica in Italia è bipartisan. Io arrivo dal Veneto, la Regione di Galan e del vice di Galan - che ora corre nuovamente per la Presidenza della Regione - e dello scandalo del MOSE, un buco nero che si é ingurgitato in tangenti, sprechi e fatture gonfiate una cifra vicina ai 3 forse 4 miliardi di euro. Una cifra pari a mille volte tanto la madre di tutte le tangenti, quella Enimont per intenderci. Ancora una volta - anche con riferimento al MOSE - si tratta di tangenti rigorosamente bipartisan, per non scontentare nessuno. In Veneto la candidata alla Presidenza della Regione del centrosinistra ha avuto un finanziamento alla campagna elettorale per le europee dalla famiglia Maltauro, nota società di Vicenza due volte commissariata dall'Autorità nazionale anticorruzione, come se fosse la cosa più normale del mondo. Certo è lecito, ma è anche etico? La più importante infrastruttura in costruzione nella mia Regione, la Pedemontana veneta, del valore di oltre 2,25 miliardi, viene realizzata nascondendo a tutti i cittadini la convenzione economica che stabilisce metodi e criteri di ripagamento dell'opera. Non sono bastate quattro richieste di accesso agli atti e due interrogazioni parlamentari per riuscire ad entrare in possesso di questi documenti. Dove non c'è trasparenza, colleghi, sappiamo bene che alberga il malaffare ed in tema di Pedemontana la trasparenza non c'è. Ho fatto questa premessa per indicare in modo forte e chiaro che priorità nel nostro Paese è chiaramente la lotta alla corruzione. Serve una legge efficace anticorruzione, lo sappiamo tutti. Serve una riforma della prescrizione e l'introduzione del falso in bilancio. Sappiamo bene, però, che tutte queste riforme sono state bloccate dal Governo da ben prima dell'estate. A dire la verità, su richiesta insistente del Movimento 5 Stelle, il pacchetto di norme anticorruzione era persino stato tolto dalla polvere e posto all'ordine del giorno del Senato in concomitanza con l'esplosione dello scandalo tangenti di Expo 2015. Lo ricordiamo tutti bene perché eravamo in campagna elettorale per le europee. Ma il giorno successivo a quello di chiusura dei seggi elettorali guarda caso - il pacchetto di leggi anticorruzione, tra cui era presente anche il disegno di legge a prima firma Piero Grasso, è sparito dall'ordine del giorno. Chiediamoci se questa è solo incapacità o mancata volontà di agire; non è forse, invece, mancanza di volontà di far funzionare la giustizia? Perché mai, d'altra parte, dovreste andare contro i vostri interessi? Vi ricordo che l'inazione del Parlamento nella lotta alla corruzione, però, è complicità. In questo contesto, non certo idilliaco, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nega alla magistratura di fare il suo mestiere, o meglio glielo rende più difficile, negando l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento penale nei confronti del senatore Azzollini. Ora, io non ho nulla contro il potente senatore Azzolini del Nuovo Centrodestra. Potrebbe essere anche l'arcangelo Gabriele, ma, se il sindaco di Molfetta è protagonista dello sperpero di 150 milioni di euro destinati alla costruzione di un porto inutile, dannoso e mai terminato e viene intercettato incidentalmente dalla magistratura, perché mai deve essere la politica a sottrarlo alle sue responsabilità, mettendosi di traverso e dunque ostacolando l'accertamento della verità? (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato). Senato della Repubblica Pag. 227 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Non mi si richiami, per favore, l'articolo 68 della Costituzione, che non c'entra nulla. Qui non c'entrano nulla le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle funzioni del parlamentare e le utenze intercettate lo sappiamo tutti - notoriamente non erano le sue. In verità Azzollini doveva essere salvato a tutti i costi, perché doveva restare Presidente della Commissione bilancio, probabilmente in cambio della fiducia a quella vergogna del jobs act o magari in cambio di una manovra di bilancio più sensibile alle esigenze di taluni. (Applausi dal Gruppo M5S). Poco importa, dunque, che alla testa di una Commissione fondamentale per le leggi di spesa del nostro Paese sieda un signore celebre per aver fatto autoassegnare alla città di cui era primo cittadino, prima 70 milioni di euro, saliti poi a 150, per la costruzione di un'opera faraonica, dannosa per l'ambiente, inutile e mai completata. Di nuovo qui ci sono solo le parole, ma per il resto si va avanti come prima con larghe intese politiche e d'affari talmente forti da consigliare a qualsiasi investitore estero di girare al largo dal nostro Paese. La vittima di persecuzione non é il presidente Azzolini, ma l'intero popolo italiano, illuso che tutto cambi, e poi testimone del fatto che tutti assieme incredibilmente, Lega compresa, continuate a difendere la casta e uno dei suoi più autorevoli esponenti. Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle all'autorizzazione all'utilizzo da parte della magistratura delle intercettazioni telefoniche nel procedimento penale nei confronti del senatore Azzollni, come vorrebbe tutto il popolo italiano, con la sola eccezione di voi che qui ancora una volta lo rappresentate indegnamente. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut). CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CUCCA (PD). La valutazione di questa vicenda, come è successo e succederà per le analoghe vicende per le quali la Giunta è chiamata e sarà chiamata a valutare, pone dei problemi per la delicatezza del compito che la Giunta stessa è chiamata a svolgere. Per questo motivo abbiamo sempre agito nell'ambito della Giunta in piena libertà di coscienza e credo che anche oggi siamo chiamati ad applicare questo principio e a svolgere il nostro ruolo molto serenamente. È per questi motivi che voteremo a favore della proposta illustrata dal relatore Moscardelli, condividendo integralmente il contenuto del suo intervento, soprattutto avuto riguardo alle maturazioni giuridiche poste a fondamento del suo ragionamento, che si identificano poi in sostanza con il rispetto delle norme costituzionali, alla cui osservanza noi, come tutti, siamo tenuti anche nella valutazione del caso che ci occupa, sempre scevri - questo tengo a sottolinearlo - da influenze esterne di qualsiasi genere, ma con l'unico intento di rispettare il principio di legalità e le norme vigenti, almeno sino a quando queste norme resteranno in vigore, e senza operare invece alcuna valutazione sul merito delle accuse perché quella valutazione non spetta assolutamente a noi. Ci sono altri organi deputati a farlo che valuteranno i fatti per come sono riportati negli atti processuali. Ovviamente tutti, come sempre abbiamo fatto finora, rispetteremo le decisioni e le valutazioni che saranno assunte. Confermo il voto favorevole alla proposta illustrata dal senatore Moscardelli. (Applausi del senatore Russo). BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). In premessa, vorrei dire al collega Cappelletti che è indegno chi non rispetta le leggi sempre, anche in questa Aula, e che quindi chi offende generalizzando il giudizio di parlamentari o di cittadini normali rischia l'indegnità lui stesso. (Commenti dal Gruppo M5S). Voi non avete nessuna patente per dare giudizi di questo genere. (Vivaci commenti dal Gruppo M5S). PRESIDENTE. Fate parlare il collega. Senatore Buemi, prosegua il suo intervento cercando di contribuire anche lei ai lavori. (Vivaci commenti delle senatrici Lezzi e Moronese). BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Presidente, siamo stati chiamati in causa tutti e nessuno se lo può permettere, neanche loro che sono come noi dal punto di vista del diritto! Senato della Repubblica Pag. 228 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 LEZZI (M5S). È una questione personale. Non può parlare con il senatore Cappelletti. PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non interrompa il collega. BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Intervengo ora brevemente sul merito della questione. (Commenti della senatrice Lezzi). Credo che il compito di giudicare tutti noi spetti alla magistratura e in questo senso noi non intralciamo questa attività, anzi ribadiamo un principio che almeno per me è fondamentale: tutti siamo chiamati a rispettare la legge e la Costituzione e, quindi, anche coloro che sono chiamati a giudicare ricoprendo il ruolo di autorità inquirente sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato. Ora, da questa vicenda emerge che questo non è stato fatto e, quindi, a prescindere dal merito della questione, c'è un principio che anche lo Stato quando agisce attraverso i suoi servitori deve rispettare la legge. In questo caso mi pare evidente che non sia stato fatto e noi ribadiamo questo principio fondamentale, che prescinde dalle responsabilità che in sede processuale devono essere ancora accertate. Annuncio pertanto il voto favorevole alla relazione del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE perché il principio fondamentale del rispetto delle leggi deve essere osservato in tutte le sedi. DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei svolgere molte riflessioni, anche paragonando questa vicenda e le conclusioni della relazione presentata dalla Giunta con un'altra, che pure abbiamo qui esaminato, nella quale si è tenuto un comportamento un po' diverso. Mi riferisco alla vicenda che ha riguardato il senatore Milo. Con molta franchezza mi sembra vi siano stati due pesi e due misure. Detto questo, annuncio il voto contrario del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà. STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, in merito alla relazione proposta e considerata tutta la questione, anche noi riteniamo di votare a favore della proposta della Giunta, reputando che, per le modalità con le quali sono state condotte le indagini e per i presupposti, effettivamente in questo caso gli inquirenti non potevano non rappresentarsi la probabilità che si stesse intercettando proprio il senatore Azzollini. Il nostro pertanto sarà un voto favorevole. GAETTI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Indìco la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici dal Gruppo M5S). LEZZI (M5S). Commissariatevi tutti! Tutti insieme! MORONESE (M5S). Venduti! Tutto il PD! Discussione del documento: (Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (ore 10,24) Senato della Repubblica Pag. 229 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento civile n. 17851/12) pendente nei suoi confronti dinanzi al tribunale di Brescia». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo. Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire. STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, preciso che intervengo in sostituzione del relatore, senatore Giarrusso, che è in missione. Preciso altresì, preliminarmente, che il senatore Albertini è stato parlamentare europeo ininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla corte d'appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla corte d'appello il 12 aprile 2013. La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenuti anteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con lettera indirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: «I fatti alla base della vicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica di deputato al Parlamento europeo». (Brusio). Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di far cessare il brusio. PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Stefano. Colleghi, sono questioni di particolare delicatezza. Prego, senatore Stefano. STEFANO, f. f. relatore. La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che - in caso di mutamento della Camera di appartenenza - la delibera di insindacabilità spetta sempre alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione. Va a tal proposito precisato che la valutazione del cosiddetto nesso funzionale - ossia la connessione tra opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare - non può che essere demandata alla Camera di appartenenza al momento del fatto, atteso che solo quest'ultima può essere titolata alla valutazione dei profili funzionali, ossia a valutare se le opinioni espresse siano riconducibili ad attività espletate in tale sede parlamentare. Sarebbe infatti un paradosso logico - oltre che giuridico demandare la valutazione del nesso tra opinioni espresse ed attività espletate dal parlamentare durante la carica ad una Camera diversa da quella alla quale il parlamentare stesso apparteneva, con l'assurda conseguenza che una Camera sarebbe in tal modo legittimata ad ingerirsi nella sfera di autonomia di un'altra e a valutare pertanto la riconducibilità delle opinioni espresse alle attività parlamentari svolte presso altra Camera. Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rivestiva la carica di parlamentare europeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamento europeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suo caso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato di non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta della Commissione giuridica. Quest'ultima non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentare europeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini - nel frattempo proclamato senatore - ha tuttavia richiesto la riconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espresso la raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014. Senato della Repubblica Pag. 230 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessa vicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che «molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile (...)» e che «tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questa Assemblea»: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causa civile, essendosi verificati successivamente (cioè quando la causa era già in corso). Successivamente a tale richiesta, il senatore Albertini, con lettera del 16 ottobre 2014, allegava una comunicazione del Parlamento europeo, del medesimo giorno, con la quale tale istituzione parlamentare informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 era stata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unica istituzione competente a deliberare (ed eventualmente a riesaminare le proprie decisioni) in merito alla vicenda in questione. Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà. ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, per prima cosa vorrei porre l'attenzione dell'Aula sul seguente argomento. Poco fa qualcuno dei presenti ha evocato la tragedia del nostro Paese: la corruzione, i reati connessi all'esercizio delle pubbliche funzioni. In questo caso, però, stiamo parlando di opinioni critiche espresse da un rappresentante delle istituzioni - ero allora deputato europeo, ora sono un vostro collega - nei riguardi del comportamento di un magistrato che sta avendo anche altre censure da parte degli stessi organi della magistratura, sia ordinaria che contabile. Dico ciò perché credo ci sia una sostanziale differenza, anche quando si affrontano gli argomenti in termini procedurali, sul contenuto degli argomenti di cui si sta parlando. Questo tema ha a che vedere con le funzioni istituzionali svolte da un collega, da un rappresentante dei cittadini, sia esso deputato europeo, senatore della Repubblica o deputato al Parlamento italiano. Sotto questo profilo vorrei citare una decisione adottata dal Parlamento europeo proprio per difendere l'immunità di un deputato europeo, l'onorevole Di Pietro, che così recita: «L'onorevole Di Pietro stava svolgendo le sue funzioni di deputato. Cercare di imbavagliare i parlamentari avviando procedimenti giudiziari nei loro confronti per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni che suscitano un legittimo interesse e preoccupazione nell'opinione pubblica è inaccettabile in una società democratica e costituisce una violazione dell'articolo 9 del Protocollo che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione.». Ritengo che questo argomento, la tutela delle opinioni espresse da parte di un deputato, non possa essere assoggettato a situazioni puramente procedurali nel momento in cui l'argomento forte è la nostra possibilità di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del Governo, certamente, ma anche di altri organi in primis della giurisdizione; tant'è che sugli stessi argomenti ho fatto anche un esposto al Ministro guardasigilli, due esposti alla procura generale presso la Corte di cassazione, un esposto presso il Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda il merito della causa civile, che è in corso di sviluppo e di cui si sta parlando in questa sede, vorrei leggervi l'ordinanza del giudice civile del 27 ottobre, con cui così si esprime: «Rilevato che l'esimente invocata dal convenuto presuppone la prova della verità reale e putativa dei fatti posti a fondamento della critica mossa al comportamento dell'attore, che in relazione alla locuzione «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte, con metodi da Gestapo, i consiglieri comunali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco, poi dimostratosi reato inconsistente», (...) i capitoli di prova del convenuto sono ammissibili in quanto volti a dimostrare che il resistente era convinto che gli interrogatori si fossero svolti secondo le modalità ivi descritte». A questo punto posso citare un atto notorio in cui quattro testimoni, nonché la stessa Senato della Repubblica Pag. 231 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 persona sottoposta a un fermo di polizia (abusivo, ritengo) attestano i fatti che ho dichiarato essere censurabili. Aggiunge: «Altri capitoli di prova sono irrilevanti in quanto in relazione al procedimento Serravalle» (altro motivo di censura da parte mia del comportamento del magistrato), «è pacifico che entro i termini di legge non fosse stato richiesto il rinvio a giudizio dell'indagato Penati, né fosse stata domandata l'archiviazione del procedimento». Quindi, nel merito, credo di poter dire che, difendendomi nel processo, la pronuncia sarà a mio favore e magari potrei anche ottenere il rimborso delle spese legali. Ma non è questo il punto. Domando a voi se, come citavo all'inizio del mio dire, è difendibile l'opinione espressa senza ingiurie, senza comportamenti scorretti, senza che nelle espressioni vi sia qualcosa di offensivo ma solo la critica su un comportamento. Aggiungo un ultimo argomento, forse il più inquietante: il pubblico ministero, anzi il procuratore aggiunto, che mi ha intentato questa causa, risulta indagato dalla procura antimafia di Reggio Calabria perché (e cito l'espressione raccolta da un settimanale, «l'Espresso» del 27 ottobre, che riporta stralci di una intercettazione telefonica del medesimo con un avvocato difensore dei suoi indagati) «stava orchestrando manovre per colpire l'ex sindaco di Milano». Aggiungo, sempre citando l'articolo: «Non nasconde l'antipatia per Albertini». Ora, è davvero raccapricciante che un magistrato, per un suo profitto economico, abbia interferito con le attività di un parlamentare e che abbia addirittura orchestrato manovre per delegittimarlo. Questo è quanto porto alla vostra attenzione. Peraltro sono state emesse dalla Cassazione alcune sentenze che ammettono che le guarentigie del deputato europeo si estendano anche alle sue funzioni ove egli si trovasse in altre situazioni di rappresentanza popolare, come quella del Senato. Abbiamo parlato anche del senatore Verdini e di situazioni che concernevano l'appartenenza all'altra Camera legislativa, la Camera dei deputati. Ora, questi sono argomenti procedurali. Io vi invito a considerare l'argomento nella sua sostanza e a difendere la nostra libertà - non solo la mia, anche perché probabilmente vincerò questo processo - e il nostro dovere di esercitare la funzione di indirizzo e controllo sul potere legislativo e di comunicazione all'opinione pubblica di fatti e circostanze che possono essere censurabili per il rispetto delle istituzioni e per svolgere la nostra funzione rappresentativa. (Applausi dal Gruppo NCD). PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Poiché il relatore facente funzioni non intende intervenire in replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, il collega Albertini ha illustrato in maniera chiara la sua situazione. Vorrei aggiungere che ci troviamo in una circostanza diversa dalla precedente. In questo caso, infatti, è evidente in maniera inconfutabile che il collega svolgeva e svolge un'attività coperta da una guarentigia costituzionale. Possiamo interpretare che possa essere quella del Parlamento europeo o quella del Parlamento italiano ma è evidente che qui si vuole sindacare sulle sue opinioni liberamente espresse in relazione a vicende che hanno una rilevanza politica. Per questo vorrei richiamare i colleghi sul fatto che non possiamo non garantire in qualche maniera una copertura. Stupisce, per la verità, che il Parlamento europeo, probabilmente con una interpretazione assolutamente burocratica e poco sostanziale, non abbia concesso tale guarentigia, però oggi Albertini è senatore della Repubblica e deve poter continuare, senza condizionamento alcuno, la sua attività parlamentare. Allora, esaminando in maniera profonda anche il merito delle sue affermazioni e prendendo in considerazione anche gli altri contesti, quelli che nell'arco degli anni si sono evidenziati circa il comportamento di taluni magistrati, come in questo caso, io credo che noi non possiamo far mancare al nostro collega la copertura dell'articolo 68 della costituzione. In questo senso, dichiaro il voto contrario del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, Senato della Repubblica Pag. 232 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 PATT, UPT)-PSI-MAIE alla proposta della Giunta. GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, credo che mai un caso portato alla nostra attenzione riguardi proprio specificamente ognuno dei colleghi di questo Senato. Stiamo, infatti, parlando della specificità dell'attività di un parlamentare, che ha, come unico scudo, quello di poter esprimere liberamente le proprie opinioni, una libertà costituzionalmente garantita. Quando ero Presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio avevamo stabilito all'unanimità un documento nel quale precisavamo che la libertà di esprimere opinioni evidentemente doveva avere attinenza con l'attività politica o parlamentare del deputato o del senatore. È evidente che sono escluse tutte le opinioni che vengano espresse per questioni che riguardano un'impresa che un parlamentare può portare avanti, una sua professione, un suo interesse privato. Ma in questo caso stiamo parlando specificamente di un parlamentare che ha intrapreso una battaglia civile, politica e culturale in difesa di una posizione che aveva tenuto quando faceva il sindaco di Milano e quando, giustamente, difendeva un operato messo sotto accusa, con modalità ormai note a tutti, da parte di un singolo magistrato che aveva rivolto nei confronti del senatore Albertini accuse pesantissime, verso le quali Albertini ha usato del diritto di rispondere sul piano dialettico e politico, trovandosi poi aggredito sul piano giudiziario. Colleghi, questo problema è delicatissimo. Infatti, se qualcuno che ha tempo e disponibilità (può essere un potere forte, bancario o economico, può essere qualsiasi realtà che si senta lesa dall'attività di un parlamentare) denuncia un parlamentare o intraprende un'azione civile nei suoi confronti, quel parlamentare rischia di essere paralizzato. Purtroppo, infatti, le cause civili presentano dei problemi: intanto, perché vengono chieste somme straordinarie, che il povero parlamentare (nel senso di povero tapino che incorrere in queste vicende) si trova eventualmente a dover pagare; ma anche perché il processo stesso è qualcosa di insopportabile nel momento in cui si è chiamati a dover rispondere di affermazioni che un parlamentare ha il dovere di fare. I parlamentari devono prendere posizione, sono i rappresentanti del popolo, devono avere il coraggio, la disponibilità e il senso di responsabilità di dire le cose che la gente comune non può dire, proprio perché questa è la loro funzione specifica. A differenza dei magistrati, non possono arrestare, inquisire, giudicare nessuno, ma possono parlare. Questo si chiama Parlamento e il caso del senatore Albertini è il caso specifico di un parlamentare che è sotto processo civile semplicemente perché ha espresso opinioni e continua ad esprimerle. Ci chiedono di dire se il Senato è competente o incompetente a trattare questo caso. Io ritengo che il Senato sia assolutamente competente. Non nascondiamoci dietro i cavilli, dicendo che la Cassazione ha detto una cosa diversa. Noi abbiamo già trattato in questa legislatura il caso del senatore Verdini e la vicenda in cui era coinvolto capitò quando era deputato e non senatore. È evidente che il senatore Albertini deve parlare, difendersi o svolgere le sue considerazioni nel luogo in cui, con continuità, esercita il suo mandato. Prima era al Parlamento europeo, ed ora è al Senato della Repubblica. Ed è il Senato della Repubblica a dover dire se è competente o no ed entrare nel merito della difesa di un collega che esercita un nostro diritto. Non è il diritto del senatore Albertini, ma è il nostro diritto a poter parlare, a poter fare politica, a poter incidere e fare denunce quando, come in questo caso, si è nei limiti della non offesa e della non ingiuria, ma semplicemente nell'ambito di considerazioni svolte in difesa dell'operato di chi, da sindaco di una città, ha gestito tre miliardi come commissario straordinario, sei miliardi come sindaco e non ha mai ricevuto nessun avviso di garanzia. E dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle che qualche volta dovremo anche distinguere, senza sparare nel mucchio, fra casi di criminalità e situazioni simili alle vostre quando, facendo denunce in quest'Aula o prendendo posizioni severe rispetto a determinate situazioni, potreste essere trascinati in giudizio. Volete che passi il principio che ogni volta che voi parlate, come questa mattina è stato fatto, Senato della Repubblica Pag. 233 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 ci sia qualcuno che vi denunci, così che voi dobbiate passare la vita in tribunale a pagare avvocati per difendere il vostro diritto di parola? Non è così che funziona la democrazia, nel momento in cui si difende anche il vostro diritto di fare politica, di fare denunce e di poter parlare dentro e fuori quest'Aula. Colleghi, questa situazione oggi riguarda il senatore Albertini, ma domani potrà riguardare ognuno di voi. Anche se vedo molti colleghi distratti, io vi assicuro che, quando una persona si trova ad affrontare queste situazioni, è attentissimo; se il caso interessasse un collega distratto, vi assicuro che sarebbe attentissimo a quanto accade, perché un meccanismo di questo tipo inibisce un parlamentare dal suo diritto e dovere di fare politica. Per queste ragioni, il Gruppo del Nuovo Centrodestra vota contro il principio dell'incompetenza, ribadendo che questo Senato è competente ad affrontare casi come quello del senatore Albertini. (Applausi dal Gruppo NCD). CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CRIMI (M5S). Signor Presidente, cittadini che ci ascoltate, vorrei cercare di spiegare in maniera semplice, anche ai colleghi che non hanno seguito i lavori della Giunta, di cosa stiamo parlando, senza entrare nel merito della questione che riguarda il procedimento del senatore Albertini. Il senatore Albertini è sottoposto a un procedimento per il reato di diffamazione. Questo fatto è avvenuto durante il suo mandato al Parlamento europeo. E questo è assodato. Quando era al Parlamento europeo, ovviamente, immediatamente sono partite le garanzie funzionali previste per i parlamentari italiani al Parlamento europeo. In quel procedimento, il Parlamento europeo ha già deciso che, in questo caso specifico, non c'era un nesso funzionale tra l'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo e le affermazioni da lui fatte, che sono sottoposte al giudizio, futuro ed eventuale, per il reato di diffamazione. Questo è un fatto. Il senatore Albertini si è ulteriormente appellato, chiedendo un riesame della procedura al Parlamento europeo, il quale ha già deciso che l'esame della richiesta di appello deve essere affidato alla Commissione che si occupa di questi affari. Quindi, un organo, in questo caso il Parlamento europeo, ha già deciso, e sta decidendo anche sull'appello eventuale. Pertanto, non può esserci una ulteriore decisione da parte del Senato. Noi possiamo anche decidere, approvando la relazione della Giunta, che questo Senato non è competente. Immaginiamo, però, che fra qualche mese si vada ad elezioni, perché vengono sciolte le Camere, e il senatore Albertini si candidi alla Camera. Allora, egli reitererà la stessa domanda alla Camera. Come sapete, il processo può durare anche tre, quattro o cinque anni, ma magari dopo due anni si va a nuove elezioni, il senatore Alberini ritornerà al Senato e la questione si riproporrà al Senato. In linea teorica, ciò sarebbe possibile. Invece, un giudizio è stato già espresso da una Camera, in questo caso dal Parlamento europeo, e la questione viene conclusa così. Non è possibile, ogniqualvolta si cambia la Camera di appartenenza a seguito di nuove elezioni, riproporre la stessa richiesta chiedendo alla nuova Camera di decidere su qualcosa che è stato già deciso all'interno della precedente Camera di appartenenza, che era quella che aveva la competenza per capire e decidere se il suo scrivere era legato alla funzione che stava esercitando. Pertanto, a prescindere dal caso specifico e cioè dal merito del procedimento giudiziario, per noi è assolutamente lampante che non può che esserci una incompetenza da parte di questo Senato a decidere nel merito di questa vicenda. Aggiungo, comunque, che sarebbe il caso di affrontare (purtroppo l'occasione è stata persa durante la discussione sulle riforme costituzionali) una revisione di tutte le norme che riguardano le garanzie funzionali di senatori e deputati. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti. Abbiamo visto troppe volte queste Camere non difendere i propri membri da un abuso, ma difenderli per tutelare un interesse collettivo. Dopo aver visto quello che si è scoperchiato nei giorni scorsi a Roma, dopo aver visto Senato della Repubblica Pag. 234 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 quello che si è scoperchiato negli ultimi anni con scandali uno dietro l'altro, dovremmo forse aprire il Parlamento nel senso di renderlo il più possibile uguale alla società, senza alcun tipo di garanzia; metterci nelle stesse condizioni di un cittadino qualunque che deve recarsi nelle aule di tribunale a difendersi mentre dovrebbe svolgere il proprio lavoro. Non possiamo continuare a mantenere questo privilegio. Invito pertanto a riflettere sulla possibilità di realizzare una revisione completa di tutte le garanzie funzionali che riguardano intercettazioni, arresto, sequestro ed altro. (Applausi dal Gruppo M5S). MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in questi giorni è di grande attualità (certamente lo è sempre) il problema del malaffare nella politica, della corruzione, della commistione fra interessi illegittimi e lo Stato, sia attraverso i suoi funzionari, sia attraverso i suoi rappresentanti eletti. Qualche anno fa un sindaco di Milano si è opposto al malaffare, si è opposto a manovre che, secondo perizie di tribunale, hanno causato un danno erariale molto superiore ai 100 milioni di euro, lo ha fatto con tutti i mezzi che aveva a sua disposizioni prima da sindaco, poi da parlamentare europeo e da ultimo da senatore. Questo ex sindaco di Milano è il senatore Gabriele Albertini. Se si pensa che votando di fatto contro il senatore Albertini, mettendolo nelle mani, per così dire del braccio secolare in un'ottica di severità populista, si sta facendo giustizia, vorrei dire che si sta facendo esattamente il contrario, perché Albertini si è schierato, ha messo la sua faccia, ha rischiato e vediamo che sta rischiando di suo per evitare il malaffare, per evitare che una pubblica amministrazione ricevesse un danno erariale di centinaia di milioni. Si è opposto con tutti i mezzi a sua disposizione come dicevo - e si è opposto anche con quattro interrogazioni (uno degli strumenti tipici dell'attività di un parlamentare) presentate in qualità di senatore. Pertanto, se noi votiamo riconoscendo l'incompetenza del Senato, come la maggioranza della Giunta delle elezioni propone di fare, diciamo che un senatore deve stare bene attento nel redigere le interrogazioni parlamentari con cui denuncia il malaffare, con cui denuncia il danno arrecato allo Stato e se già lo aveva fatto in precedenza in altra veste rischia comunque di pagare pesantemente le conseguenze del suo coraggio, del suo senso del dovere nel difendere l'interesse dei contribuenti e, dunque, dello Stato. Per quanto concerne ancora più specificamente la competenza riguardante il Parlamento europeo, va detto che l'ex articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi - brutta parola che andrebbe tradotta meglio, data l'evoluzione che ha avuto la nostra lingua - e le immunità delle Comunità europee prevede che restino salve le guarentigie che il Parlamento ha per la legge nazionale. Nel nostro caso, l'articolo 68 della Costituzione vale anche per i parlamentari europei. Non è perché uno è eletto al Parlamento di Bruxelles e Strasburgo che perde tali diritti; tra l'altro, più che di diritti suoi, si tratta dei diritti dei cittadini ad avere dei parlamentari che possano difendere realmente i loro interessi senza temere chiunque possa agire contro di loro. La Corte di cassazione, con sentenza n. 35523 del 25 settembre 2007 (quindi neanche recente), ha stabilito che a tutelare l'attività del parlamentare europeo non è solo quanto previsto dall'ex articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi del parlamentare europeo, ma anche l'articolo 68 della Costituzione. Pertanto il senatore Albertini, per le sue attività (a mio modesto parere meritorie e sulle quali sarebbe molto, ma molto interessante entrare nel merito, anche perché si legano a fatti molto attuali; ma dobbiamo attenerci all'argomento di cui ci stiamo occupando), ha diritto due volte a una deliberazione del Senato che dica che sta agendo in quanto senatore e che si tratta di denunce e di argomenti sui quali ci sono suoi precisi, specifici e molto dettagliati atti compiuti da senatore, non soltanto perché adesso Gabriele Albertini è senatore, ma perché già da parlamentare europeo aveva diritto alle tutele di cui all'articolo 68. Senato della Repubblica Pag. 235 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Pertanto, il fatto che il Parlamento europeo abbia dichiarato di non riconoscere l'insindacabilità, con una decisione che peraltro potrebbe anche essere modificata, non vuol dire che non si debba individuare un organo che la decida; e quest'organo è palesemente il Senato, e possiamo farlo per analogia rispetto a quanto previsto, ad esempio, per gli ex Ministri per determinate procedure, perché Albertini è un senatore (se oggi fosse deputato, spetterebbe alla Camera), se anche non avesse fatto interrogazioni in quanto senatore. Ma io preferisco attenermi a quanto lui ha denunciato con le sue interrogazioni. Per tali ragioni, Forza Italia voterà contro la proposta della Giunta in quanto riteniamo che ci sia una competenza del Senato. Più nello specifico, più nel merito, crediamo che si stia parlando di un parlamentare che ritiene di difendere gli interessi del proprio Paese. In questo caso si tratta di interessi certificati da perizie di tribunale, ossia interessi del nostro Paese a che manovre poco chiare compiute da certi amministratori locali con certi imprenditori non deprivino il Paese di centinaia di milioni di euro. Ebbene, riteniamo che chi si impegna su queste cose da senatore abbia diritto a non essere perseguito, in quanto si tratta di attività, a mio parere meritoria, ma comunque di svolgimento di atti inerenti alla sua funzione parlamentare. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD). GAETTI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). PAGLIARI (PD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. PAGLIARI (PD). Signor Presidente, desidero comunicare alla Presidenza di aver commesso un errore nella votazione e che il mio voto, quindi, è favorevole. DI GIACOMO (NCD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. DI GIACOMO (NCD). Signor Presidente, anch'io ho sbagliato e, quindi, comunico che il mio voto è contrario. PRESIDENTE. Tutti i senatori che desiderano segnalare di aver commesso un errore nel corso della precedente votazione, sono autorizzati a comunicarlo agli Uffici. Discussione del documento: (Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 11,02) Approvazione della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente Senato della Repubblica Pag. 236 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR - n. 13877/2013 RG GIP)». La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, il 15 e il 29 dicembre 2010. Chiedo al relatore, senatore Buccarella, se intende intervenire. BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la vicenda che ci interessa prende le mosse da una richiesta del gip del tribunale di Palermo in merito alla utilizzazione di intercettazioni del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale per corruzione che vede il Papania fra gli indagati. La richiesta investe una telefonata del 13 giugno 2010 e una serie di sms che vanno dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010. L'utenza intercettata era intestata ad una società che si occupa di rifiuti e in uso a tale signor Orazio Colimberti. La corruzione consisterebbe in assunzioni in cambio di certificazioni di regolarità degli appalti e dei servizi che invece sarebbero irregolari. Papania è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 ottobre 2011 con decorrenza 10 settembre 2011. Va, però, segnalato che... (Brusio). PRESIDENTE. Colleghi, per favore consentite al senatore Buccarella di svolgere la relazione. BUCCARELLA, relatore. Come dicevo, la richiesta del pubblico ministro era più ampia di quella presa in esame dalla Giunta ma il giudice per le indagini preliminari ha già ridotto il «pacchetto» delle intercettazioni utilizzabili a quelle avvenute prima del 3 gennaio 2011, limitando la richiesta sul presupposto che, in quella data, il signor Papania era già stato individuato come senatore della Repubblica e, pertanto, le intercettazioni successive al 3 gennaio 2011 non sarebbero più «casuali». Infatti, la richiesta originaria del pubblico ministero riguardava tre decreti ricadenti in un arco temporale di quasi due anni, cioè dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, relativi a 13 conversazioni telefoniche e ad un totale di 68 serie di comunicazioni sms. Il senatore Papania ha fatto pervenire una prima memoria difensiva in Giunta dove, oltre a configurare un fumus persecutionis, assume che, già in data 7 luglio 2010, gli investigatori avrebbero individuato la qualifica soggettiva del parlamentare. Lo stesso Papania, però, in merito alla richiesta di proroga delle intercettazioni del 7 luglio 2010, rileva una assoluta genericità dell'ipotesi accusatoria. Ebbene, proprio questa affermazione comporta come logica conseguenza che il quadro accusatorio non è di per sé idoneo a configurare quel mutamento dell'atto di indagine necessario a viziare l'utilizzo delle intercettazioni. In pratica, non c'è il mutamento dell'obiettivo dell'indagine che resta ancora tale Colimberti Orazio. Conseguentemente diventa superflua qualunque valutazione sul fumus persecutionis, atteso il carattere ancora casuale delle intercettazioni. In una successiva memoria, l'ex senatore Papania sostiene che già dal 13 giugno 2010 lo stesso era stato individuato come deus ex machina dell'episodio corruttivo. Queste circostanze, però, sono contenute in una informativa dei Carabinieri del 9 settembre 2011, quindi successiva alla data del 3 gennaio 2011 fissata dal gip. Lamentava inoltre il Papania che in una telefonata del 28 novembre 2010 si individuava il Papania come politico italiano del Partito Democratico e senatore della Repubblica il cui factotum è implicato in diverso procedimento relativo a reati mafiosi. In relazione a tali rilievi, si precisa che tale nota dei Carabinieri è pervenuta in Procura solo il 13 dicembre 2010, come emerge dal timbro di avvenuta ricezione. Senato della Repubblica Pag. 237 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Dopo questa sintesi della vicenda, veniamo alle determinazioni della Giunta. Nella seduta del 18 novembre 2014, la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta, formulata in via principale dal relatore, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le comunicazioni oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta del relatore si basava sul rilievo che il mutamento di direzione dell'atto di indagine non era, nel caso di specie, comprovato da alcun elemento sicuro ed indubbio. Tuttavia, nel caso in questione il riferimento ad un soggetto, definito come factotum del senatore Papania (era sostanzialmente il cassiere di un boss della mafia, Melodia), e la specifica indicazione nella sintesi elaborata dai Carabinieri della circostanza del coinvolgimento di tale soggetto in un procedimento penale (sia pure diverso) ha fatto sorgere il dubbio - si ribadisce, non comprovato in alcun modo dagli elementi addotti e dagli elementi emergenti dall'analisi dei fascicoli - che la direzione delle indagini sia ad un certo punto mutata (o avrebbe dovuto mutare), con conseguente coinvolgimento nelle attenzioni investigative degli organi inquirenti anche del senatore Papania. In ossequio al principio costituzionalmente rilevante del favor rei, il fumus mutationis (ossia la concreta possibilità nel caso di specie di un intervenuto mutamento della direzione degli atti di indagine, quand'anche non comprovato in modo indubbio) ha indotto la Giunta a scegliere di limitare l'autorizzazione alle sole comunicazioni anteriori rispetto alla data dell'intercettazione in questione (l'ultima delle quali risalente al giorno 26 novembre 2010), con conseguente esclusione di tutte le comunicazioni successive a tale data (la prima delle quali risale al 6 dicembre 2010). Va precisato che la Giunta, sempre in ossequio ad un approccio rigorosamente garantistico, ha rigettato anche la seconda proposta, formulata dal relatore in via subordinata, di limitare l'autorizzazione, escludendo le sole intercettazioni successive al 13 dicembre 2010, data in cui, come già detto, la nota dei Carabinieri del 10 dicembre 2010 è pervenuta agli uffici del pubblico ministero, come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento. È stata quindi accolta dalla Giunta la terza proposta, formulata in via ulteriormente subordinata dal relatore, volta a considerare come data di discrimine il 28 novembre 2010. Si è considerato infatti che, pur spettando al pubblico ministero la direzione delle indagini, alla Polizia giudiziaria spettano comunque funzioni investigative, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale, svolte di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Alla luce di tali circostanze si è quindi considerato configurabile il fumus mutationis fin dal giorno della telefonata in questione (ossia il 28 novembre 2010), sia per le consapevolezze investigative che la Polizia giudiziaria poteva avere a partire da tale data, sia per le possibili interlocuzioni informali della Polizia giudiziaria stessa con il pubblico ministero (possibili, in astratto, anche anteriormente alla formale comunicazione scritta dei Carabinieri del 10 dicembre 2010, pervenuta il 13 dicembre 2010). Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'onorevole Papania, senatore all'epoca dei fatti, di cui al Documento IV, n. 7, per le sole intercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, 15 e 29 dicembre 2010. FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, come rileva dalla relazione appena svolta dal senatore Buccarella, in seno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbiamo votato su tre proposte formulate dal relatore (erano state formulate anche altre due proposte, una a mia firma e un'altra a firma del senatore Cucca). A strettissima maggioranza è stata approvata la terza proposta formulata dal relatore: utilizzo l'espressione «a strettissima maggioranza» per cercare di rappresentare all'Aula in maniera eufemistica la particolarità della votazione che, nel rispetto dell'usuale letteratura dei resoconti, viene riportata Senato della Repubblica Pag. 238 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 come votazione a maggioranza. Il discrimine del ragionamento svolto in Giunta - e che oggi si riproporrà durante la discussione sulla proposta del relatore - riguarda il momento in cui, prima da parte del magistrato e poi autonomamente da parte della Giunta, si valuta la mutata direzione di indagine. Le proposte formulate in Giunta erano molte e ritengo che, come rileva lo stesso resoconto, sia insorta una certa confusione tra la proposta del senatore Cucca e l'ultima delle proposte del senatore Buccarella: mentre infatti la proposta del senatore Buccarella prevedeva l'autorizzazione per le comunicazioni intercettate fino alla data del 30 novembre 2010, quella del senatore Cucca, com'è attentamente riportato nel resoconto, faceva riferimento al mese di ottobre 2010, senza precisare la data. Questo ha portato probabilmente a procedere ad una veloce votazione. Per questo motivo e perché sul discrimine temporale rispetto alla mutata direzione di indagine possa esserci un ulteriore approfondimento, propongo all'Aula che la domanda di autorizzazione della quale stiamo trattando venga rinviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per un'ulteriore valutazione. BUCCARELLA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla richiesta di rinvio, perché credo che la problematica sottesa al ragionamento del senatore Ferrara sia stata ampiamente sviscerata nell'ambito dei lavori svolti in Giunta. Insisto dunque affinché l'Assemblea si pronunci sulla proposta deliberata a maggioranza dalla Giunta. ALICATA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere parere favorevole alla proposta formulata dal senatore Ferrara. CUCCA (PD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CUCCA (PD). Signor Presidente, condivido anch'io le motivazioni che sono state portate all'attenzione dell'Aula da parte del senatore Ferrara. Il motivo di questo mio ragionamento sta nel fatto che nel provvedimento di richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni si fa menzione espressa del fatto che, fin dai primi giorni del mese di novembre, gli organi inquirenti in effetti erano a conoscenza della carica rivestita dal senatore Papania. Credo che, quindi, sia effettivamente utile un ulteriore approfondimento in Commissione. In questo senso riteniamo che si possa accogliere la proposta di rinvio. MANCUSO (NCD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MANCUSO (NCD). Signor Presidente, anche noi del Nuovo Centrodestra siamo favorevoli alla proposta del senatore Ferrara. PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del documento IV, n. 7, avanzata dal senatore Ferrara Mario. È approvata. GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova. PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. È approvata. Discussione e approvazione del disegno di legge: Senato della Repubblica Pag. 239 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 (1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,18) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1642, già approvato dalla Camera dei deputati. (Commenti del senatore Buccarella all'indirizzo del Gruppo PD). Senatore Buccarella, la prego di calmarsi. Siamo passati ad un altro punto. I relatori, senatori D'Ascola e Moscardelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola. D'ASCOLA, relatore. Signori senatori e senatrici, intervengo per la parte concernente il delitto di autoriciclaggio, lasciando al senatore Moscardelli l'illustrazione concernente la parte relativa al tema più complesso del rientro dei capitali dall'estero. La norma è organizzata secondo questo schema: vi è una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti. La delimitazione è oggettiva in quanto queste condotte devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative. Questa delimitazione non è funzionale a determinare una sorta di riduzione ingiustificata del campo di applicazione della legge penale, ma risponde a esigenze avvertite che si riflettono soprattutto nel rischio di una duplicazione della punibilità. Noi non dobbiamo dimenticare, allorquando parliamo di autoriciclaggio, che si tratta di punire in sede di autoriciclaggio condotte che sono già punite con riferimento al cosiddetto delitto a monte. Pertanto, nel prevedere questa norma penale incriminatrice era necessario selezionare condotte che si staccassero sia dal punto di vista strutturale oggettivo sia dal punto di vista temporale delle condotte a monte, per evitare quello che altrimenti sarebbe stato un inammissibile fenomeno di ne bis in idem, nel senso che si sarebbe punita due volte una condotta ad altro titolo già punita. Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 11,20) (Segue D'ASCOLA, relatore). Peraltro, occorreva eliminare il rischio di trattamenti sanzionatori irragionevoli data una circostanza che va sottolineata, ossia quella costituita dalle asimmetrie sanzionatorie che potevano caratterizzare il delitto a monte rispetto al delitto a valle. Data la cospicua punibilità prevista per il delitto di autoriciclaggio non si poteva non considerare la circostanza che il delitto a monte era, perlomeno dal punto di vista astratto, punibile in taluni casi con pene nettamente inferiori rispetto al cosiddetto delitto a valle, ossia al delitto di autoriciclaggio. Questa delimitazione ha quindi un significato per l'appunto funzionale ad evitare trattamenti sanzionatori irragionevoli e quel ne bis in idem che avrebbe condotto il Parlamento a punire due volte lo stesso fatto. Con questa precisazione, trova giustificazione analoga quella clausola che compare nel testo del delitto di autoriciclaggio secondo il quale le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono avvenire anche con modalità di ostacolo quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività. Mi piace, in conclusione, sottolineare come il delitto di autoriciclaggio si caratterizzi anche per una norma definitoria che stabilisce in quali casi si può ritenere esistente una condotta siffatta e in quali altri tale condotta non può essere ritenuta sussistente, nel senso che il godimento e l'uso assolutamente ed esclusivamente personali - quindi quelle condotte che si pongono a ridosso e, in un certo senso, si sovrappongono alle condotte del delitto presupposto - non costituiscono autoriciclaggio. Con queste, mi auguro, sintetiche premesse mi riporto per il resto al testo, certamente più ampio, della relazione. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli. MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la procedura in esame consente di far riemergere in Italia somme e capitali detenuti all'estero e si iscrive nel quadro delle linee emerse Senato della Repubblica Pag. 240 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 dalla Commissione Greco e delle linee guida dell'OCSE. Va chiarito che si tratta non di un condono, ma di una procedura che è nominativa e che prevede la completa dichiarazione di tutte le attività e le somme, rispetto alla quale vi è una responsabilità penale molto chiara e pesante in caso di dichiarazioni false, nonché una collaborazione completa con l'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'emersione che avvenga tramite questa procedura comporterà il pagamento di tutte le imposte dovute, senza sconti. Con il disegno di legge in esame si agisce per invogliare ad utilizzare una procedura trasparente (non è consentito in nessun momento l'anonimato), che permette di far emergere nell'ambito della legalità l'intero volume delle liquidità. Peraltro, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio e con le implicazioni e gli aspetti sottolineati dal senatore D'Ascola, si tratta di una procedura che rappresenta un passaggio con cui si disincentiva il perseverare in condizioni di illegalità, dal momento che tali condizioni in futuro saranno colpite dall'ordinamento in maniera molto puntuale e pesante. La procedura prevista nel disegno di legge attiene a violazioni fino al 30 settembre 2014 e potrà essere utilizzata fino al 30 settembre 2015. È vero che, per quanto riguarda tale procedura, nel corso della discussione sono emerse alcune criticità, in parte sottolineate con emendamenti. Tuttavia si tratta di elementi parziali, che non inficiano la validità del provvedimento; per cui l'atteggiamento dei relatori è stato quello di far valere l'opportunità di approvare il provvedimento stesso entro il 31 dicembre. Essendo quello attuale un momento di particolare affollamento dei lavori parlamentari, con la sessione di bilancio e quindi l'esame del disegno di legge di stabilità, è opportuno approvare il testo così come è pervenuto dalla Camera. Per questo motivo ieri in Commissione sono stati respinti tutti gli emendamenti, sebbene nel corso del confronto siano emerse disponibilità a valutare in futuro eventuali situazioni. Nella sostanza il provvedimento rimane integro, valido ed efficace; quindi possiamo rassicurare sulla stabilità delle norme. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà. RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge sul rientro volontario dei capitali è una necessità e l'ordinamento penale italiano ha un disperato bisogno di introdurre la norma sull'autoriciclaggio. In base ad accordi internazionali, molte banche svizzere hanno deciso di rendere pubblici i nomi dei clienti e quindi rinunzieranno all'anonimato. Questo apre l'opportunità per una specie di transazione con i contribuenti italiani che sinora hanno fatto i furbi. Il presidente del Consiglio Renzi proprio pochi giorni fa ha detto che è finito il tempo dei furbi. Era ora. I furbetti riportano i soldi in Italia con nomi e causali e pagano le imposte dovute, in quanto non c'è sconto sulla somma dovuta a titolo tributario: non pagano per intero le sanzioni tributarie ed ottengono uno scudo solo sul piano penale (non si applicano i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000). Lo Stato però incassa una cifra stimabile in una forchetta tra due e quattro miliardi di euro, che saranno molto utili in questa fase difficile. Con l'occasione, si introduce l'autoriciclaggio come nuova figura di reato. Sarebbe il reato di chi, avendo commesso un reato che produce profitto, non dà ad altri quei soldi affinché questi li nascondano, reinvestendoli o mischiandoli con altri danari, ma fa da sé quelle operazioni. Oggi la condotta dell'autore del reato cosiddetto presupposto (quello che produce il profitto illecito) non è punibile. Ripeto: è punibile solo quella del terzo, che si chiama appunto riciclaggio, anche se è poco applicata, come hanno dichiarato di recente anche Francesco Greco e Raffaele Cantone. Il GAFI, il principale organismo internazionale in materia di lotta al riciclaggio, aveva espresso la necessità che in Italia si introducesse la norma sull'autoriciclaggio già nel 2006 e, considerato che nei primi mesi del 2015 il nostro Paese sarà oggetto di una nuova valutazione, diventa indispensabile colmare questa lacuna. Del resto, l'autoriciclaggio esiste in tutta Europa, negli Stati Uniti e perfino nel codice penale della Città del Vaticano. Senato della Repubblica Pag. 241 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il reato di riciclaggio - introdotto nel 1978 e poi modificato varie volte, da ultimo nel 1993 - fu introdotto perché il reato di ricettazione non era sufficiente a reprimere le condotte di chi voleva lavare i soldi sporchi nell'economia legale. Oggi però le cose sono cambiate. Non siamo più in grado di distinguere l'economia cosiddetta pulita da quella cosiddetta sporca. Non ci sono i criminali da un lato e dall'altro i professionisti e i banchieri, che hanno apparenze pulite, ma che, pecore nere in un gregge di persone oneste, sono disposte a ripulire i soldi in operazioni lecite. Oggi moltissimi operatori hanno una doppia faccia e c'è una vasta area grigia, dove il danaro nasce anche in forme lecite ma viene portato illecitamente in Svizzera o in altri paradisi fiscali e poi torna come investimento, unito e mischiato a ricchezze di provenienza illecita. Spesso poi abbiamo il percorso inverso: dall'economia pulita i quattrini se ne vanno nei citati conti alle Cayman e costituiscono provviste dell'evasione fiscale, cioè dell'economia nera. Sicché non ha più senso limitare l'incriminazione del riciclaggio a chi non ha commesso o concorso nel reato presupposto. L'attività di occultamento e confusione del danaro - che è un bene fungibile per eccellenza - la fa molto spesso il corruttore, l'evasore, il mafioso. C'è chi sostiene che questo sia un reato contro il patrimonio mentre io credo sia una fattispecie plurioffensiva, perché consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Infatti, chi autoricicla, con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche. Vi sono degli aspetti tecnici che hanno lasciato insoddisfatti i magistrati e che forse rendono la nuova figura di autoriciclaggio non particolarmente efficace contro l'evasione fiscale e contro chi usa i soldi di provenienza illecita per farsi direttamente la macchina e la villa, senza operazioni complesse, volte a mascherare il percorso dei soldi. Resta che la villa e la macchina dei mafiosi è comunque confiscata, anche se non costituisce in sé un nuovo reato. Associare rientro dei capitali e autoriciclaggio è importante perché è un deterrente per chi esita a far rientrare i soldi dall'estero. Oggi è esente da quel reato, domani non più. A favore di questa novità legislativa alla Camera sono stati PD, Scelta Civica e Nuovo Centrodestra. Ringrazio in questa sede il ministro Padoan e il vice ministro Casero, che si sono mostrati molto favorevoli e che hanno sostenuto con forza questo provvedimento. Ho anche preso atto del lodevole sforzo dei deputati Sanga e Causi, che hanno fatto un lavoro splendido, insieme alla collega Ferranti e a Civati, Mattiello e altri. Quindi, oggi discutiamo il testo approvato alla Camera il 16 ottobre. Colleghi, qui in Senato speriamo di fare presto, per far entrare quei soldi nelle coperture della legge di stabilità. Non voglio ripetere quel che ho già sostenuto nelle Commissioni riunite. Un appello particolare voglio rivolgere a quei Gruppi che alla Camera hanno votato contro. Vi prego di ripensarci: troviamo una convergenza almeno sulla lotta alla mafia e all'evasione fiscale! Si poteva fare di più, si poteva essere più resistenti verso le pressioni di chi vuol continuare con gli stessi giochini di prima. Ma questo è un bell'intralcio a chi vuol continuare a valicare avanti e indietro quel labile confine tra economia lecita e traffici criminali. Sinceramente mi sono stancata dei cavilli: approviamo questa legge che consente di reprimere condotte criminali gravi che ostacolano l'amministrazione della giustizia e che le persone perbene di questo Paese aspettano da troppo tempo. (Applausi dal Gruppo PD). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sciascia. Ne ha facoltà. SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento è di grande rilevanza in quanto consentirà ai contribuenti che non abbiano correttamente adempiuto ai propri obblighi fiscali di rettificare e sanare le proprie posizioni. La procedura di collaborazione volontaria consentirà sia ai contribuenti, persone fisiche, che alle persone giuridiche, siano esse società di persone o di capitali, di dichiarare ora, ex novo, beni e attività detenute illegittimamente all'estero ovvero - ed è un aspetto importante - di dichiarare beni e attività detenuti in Italia e mai assoggettati ivi Senato della Repubblica Pag. 242 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 a tassazione per omessa o infedele dichiarazione sia ai fini delle imposte dirette che di parte di quelle indirette. È un provvedimento estremamente complesso sotto il profilo tecnico, scritto in perfetto burocratese. Mi limiterò qui ad alcuni rilievi principalmente sulla materia che più mi è congeniale. Una sola breve notazione sull'articolo 3 che, come vi è noto, istituisce ex novo il reato di autoriciclaggio. Non contesto punto la norma in questione, testo peraltro migliorabile nonché norma già in essere e in vigore in molti Paesi europei soprattutto allo scopo di combattere l'uso di denaro proveniente da reati commessi dalla criminalità, soprattutto quella più pericolosa, vale a dire quella organizzata. Il problema è l'impatto psicologico che l'articolo 3 apporta al provvedimento, un impatto a mio avviso negativo. È un bastone troppo rilevante rispetto alla carota proposta. Ben si poteva introdurre il reato di autoriciclaggio in uno dei provvedimenti già all'esame della Commissione giustizia. Il provvedimento per attività e beni detenuti in Paesi black list, prima tra tutti la Svizzera ove, secondo stime più che attendibili, si troverebbe l'85 per cento dell'intero ammontare delle disponibilità estere non dichiarate dai nostri concittadini, è eccessivamente oneroso. Tenuto conto del raddoppio dei tempi di accertamento per i Paesi black list, anche per l'ipotesi di infedele o fraudolenta dichiarazione, ad esempio, di 1.000 euro trasferiti nel 2005 - per i quali oggi è ancora possibile l'accertamento, sempre in virtù della disposizione che prevede il raddoppio dei termini e delle sanzioni per utilità, beni o altro, trasferiti in Paesi black list - si avrà un'imposta IRPEF di 675 euro, quindi non vi è nessuna diminuzione dell'aliquota, perché l'imposta è stata calcolata con l'aliquota massima più o meno del 45 per cento, tenendo presente il 43 per cento come aliquota massima per i redditi più alti e il 2 per cento tra addizionali regionali e comunali, con sanzioni pari a circa 300 euro, calcolate al minimo, per un totale quindi di euro 1.059, superiore alla somma originariamente trasferita. A questo punto bisogna fare un discorso: se l'impatto che si voleva da questo provvedimento era quello di trasferire non solo denari, visto che nel provvedimento non è necessario trasferire fisicamente il denaro dal Paese estero in Italia per il cosiddetto rimpatrio giuridico, ma attrarre a tassazione queste somme all'estero, ben si poteva optare per un'aliquota forfetaria che potrei indicare dal 30 al 35 per cento, tenendo anche conto che per l'ultimo, o penultimo, rientro di capitali deliberato in Europa da parte della Germania, è stata applicata un'aliquota forfetaria del 26,375 per cento. Nessuna indicazione, poi, sulla possibilità di dedurre le imposte pagate all'estero e ovviamente risultanti da idonea e incontrovertibile documentazione. Tutte le convenzioni prevedono il divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito e il disconoscere il carico legittimo operato dallo Stato estero, ad esempio sui proventi conseguiti e soggetti all'euroritenuta, costituisce una sicura doppia esposizione. Vero è che l'articolo 165, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente l'indeducibilità delle imposte ove esse non siano state pagate ovvero non sia stata presentata la dichiarazione; ma la dichiarazione che viene presentata ora per allora costituisce sicuramente un rimedio efficace, che tiene luogo dell'originaria dichiarazione, per cui non si capisce per quale motivo si debba assoggettare il reddito ad una doppia tassazione. Ancora, per quanto riguarda i Paesi black list - prima la Svizzera - sono raddoppiati non solo i termini per l'accertamento, ma anche le sanzioni per le sole imposte sui redditi. Tale raddoppio, anche in termini di accertamento, viene eliminato, ex articolo 5-quinquies, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 227 del 1990, come indicato dall'articolo 1 del provvedimento, a condizione, tra l'altro, che entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento lo Stato estero sottoscriva con l'Italia un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni. Tenendo conto che la penalità per omessa dichiarazione può arrivare a quasi il 100 cento per cento, è facile intendere che questo è un punto cruciale per il rientro dei capitali dai Paesi black list, siccome è ancorato a un fatto indipendente dalla volontà del contribuente, e che allo stato attuale non potrà avere certezza del carico di imposta e sanzioni a lui incombenti, se non dopo aver dato corso alla procedura. Altra questione di rilevante importanza è la norma che prevede la nullità della dichiarazione, con Senato della Repubblica Pag. 243 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 penalità aggiuntive, in ipotesi di dichiarazioni (articolo 5-septies) non veritiere. Ma quid iuris, se la documentazione prodotta dall'intermediario sia errata o incompleta, non certo per dolo o colpa grave, e il contribuente abbia già assolto tutti i suoi obblighi? È opportuno disciplinare con apposita disposizione questo caso e quindi chiarire se si avrà, come sembra, la decadenza dalla procedura o essa potrà essere integrata. Mi avvio a concludere. Da ultimo, come anche rilevato in altre parti, ho presentato alcuni emendamenti, di natura estremamente tecnica e, a mio modesto avviso, migliorativi del testo per la parte fiscale. La risposta del Governo in occasione dell'esame in Commissione è stata che il testo deve essere approvato così come arrivato dalla Camera, senza le modifiche che sono o saranno da apportare (ad esempio, sull'esclusione, incomprensibile, dell'imposta di successione e donazione dal novero delle imposte per cui è consentito il cosiddetto ravvedimento superoperoso). Non riesco a comprendere questa fretta, anche perché comunque i contribuenti, visto quello che ho detto prima sul raddoppio dei termini, dovranno in ogni caso aspettare sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Per cui la condizione inderogabile mi sembra che non debba essere sancita. Il provvedimento, per quello che può essere di mio interesse, deve essere sicuramente migliorato, ma comunque non è negativo: probabilmente potrebbe essere l'ultima chance data ai contribuenti che non hanno perfettamente adempiuto. Tuttavia ancorarlo ad una disposizione così pesante, che espone ancora i contribuenti alle frecce penali, non mi sembra del tutto del luogo. (Applausi dal Gruppo FIPdL XVII). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà. ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul rientro dei capitali e sull'autoriciclaggio approda finalmente al nostro esame in Assemblea dopo un percorso faticoso e forse troppo lungo. La volontà politica di completare questo itinerario doveva manifestarsi prima e meglio. Non voglio fare facili riferimenti e sollecitare consensi a poco prezzo in chi ci ascolta. Nell'inchiesta di Roma, la cosiddetta Mafia Capitale, se i magistrati avessero potuto disporre anche della fattispecie dell'autoriciclaggio, che questo provvedimento introduce, avrebbero potuto contestare questo reato e incastrare questi delinquenti. Che cos'è l'autoriciclaggio? È il fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato che genera profitti, reinveste o riutilizza quei profitti in modo da nasconderne l'origine illecita. Nel nostro codice penale oggi esiste il riciclaggio, che però non si applica a colui che ha commesso o ha concorso a commettere il reato, base da cui proviene il profitto illecito. Esiste anche l'aggravante del reimpiego dei profitti nel comma 6 dell'articolo 416-bis del codice penale, ma si tratta di un aggravante e non di un reato autonomo, che si possa contestare a prescindere dalla prova della sussistenza dell'associazione mafiosa. Nella nostra legislazione esiste anche la cosiddetta intestazione fittizia, di cui all'articolo 12quinquies della legge n. 306 del 1992, ma questa fattispecie è molto ristretta, perché si riferisce solo ai beni che hanno una formale registrazione. Invece, per rafforzare il contrasto alle mafie occorre lo strumento dell'autoriciclaggio, che consente di punire, a titolo autonomo, condotte di reintroduzione nel ciclo economico di ricchezze di provenienza illecita, ma consente anche di punire l'occultamento di ricchezze lecite che però vengono sottratte al fisco e mischiate a denari di provenienza incerta, a prescindere dall'accertamento che l'autore di questi fatti abbia commesso o concorso a commettere i reati di base. Poter punire a titolo autonomo questi fatti significa, nella pratica investigativa, contare su termini di prescrizione più lunghi e su pene più alte, che consentano di mantenere in prigione per più tempo mafiosi, corrotti, spacciatori di droga e quant'altro. Da certa parte della magistratura si sottolinea che si poteva fare di più e di meglio; sono d'accordo, ma in Parlamento si devono fare compromessi, specialmente quando non ci sono maggioranze chiare. Voglio anche dire, dalla mia esperienza nelle amministrazioni locali della Liguria, che dare una concreta mano nella lotta alla 'ndrangheta non è cosa da poco anche se, forse, sull'evasione fiscale questo disegno di legge non fa così tanto. Personalmente, spero che questo disegno di legge passi così Senato della Repubblica Pag. 244 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 com'è, presto e bene. (Applausi dal Gruppo PD). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà. MORRA (M5S). Signora Presidente, intanto vorrei sottolineare che ci si trova di fronte a un provvedimento da tanti, e soprattutto da ampi settori della magistratura, invocato, un provvedimento che fa ritornare alla memoria lo scudo fiscale, che ha sollevato tante e tante polemiche, soprattutto per la mancata partecipazione al voto di alcuni che potevano impedire quell'infamia. Io sono dell'avviso, come tutto il Movimento, che certe sanzioni di natura penale non possano e non debbano essere condonate. Io ho sentito parlare, da parte di chi mi ha preceduto, di uno scudo penale che è stato concesso a chi farà rientrare questi capitali: magari, in tempi veloci, perché comunque c'è la necessità di fornire, entro l'approvazione della legge di stabilità, capitali che debbono rientrare nell'economia lecita. Domando, però, a tutti quanti noi: se questi capitali che oggi vengono tanto desiderati e tanto invocati sono di provenienza illecita, noi non facciamo, come al solito, l'operazione tipicamente italiana di rilegittimare soggetti che dovremmo, al contrario, penalizzare? Poc'anzi, la senatrice Albano faceva riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'amministrazione comunale capitolina e, in particolare, l'intero Consiglio comunale della città di Roma. Se i magistrati, che hanno avuto la capacità e la caparbietà di far venire fuori queste schifezze mi si consenta il termine - avessero avuto la possibilità di combattere contro la malavita organizzata che si è infiltrata nella politica avendo anche a disposizione ciò che viene innovato con l'articolo 3, cioè la fattispecie del reato di autoriciclaggio, oggi potrebbero chiedere pene decisamente più severe per chi si macchia di comportamenti che, come ha detto la senatrice Ricchiuti, non sono semplicemente volti a danneggiare il patrimonio ma sono plurioffensivi. Chi sottrae infatti al fisco del proprio Paese capitali che debbono essere concessi allo stesso, esattamente come impone la legislazione statunitense, viene meno al patto fondativo su cui si regge lo stare insieme. Dobbiamo metterci in testa che tutti quelli che si macchiano, non per logica di sopravvivenza ma per logiche di puro profitto egoistico, di comportamenti gravissimi (come, appunto, l'evasione fiscale) vanno perseguiti e penalizzati in maniera esemplare. Questo provvedimento che introduce l'autoriciclaggio lo fa però concedendo a chi si ravvede operosamente una sorta di tutela che, francamente dal nostro punto di vista, non può essere accettata. Ciò sorregge la nostra posizione e fa sì che noi si abbia un atteggiamento di accoglimento nei confronti di una norma che aspettiamo dal 2007, perché è dal 2007 che ci viene richiesta da organismi che a livello internazionale promuovono la lotta all'autoriciclaggio, ma al tempo stesso di straordinaria freddezza perché, come al solito, non si punisce mai chi deve essere punito e alla fine, per salvare capra e cavoli, si va ad inasprire la fiscalità generale - guarda caso - su chi non può evadere anche volendolo. Anche di questo dovrete rispondere. (Applausi dal Gruppo M5S). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà. GINETTI (PD). Signora Presidente, il disegno di legge n. 1642 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti nella lotta all'evasione fiscale e dota il nostro ordinamento di un nuovo strumento di contrasto ad uno dei principali detrattori dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema Paese, ovvero l'economia illegale. L'autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione nei suoi diversi modi di manifestarsi, la criminalità economica rappresentano una grave minaccia alla preminenza del diritto, alla democrazia, all'equità e alla giustizia sociale; sottrae allo Stato importanti risorse in entrata da destinare alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali e le disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano nella legalità, condizionando la competitività e l'economia pulita. Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica, cosi come indicato nelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite per l'analisi del fenomeno, pongono come principi fondamentali nel contrasto all'evasione fiscale e all'economia illegale, la trasparenza contabile Senato della Repubblica Pag. 245 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 e la trasparenza dei flussi finanziari (come nel caso della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa e la convenzione dell'OCSE contro la corruzione), nella consapevolezza che la realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una rappresentazione contabile falsa, fittizia, tale da falsificarne il compimento. In tale direzione l'articolo 1 del disegno di legge disciplina la procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale, attivabile entro settembre 2015. Si tratta pertanto di un importante passo in avanti verso la trasparenza e lo scambio efficace di informazioni e dati tra Paesi, che dovrà essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da un ineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base fiscale tra i Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo 3, oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per gli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, introduce una significativa modifica del codice con l'inserimento della nuova fattispecie di autoriciclaggio, su cui si era spesso riflettuto in passato sulla base dell'evoluzione stessa del fenomeno criminale. In particolare, infatti, veniva osservato che le attuali fattispecie di riciclaggio e impiego (ex articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) sono il prodotto del dibattito degli anni Ottanta, quando la comunità internazionale sentì l'esigenza di contrastare l'immissione nell'economia di capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli assetti democratici ed economici dei diversi Paesi. A partire dagli anni Novanta un ruolo centrale fu poi assunto dalle attività finanziarie per ripulire il cosiddetto denaro clandestino, utile per operazioni quali corruzione e market abuse. Nel nostro sistema, il processo di privatizzazione del diritto societario e la non effettività della punibilità delle condotte di false comunicazioni sociali o infedeltà patrimoniale hanno depotenziato la perseguibilità di tali reati. Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalle Commissioni riunite 2a e 6a, era da considerarsi ormai indifferibile l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio, per l'identificazione della provenienza dei proventi illeciti da reati presupposto, tra cui anche l'evasione fiscale. Rimane esclusa da tale fattispecie la punibilità del mero autoimpiego, mentre la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque professionale, mentre è prevista una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l'individuazione dei proventi del delitto. Nella vigente disciplina, ricordo che la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle condotte sopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di privilegio dell'impunità per l'autore del delitto presupposto. Vanno sottolineate tuttavia le oggettive difficoltà, come già evidenziato da alcuni colleghi, di accertamento processuale riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e nella corretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del principio ne bis in idem. In particolare, l'Unità di informazione finanziaria attiva presso la Banca d'Italia, nel confermare la necessità d'introdurre l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi di capitali detenuti illegalmente all'estero, stima che le operazioni sospette di lavaggio di denaro illecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata, siano circa 74.000 quest'anno, con una forte tendenza alla crescita annuale. Come ha spesso sostenuto il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, per una moderna, efficace e integrata politica di anticriminalità economica è necessario proseguire il cammino con il rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che vadano a colpire il patrimonio a quello della confisca allargata (di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992), un'adeguata semplificazione della gestione dei beni confiscati, ma soprattutto la riformulazione del depenalizzato reato di falso in bilancio e la riforma dei tempi e dell'efficienza organizzativa dei processi, perché l'inefficacia della giustizia e i lunghi tempi di accertamento della verità rischiano di garantire l'impunità alla criminalità e all'economia illegale. Mi avvio a concludere. Interrompere il circuito vizioso di cui troppo spesso la cronaca ci dà conto, tra corruzione, evasione, frodi, criminalità organizzata, infiltrazione mafiosa ed economia illegale, è Senato della Repubblica Pag. 246 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 condizione necessaria per un rilancio culturale e valoriale del Paese, ancor prima che economico e sociale. Un riscatto morale ed etico per un Paese, il nostro, derubato da un parallelo sistema economico che produce e vive di criminalità, che vive di disparità sociali e crea forti marginalità territoriali. In Italia abbiamo molte disuguaglianze da colmare, ma un solco invece da scavare, che blocchi ed isoli il potere dell'economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico-legale: un costo in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove e ridefinite alleanze da mettere in campo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Maran). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà. BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento mira innanzitutto a chiarire le posizioni della Lega Nord in merito ad un provvedimento, quello sul rientro dei capitali, che stiamo discutendo oggi, molto sentito all'interno del Gruppo per i suoi risvolti in termini non solo finanziari ma anche politici. Il nostro scopo, infatti, è quello di far uscire da queste Aule una normativa sul rientro dei capitali detenuti all'estero che non sia di stampo condonistico e miri concretamente ad una vera e tempestiva lotta all'evasione fiscale, che non rimanga soltanto nelle intenzioni politiche di questa sede ma dia una concreta risposta. È noto ormai, da tempo, come le recenti sottoscrizioni di accordi intergovernativi, attraverso un sempre più ampio accesso e necessario scambio di dati, tendano a colpire l'evasione fiscale su scala internazionale. Basti pensare, in ambito europeo, al potenziamento della direttiva n. 16 del 2011 sullo scambio delle informazioni e della direttiva n. 24 del 2010 sull'assistenza alla riscossione e, in ambito internazionale, al recente accordo intergovernativo tra il Governo italiano e quello statunitense, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, nonché all'applicazione della normativa FATCA, insieme alla firma, da parte del nostro Paese, di numerosi accordi bilaterali di scambio di informazioni con Paesi a bassa fiscalità. Quindi, oggi vi sono tutte le condizioni, anzi la necessità di colmare una lacuna giuridica in modo da regolamentare il rientro di capitali con pagamento delle imposte precedentemente evase, ma questo deve essere fatto secondo due criteri chiari e definiti. Il primo criterio deve essere la chiarezza normativa, sulla quale noi non vogliamo fare sconti, che non deve lasciare spazio a dubbi interpretativi che la renderebbero di difficile applicazione. Il secondo criterio, fondamentale, deve invece ispirarsi ad una riduzione della penalità, seppur tenendo conto della situazione di illegalità di cui si sono avvantaggiati i soggetti destinatari di questo provvedimento, introducendo vantaggi dal punto di vista della depenalizzazione. Ciò al fine di incoraggiare i contribuenti ad autodenunciarsi, senza però operare una sperequazione di trattamento rispetto agli altri contribuenti soggetti di accertamento sul territorio nazionale, ma sopratutto - questo è davvero importante - rispetto ai contribuenti che regolarmente pagano ed hanno sempre pagato le tasse. È un punto questo sul quale la Lega vuole fare un distinguo. In tal senso si ritiene opportuno accennare all'iter di questo provvedimento. In un primo tempo, infatti, le disposizioni in oggetto erano state ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, ma si è preferito sopprimere questo articolo e ripresentarlo in forma di proposta di legge: in primo luogo, in considerazione del fatto che è il Parlamento a doversi occupare di una legislazione che abbia così importanti ripercussioni sociali ed economiche; in secondo luogo, per recepire una serie di contributi da parte di soggetti auditi che ne avevano sottolineato le criticità ed incongruenze. Purtroppo molti degli aspetti emersi durante la fase istruttoria non sono stati recepiti nella stesura del testo presentato dalla maggioranza e, da parte del mio Gruppo, si è cercato di colmarne le lacune in sede emendativa in Commissione, sede nella quale, però, hanno purtroppo avuto esito negativo tutti gli emendamenti presentati. La logica che ha informato i nostri interventi è stata interamante protesa allo scopo di bilanciare la posizione dell'amministrazione finanziaria, il cui fine è accertare eventuali violazioni e commisurare le rispettive sanzioni, con quella dei contribuenti interessati, a cui la normativa deve comunque riconoscere degli sgravi, seppur non di stampo condonistico - su questo evidenziamo la nostra chiarezza - al fine di prevedere concreti strumenti che possano essere un incentivo all'adesione alla Senato della Repubblica Pag. 247 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 voluntary disclosure. Da un lato, non ci è sembrato infatti opportuno allargare troppo le maglie di questo provvedimento, in modo da non farne un escamotage per chi, fino ad oggi, ha comunque persistito in una situazione di illegalità contributiva, portando i propri capitali all'estero ed eludendo gli accertamenti finanziari, senza dimenticare ovviamente il danno erariale che questi soggetti hanno comunque prodotto alla casse dello Stato e anche, ovviamente, nel rispetto di coloro - lo vogliamo ribadire - che hanno sempre pagato le tasse. A questo proposito, converrebbe riflettere sulle lacune che il nostro sistema di controllo e accertamento a fini contributivi presenta, se è vero che l'ammontare dei capitali all'estero si aggira oggi intorno ad una cifra stimata fra i 180 e i 200 miliardi di euro, una cifra significativa, che rafforza la percezione di quanto ci sia ancora da lavorare sull'efficacia e sull'efficienza del sistema fiscale in questo Paese, dove una parte dei contribuenti cerca, per connaturata inclinazione culturale, di evadere e dove un'altra parte che, invece, paga, è sormontata da un'enorme mole normativa sempre più incerta, da norme, controlli e quindi da una burocrazia farraginosa nonché di difficile comprensione, ovviamente onerosa. Invito tutti a riflettere a tal proposito e a far sì che in questa autorevole sede si giunga presto, ed in maniera definitiva, ad un'effettiva risoluzione dell'annosa inefficienza dell'intero comparto dell'amministrazione finanziaria, sia per quanto riguarda il sistema dei controlli, palesemente carente, viste le cifre delle quali parliamo solo in quest'ambito, sia per quanto riguarda invece l'evasione fiscale, per cui tutti concorderete, spero, come l'elevata ed insostenibile pressione fiscale ne sia la vera imputata. Dall'altro lato, certo, si è reso necessario operare in modo da rendere agibilmente convenienti gli strumenti previsti in questo provvedimento, anche per dar loro efficacia, in modo da spingere i contribuenti ad autodenunciarsi. Il tutto, con il fine di creare la minor incertezza normativa possibile a tutela dei due soggetti qui interessati: l'amministrazione finanziaria, da una parte, e il contribuente, dall'altra. Ecco il perché della presentazione di due nostri emendamenti all'articolo 1, volti a limitare l'accertamento alla sola imposta sul reddito riferibile al soggetto che si avvale della procedura. Sempre con lo scopo di rendere più chiara la norma, abbiamo voluto escludere l'obbligo in capo al soggetto aderente della ricostruzione dei redditi che derivano dalla dismissione o utilizzo delle attività finanziarie patrimoniali detenute all'estero. Questo per l'oggettiva difficoltà a ricostruire la destinazione degli eventuali prelevamenti nel caso, molto probabile, anche se non certo, di spese non documentate, senza contare l'ulteriore complicazione generata dal successivo versamento di tutta, o parte, della somma prelevata nel caso in cui l'acquisto pianificato non fosse andato a buon fine. Purtroppo però la maggioranza non è stata del nostro stesso avviso. In linea con lo spirito del disegno di legge, che al secondo comma dello stesso articolo 1 prevede l'estensione della procedura di collaborazione volontaria anche a contribuenti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, destinatari di questa normativa, abbiamo presentato un emendamento purtroppo respinto - in cui si prevedeva la possibilità di aderire alla voluntary disclosure anche per quei contribuenti che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché, comunque, si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato, entro venti giorni dalla notifica. Sull'articolo 3, il nostro intervento - non accolto - è stato ugualmente informato dallo spirito bidirezionale di tutela dei due interessi in gioco e di certezza del diritto: allo scopo di garantire vantaggi, avremmo voluto ricomprendere l'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2000 fra quelli per cui è esclusa la punibilità. Questo perché i confini con la dichiarazione infedele, all'articolo 4 dello stesso decreto, si prestano ad un'eccessiva discrezionalità. In questo modo, si sarebbe evitato il rischio che avendo il contribuente aderito alla voluntary disclosure per una condotta da lui riconducibile alla dichiarazione infedele, una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria potesse invece far ricadere detta condotta in una dichiarazione fraudolenta ex articolo 3, con conseguente rilevanza penale. Questo perché avremmo voluto sanare quello che consideravamo un'eclatante violazione Senato della Repubblica Pag. 248 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 dell'articolo 24 della Costituzione contenuto nel testo proposto dalla maggioranza, garantendo una giusta tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa dall'amministrazione finanziaria sia ritenuta dal contribuente palesemente infondata o erronea. Infine, i nostri due ultimi interventi miranti alla finalizzazione sociale, in linea con l'articolo 41 della Costituzione, allo scopo di destinare le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di questo provvedimento anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tessuto importante del nostro sistema economico, in modo che quelle che vengono considerate come misure di contrasto all'evasione fiscale possano anche risolversi in interventi di sovvenzionamento alle nostre imprese nazionali che regolarmente pagano il dovuto all'Erario e contribuiscono alla formazione del PIL, dando, legalmente, il loro contributo economico e sociale alla comunità. Da ultimo - e concludo - ricordo la previsione della ricollocazione, al comma 9 dell'articolo 1, del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, in modo che non si proceda semplicemente e ciecamente a nuove assunzioni, senza aver prima provveduto a riposizionare le risorse già a disposizione della pubblica amministrazione, in una logica di non razionalizzazione e non ottimizzazione della spesa pubblica, quando è ormai noto quanto questa necessità sia ormai imprescindibile e cogente per l'operato di ogni ente o amministrazione pubblica, ma sopratutto per noi che sediamo in questa sede. Purtroppo, come evidenziato, gli emendamenti non sono stati accolti. Mi riservo quindi di esprimere in fase di dichiarazione di voto le motivazioni del nostro voto sul provvedimento in esame che, lo anticipo, sarà di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà. BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame mirava originariamente a fare rientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo a quanti si fossero autodenunciati, sconti sulle sanzioni pecuniarie che avrebbero dovuto pagare e la loro non punibilità per i delitti commessi, non subendo quindi condanne alla reclusione, pur avendo fatto comunque una cosa che non si poteva fare. In realtà, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera su questo provvedimento, la procedura è stata estesa anche a coloro che hanno commesso violazioni in materia di imposte sui redditi, relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Questa interpretazione, che non è facile desumere dal testo - molto ostico - e che non è esplicitata dal dossier del Servizio studi, è stata espressa chiaramente e inequivocabilmente nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, la dottoressa Orlandi, laddove si è affermato che la procedura di collaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di carattere sostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero sia nelle ipotesi in cui le violazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con l'attività all'estero. Quindi, il soggetto che ha fra i compiti istituzionali anche il controllo del rispetto delle norme fiscali afferma chiaramente ed inequivocabilmente che la agevolazioni si estendono a tutti i contribuenti e non solo a coloro che abbiano commesso illeciti fiscali connessi con le attività estere. In altre parole, si tratta di un condono, tranne che per il fatto che molto spesso i condoni fatti nel passato prevedevano anche un pagamento parziale delle imposte dovute. In questo caso, invece, le imposte vengono pagate per intero, a meno che, su istanza del contribuente per investimenti inferiori a 2 milioni di euro, l'ufficio non calcoli il rendimento in modo forfettario. La collaborazione volontaria funzione così: il contribuente si autodenuncia e fornisce all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni e i documenti riguardanti gli investimenti e le attività finanziarie estere, il loro ammontare, i redditi che sono serviti per costituirle e gli eventuali maggiori imponibili IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, IVA e ritenute non collegati con i redditi detenuti all'estero. È bene chiarire, però, che si sono due diversi tipi di sanzioni che il contribuente dovrà pagare: un tipo di sanzione per le eventuali imposte evase (le imposte evase vanno pagate per intero); un tipo di sanzione per non aver dichiarato di avere investimenti all'estero, cioè per non aver compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il primo tipo di sanzioni, innanzitutto bisogna Senato della Repubblica Pag. 249 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 dire che le sanzioni minime sono ridotte di un quarto rispetto al minimo previsto dalla legge, come dice il novello articolo 5-quinquies, comma 5, ultimo periodo. Inoltre, sempre per questo tipo di violazioni sostanziali, l'Agenzia delle entrate può emettere nei confronti del contribuente un invito a comparire, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ma si tratta solo di una facoltà e non è un obbligo per l'Agenzia delle entrate. Nell'invito sono comunque indicati il periodo di imposta, maggiori imposte da pagare, sanzioni, interessi. Il contribuente può decidere di pagare subito quanto indicato nell'avviso, entro quindici giorni prima della data fissata per la comparizione, con sanzioni ridotte a un sesto. Se invece il contribuente decide di presentarsi all'incontro con l'Agenzia delle entrate o se l'Agenzia stessa non emette l'invito, ma direttamente l'avviso di accertamento, il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione, cioè può trovare un accordo con l'ufficio sulla cifra da pagare, che il contribuente dovrà versare entro venti giorni dalla redazione dell'accordo, con sanzioni ridotte ad un terzo. Per quanto riguarda il tipo di sanzioni, quelle che derivano dal non aver dichiarato di possedere investimenti all'estero, è previsto uno sconto invece così determinato: in misura pari alla metà del minimo previsto dalla legge (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 ) e, cioè, solo l'1,5 per cento, anziché dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività finanziarie sono trasferite in Italia o in altri Paesi UE o in altri Paesi della white list o se già si trovano lì o se il contribuente autorizza l'intermediario finanziario del Paese presso cui sono le attività finanziarie a fornire all'Italia tutti i dati ad essi relativi; i tre quarti del minimo previsto dalla legge e, cioè, il 4,5 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi diversi da quelli sopra e, cioè, nel caso di attività finanziarie detenute in Paesi della black list; la metà del minimo prevista dalla legge e, cioè, il 3 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi di attività finanziarie detenute nei Paesi della black list se tali Paesi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge stipulano con l'Italia accordi di scambio di informazioni. Il contribuente non potrà avvalersi della compensazione e dovrà versare quanto dovuto in un'unica rata oppure in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una sola rata ovviamente fa venire meno tutta la procedura. Poiché il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni per la mancata dichiarazione delle attività finanziarie estere segue l'iter previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale prevede che entro il termine per far ricorso il contribuente può risolvere la controversia pagando un terzo della sanzione indicata, le sanzioni prima previste si abbattono ulteriormente: l'1,5 diventa lo 0,5 e il 4,5 diventa l'1,5 per cento. Abbiamo quindi un abbattimento totale di tutte le sanzioni. Per quanto riguarda la tassazione dei rendimenti prodotti dagli investimenti esteri tenuti nascosti, nel caso in cui la consistenza media annuale delle attività finanziarie estere non sia superiore a due milioni di euro, su istanza del contribuente, i rendimenti sono calcolati, anziché in modo analitico, con un rendimento presunto del 5 per cento sulla consistenza a fine anno. Sui rendimenti così calcolati si applicherà l'aliquota del 27 per cento. Tutto questo tecnicismo per dire che le sanzioni saranno più basse e che quindi si guadagna anche in questo caso. Vorrei anche fare un piccolo appunto per quanto riguarda l'articolo 3, che inserisce nel codice penale la materia dell'autoriciclaggio. Ovviamente è un passo avanti: prima nel codice penale l'autoriciclaggio non era previsto; ora, con questo provvedimento lo avremo. È ovvio che è veramente un primo e piccolissimo passo e non ci si può fermare qui; so che c'è chi sarà contentissimo, visto il discorso che ho fatto ieri in Aula, però è un piccolo passo e un segnale che finalmente la politica vuole fare qualcosa. Spero che non sia il solito segnale di vetrina perché anche l'Ufficio informazioni finanziarie (UIF) della Banca d'Italia ci dice che se non si seguono i flussi finanziari e se non si sollecitano tutti gli operatori che lavorano in questo settore a segnalare i vari flussi finanziari che hanno anomalie è inutile che facciamo qualsiasi cosa. È ovvio che si tratta di un primo passo, un grande primo passo che per ora è solo da vetrina; facciamo in modo che diventi reale. (Applausi dal Gruppo M5S). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà. CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento che il Governo ha voluto fosse approvato senza alcuna modificazione rispetto a quello votato dalla Camera avrebbe potuto avere Senato della Repubblica Pag. 250 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 un'incidenza vera sulla nostra economia. Per questa ragione, da opposizione responsabile, avevamo presentato solo alcuni emendamenti che miravano a rendere funzionale il sistema, a garantire finalmente il rientro dei capitali ed a rendere la disciplina legislativa in materia tale per cui, qualora si realizzassero le famose interlocuzioni con la Svizzera per l'emersione dei soggetti che hanno depositi all'estero, avremmo potuto disporre di un sistema complessivo di effettiva emersione. Non si riesce a comprendere perché il Governo, avendo maggiori possibilità, abbia scelto la strada di un provvedimento che, a questo punto, appare soltanto propaganda elettorale, dato che difficilmente avrà le conseguenze di tipo economico che tutti si ripromettevano di avere. Il Vice Ministro sa meglio di me che alcuni emendamenti avevano la loro giustificazione non solo dal punto di vista della giustizia (e quindi del penale), ma anche sotto il profilo della competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, come evidenziato dal senatore Sciascia, non si riesce a comprendere perché, dopo una elencazione quasi pedissequa, tassativa, al novello articolo 5quater del decreto-legge n. 167 del 1990, di quali sono le imposte e le violazioni che possono essere sanate attraverso la dichiarazione di collaborazione volontaria, si escludano le violazioni in relazione alle imposte di donazione e successione, esclusione che non ha alcuna giustificazione. Così quando, in base a questo provvedimento, prevediamo che a seguito della collaborazione volontaria diventino non punibili i reati tributari, ad esempio in relazione all'evasione fiscale la sola omessa dichiarazione dei redditi, vi rendete conto che questa norma così come è scritta renderà del tutto impraticabile la collaborazione volontaria? Nella pratica infatti, ed il Vice Ministro me lo insegna per la sua esperienza professionale, per le sue capacità e per l'attività del suo Ministero, normalmente e necessariamente, ad un'ipotesi di mancata dichiarazione corrisponde una mancata annotazione nelle scritture per coloro che hanno attività imprenditoriali e societarie. Mi domando allora come sia possibile pensare che una persona utilizzi la collaborazione volontaria, ottenga la non punibilità e l'esclusione dalle sanzioni amministrative, paghi tutte le imposte, ma poi di fatto sia esposta a procedimento penale per le ipotesi di cui agli articoli 2641 e 2642 del codice civile. È assurdo! Bisognava individuare solo quei reati ex articoli 2641 e 2642 che erano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, che tra l'altro determina l'unità del procedimento penale e lo spostamento eventuale della competenza. A quel punto, avremmo avuto una effettiva indicazione nei confronti del contribuente: ritorni, porti i capitali in Italia e, perché in questo momento abbiamo bisogno, ti facciamo un minimo di favore e pagherai le imposte. Quel cittadino dovrà dire: «Non solo farò tutto questo, ma denunciandomi sarò sottoposto a procedimento penale». Credo non ci sia bisogno di avere conoscenza di diritto né di società, per rendersi conto che nessuno lo farà. Esiste un principio generale, che risale all'epoca del diritto romano: nemo tenetur se detegere. Nessuno può pensare di doversi autodenunciare al fine di garantire il rientro dei capitali nel nostro Paese. Anche sotto il profilo del reato di autoriciclaggio vi sono delle indicazioni e delle idee diverse, perché l'autoriciclaggio non è una novità. Il dibattito dottrinario da parte degli esperti di diritto penale e il lavoro delle commissioni presiedute da Greco e da Garofoli garantiscono la possibilità di valutare cos'è l'autoriciclaggio e come sanzionarlo. Noi avremmo presentato una serie di emendamenti diversi. Con l'autoriciclaggio si introduce un nuovo reato, che segue il reato presupposto; ciò significa che una persona, già condannata per il reato presupposto, riceverà un'ulteriore condanna per il reato di reimpiego. Faccio una domanda: hanno letto tutti cosa scrivono i vari autori e le varie commissioni ministeriali? L'autoriciclaggio va circoscritto per essere efficace, perché, se non è circoscritto, diventa una cosa abnorme. Faccio un esempio: se per ipotesi uno commette un furto di gioielli, in modo da ricevere da un ricettatore uno o due milioni di euro, sarà condannato a tre anni per il furto e a otto o dodici anni (secondo alcune indicazioni) per il reato di autoriciclaggio. C'è uno squilibrio. Tutti gli studiosi della materia hanno indicato due possibili soluzioni. La prima consiste nel limitare i reati presupposti; penso ad esempio alla corruzione, alla concussione e ad altri reati economici, che possono avere come conseguenza l'autoriciclaggio. La seconda soluzione consiste invece nel limitare a valle, nel senso di indicare soltanto le attività finanziarie e speculative, non quelle di mero Senato della Repubblica Pag. 251 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 investimento economico. Tutto questo invece non c'è, perché si è scelta la tesi di prevedere il reato di autoriciclaggio per tutti i reati presupposti (anche per quelli bagatellari) e, dall'altro, si è allargato il ventaglio di tutte le ipotesi a valle. Anche qui abbiamo mostrato la nostra responsabilità, presentando una serie di emendamenti per rendere questo reato coerente con la disciplina e con le interpretazioni che sono pervenute dalle commissioni ministeriali e dalla commissione presso il Presidente del Consiglio, ma anche dalle stesse indicazioni degli autori. Vorrei ricordare al Governo - ma essenzialmente vorrei ricordarlo a tutti noi - che abbiamo svolto una serie di audizioni di professori universitari e di esponenti della Banca Italia. Mi meraviglio che ancora qualche Gruppo politico ignori quello che hanno detto sia i professori di diritto penale, sia la Banca d'Italia. Ci siamo limitati anzi a prendere in considerazione le osservazioni della Banca d'Italia, perché pensavamo che ci fosse la possibilità di discutere senza andare a ricostruire l'ipotesi complessiva dell'autoriciclaggio, ma eliminando soltanto quegli elementi di equivocità segnalati dagli uni e dagli altri. I professori di diritto penale ci hanno segnalato ad esempio l'ipotesi in cui il reato presupposto sia estinto. In questo caso che si fa? Si lascia aperta per tutta la vita la possibilità dell'autoriciclaggio e non c'è nessuna possibilità che sia fermato nel tempo? Noi riteniamo si debba tenere conto di queste indicazioni, altrimenti mi dovete spiegare qual è la responsabilità di un parlamentare che vuole essere coerente con il voto ottenuto dai cittadini. Qual è la coerenza? Chiedo audizioni, le ascolto, e in relazione ad osservazioni corrette dal punto di vista della tecnica legislativa, non posso non tenerne conto. E chi non ne tiene conto fa solo attività di propaganda. (Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri). Di fronte ad una situazione di questo tipo, mi chiedo come si possa non tener conto di tali elementi, soprattutto se la Banca d'Italia ci dice di fare attenzione perché ci sono delle espressioni equivoche che occorre correggere. E noi vi abbiamo proposto solo questa correzione. Ma di fronte a tale richiesta ci dite: «no, mettiamola in votazione». Ieri sera abbiamo assistito anche ad una pantomima di Gruppi diversi che invitavano a votare le proposte per poi eventualmente ridiscuterle. Ma noi siamo un Parlamento, non una riunione di amici che fanno leggi o introducono reati col presupposto di correggerli il giorno dopo. Il principio di legalità, il rispetto dello Stato si basa su un fatto fondamentale: le regole devono essere chiare, specie in materia di diritto penale, anche se il principio vale per tutti i diritti, civile ed altri. Pertanto, una volta presa una determinata decisione, questa deve avere la possibilità di essere interiorizzata da ciascun cittadino. Di fronte a questo non abbiamo compreso - signor Vice Ministro, è l'unica spiegazione che ci diamo la mera voglia di pubblicità, ovvero il desiderio di dire di aver approvato un provvedimento, anche se non funziona. La voglia di dire: siamo comunque bravi, abbiamo introdotto la possibilità del rientro dei capitali dall'estero. Ma se a ciò non fa seguito un'attività effettiva di rientro, il provvedimento non serve a nulla. Questo provvedimento avrebbe potuto consentire una ripresa dell'attività economica del nostro Paese se avesse consentito effettivamente l'emersione di quelli che hanno operato nell'illegalità. Noi - ed ecco la ragione dell'introduzione di questo reato nel provvedimento in esame - dobbiamo fare in modo che questi capitali emergano, altrimenti ci saranno determinate conseguenze di tipo penale. Su questo siamo d'accordo. Ma di fronte a questa valutazione complessiva il sistema non regge se poi è responsabile anche dei reati societari. Mi chiedo perché questa ipotesi venga portata avanti e se ciò avvenga sulla base della speranza che solo l'accordo con la Svizzera possa determinare l'emersione. Ma, signor Vice Ministro, lei è consapevole di quanto sto dicendo e, anche in quel caso, nonostante l'accordo con la Svizzera, se restano in vigore queste norme l'emersione non ci sarà. Personalmente mi auguro che tutti i cittadini vogliano tornare alla legalità, ma per farli rientrare in un sistema legale ed evitare ciò che è avvenuto per anni occorre fare altro. Sono decenni che ci proponiamo di far rientrare i capitali dall'estero, sono decenni che diciamo di porre fine ad un sistema che fino ad oggi ha chiuso un occhio rispetto all'illegalità, anche grazie a Paesi che garantivano questo sistema; ma se con quei Paesi abbiamo intavolato un'interlocuzione necessaria, questa deve portare a far emergere i nomi, come è avvenuto in America, Inghilterra e Germania, e ad esaminare quelle stesse Senato della Repubblica Pag. 252 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 capacità di influenza. Per fare questo occorreva ben poco. Occorreva una settimana di tempo, con un minimo di accortezza da parte di tutti per ottenere un risultato, non un altro spot contrario alle regole. Anche per quanto riguarda l'autoriciclaggio, chi voleva soltanto aumentare le pene, o modificarle o tentare di trasformare quel reato rispetto alle indicazioni della dottrina penalistica, non si rende conto che, di fatto, ciò significa aumentare il sistema di illegalità. Introdurre quel tipo di autoriciclaggio significherebbe dire di non emergere, di mantenere l'occultamento, cosa che, invece, noi dobbiamo per forza di cose contrastare. Rispetto a questa situazione, quindi, non mi resta che prendere atto, non con insoddisfazione, ma con amarezza, che una possibilità di valutazione congiunta, una possibilità di realizzazione concorde di alcune norme che potevano rendere efficace il provvedimento è stata respinta, come al solito, dalla volontà della maggioranza di non perdere l'occasione di dimostrare che entro una certa data, come tutte le cose cui stiamo assistendo nel nostro Paese, il provvedimento verrà votato, indipendentemente dalla bontà o meno del testo che viene votato. Per questa ragione mi auguro, ma mi illudo, che il Governo voglia cambiare idea e dare parere favorevole almeno ad alcuni emendamenti che renderebbero il provvedimento effettivo. Se per caso, invece, come penso, il parere sarà ancora contrario su tutti gli emendamenti, o magari ci sarà un invito al ritiro, non potrò fare altro che votare contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà. MIRABELLI (PD). Signora Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza del disegno di legge che stiamo per approvare, spero definitivamente, non solo perché si occupa, bene io ritengo, di emersione e rientro dei capitali dell'estero seguendo una strada diversa da quella che altri hanno percorsi negli anni precedenti, cioè quella dei condoni, ma perché introduce, come già è stato ricordato, il reato di autoriciclaggio. Spesso in questi anni, in quest'Aula, nel dibattito pubblico e in tanti interventi dei magistrati che si occupano di lotta alla criminalità organizzata, si è giustamente sottolineata l'assenza di una norma specifica contro l'autoriciclaggio che punisca l'autoriciclaggio stesso. L'assenza di tale norma oggi costituisce un problema. Abbiamo discusso in questi anni su come l'assenza di tale reato abbia ridotto la possibilità per lo Stato di combattere con maggiore efficacia le mafie e la criminalità organizzata e come abbia reso più difficile e meno efficace l'aggressione necessaria ai patrimoni delle organizzazioni criminali. Ma soprattutto l'assenza di un reato specifico di autoriciclaggio ha limitato la possibilità di impedire che tanti soldi, frutto di guadagni illeciti, penetrino e inquinino l'economia e le imprese di questo Paese. Quando poniamo questa questione, stiamo ponendo un grande problema che non è solo di lotta alla criminalità, ma è anche un problema democratico. Infatti le masse ingenti di denaro, i miliardi di euro che vengono riciclati nell'economia legale, credo che costituiscano un problema per la democrazia di questo Paese perché un pezzo dell'economia italiana, inquinata e nelle mani della criminalità organizzata, diventa un problema. Con questa norma introduciamo il reato di autoriciclaggio che viene punito, lo voglio dire per chiarezza, con una pena che prevede da due a otto anni o da uno a quattro anni di carcere a seconda della gravità del reato principale. E viene punito chi investe denaro che arriva da proventi illeciti (soldi derivanti da attività illecite) in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali. Fatto salvo l'autoconsumo, sarà possibile da domani non solo punire chi ricicla per conto di altri, ma anche punire chi investe i proventi illeciti direttamente. Io penso che questo sia un dato oggettivo e importante. Certo, occorre chiarire alcune cose. Ho presentato un ordine del giorno, che, credo, sia stato approvato in Commissione, per chiarire che l'introduzione di questo nuovo reato non deve essere interpretata come una riduzione della gravità del reato di intestazione fittizia ad altri dei beni propri, anche in caso Senato della Repubblica Pag. 253 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 di utilizzo improprio dei beni frutto di attività illecite. Chiarito questo, oggi colmiamo un vuoto: introduciamo un reato previsto dalla gran parte dei sistemi europei e diamo anche uno strumento in più a chi quotidianamente indaga sulla criminalità organizzata; diamo uno strumento in più ai magistrati. Altro che provvedimento elettorale! Noi oggi votiamo una cosa importante: diamo uno strumento in più per combattere le mafie. Non credo che sia da sottovalutare. Nei prossimi mesi, nella discussione che si aprirà al Senato sulla riforma del codice antimafia, si potrà migliorare l'efficacia di questo provvedimento, facendo tesoro del lavoro che è stato fatto in Commissione antimafia, delle audizioni che ci sono state in quella sede e del lavoro delle Commissioni; ma oggi introduciamo - lo ripeto ancora - uno strumento importante. Spero che questo sia riconosciuto da chi in questi mesi ha attribuito, giustamente, alla necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio un valore significativo per dimostrare la volontà di combattere la criminalità organizzata. Io credo che sia sbagliato ridurre l'importanza di questo passaggio, come ho sentito fare oggi. Penso che sia sbagliato. In realtà, oggi approviamo questa legge così com'è e, come abbiamo fatto approvando l'articolo 416-ter, dimostriamo che questo Parlamento, insieme al Governo, hanno la volontà di combattere con forza la criminalità. I fatti di queste ore - l'inchiesta di Roma - ci dimostrano che c'è una criminalità aggressiva, che vuole aggredire l'economia, che cerca di inquinare la società, l'impresa e la politica. Io penso che di fronte a ciò dobbiamo dare - e la votazione odierna sull'introduzione di questo nuovo reato va in questa direzione - un segno preciso tutti insieme, dimostrando che questa è una priorità: la lotta alla criminalità è una priorità per questo Paese, per questo Parlamento e di fronte a questa non si possono e non si devono fare sconti a nessuno. (Applausi dal Gruppo PD). PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà. MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, partiamo dalle parole contenute nel titolo del disegno di legge: «potenziamento della lotta all'evasione fiscale» e dal concetto che viene introdotto un nuovo reato, l'autoriciclaggio. Prima di entrare nel merito dei contenuti di questo disegno di legge, credo si imponga una riflessione generale. C'è un qualcosa nel nostro Paese, un'invincibile tendenza a considerare le regole come un peso e non come una garanzia per tutti. Vi è perfino una sorta di compiacimento nell'inventarsi nuovi modi di eludere le regole o addirittura nel piegarle fantasiosamente alla propria necessità contingente, una sorta di declinazione della ben nota creatività italiana. Questo allegro rapporto con le regole ha una diffusione capillare, perché fa parte di un costume. Percorre la quotidianità, e proprio il suo essere pervasivo è profondamente pericoloso. Il pericolo risiede nel fatto che il percorso naturale è poi l'indifferenza, la perdita del controllo reciproco, quella che nelle civiltà antiche si chiamava cultura della vergogna, quella invincibile convinzione morale per cui, prima ancora della preoccupazione di essere puniti dallo Stato, ci si preoccupa del proprio onore di fronte alla collettività. È quella invincibile convinzione che spinge Ettore a scontrarsi con Achille e a rinunciare alla vita solo perché è suo dovere rispettare la regola, per cui non cede neanche agli affetti più cari pur di non incorrere nella vergogna di avere mancato al suo dovere di difensore della città. Questo è il punto vero: il senso di appartenenza a una collettività. La storia del nostro Paese è strana. Abbiamo degli elementi che ci fanno uniti e divisi nello stesso tempo. Siamo una sorta di ossimoro. Abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia e siamo ben lontani dall'averne acquisito il valore. Così si sfuma e si perde anche l'idea dei doveri nei confronti di una collettività, idea che evidentemente non tocchiamo con mano. E, conseguentemente, non proviamo alcuna vergogna nell'infrangere le regole di tale collettività. Contribuire alle spese dello Stato attraverso la fiscalità è un dovere. Ci sono sanzioni per chi non lo adempie. Eppure, chi evade non prova vergogna, in nome di una difesa da uno Stato tiranno, una sorta Senato della Repubblica Pag. 254 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 di sceriffo di Nottingham, che depreda il frutto del proprio lavoro. Certo, nessuno poi pensa di rinunciare al diritto che accampa a godere di servizi come strade, scuole, sanità e giustizia. È vero, certo, che l'imposizione fiscale nel nostro Paese è alta ed è anche vero che il denaro pubblico (ed è oggetto di una cronaca continua) viene sprecato e spesso rubato proprio da chi dovrebbe spenderlo con una cura maggiore che se fosse denaro proprio. Ma è anche vero che siamo sempre, e comunque, lo stesso popolo che evade selvaggiamente e che è all'onore delle cronache per la scalata ai primi posti della classifica dei Paesi più corrotti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un problema culturale. Di solito, quando non sappiamo più cosa fare e come affrontare i problemi, invochiamo la scusa della scuola, dell'educazione, dimenticando che la prima educazione è l'esempio e che il primo ad avere il dovere dell'esempio è lo Stato. Che esempio diamo con questo disegno di legge? Lo chiamiamo provvedimento di lotta all'evasione fiscale, ma strizziamo l'occhio a chi ha evaso. E non parliamo del poveraccio che evade la riparazione del tubo del bagno. Parliamo di capitali che vanno in Svizzera o in paradisi fiscali. Cosa proponiamo per questi? Creiamo loro una corsia preferenziale per il rientro dei loro soldi e, in più, aggiungiamo la depenalizzazione dei reati connessi. E ci sono tutti, come è stato detto. Si è detto in quest'Aula che non è un condono, perché le sanzioni vengono applicate. Non si dice, però, che vengono applicate in una misura che è addirittura ridotta rispetto ai termini minimi. E questo avviene per tutte le violazioni: imposte sui redditi, tutte le relative addizionali, le imposte sostitutive, l'IRAP, l'IVA e tutte quelle imposte che fanno tremare il contribuente onesto. È un po' come dire, a chi paga regolarmente tutte queste imposte, che è un fesso. Nella normativa attuale le sanzioni sono raddoppiate se i capitali sono detenuti illecitamente nei cosiddetti paradisi fiscali. In questo testo, invece c'è la possibilità che i Paesi della black list vengano equiparati a quelli che hanno già sottoscritto accordi per scambio di informazioni. Nella nostra legislazione ci sono termini di accertamento di cinque anni, ma questi termini vengono raddoppiati se sotto questi accertamenti si nasconde un reato. Qui viene disapplicato il raddoppio a 10 anni ma, in realtà, sanzioni che dovrebbero riguardare 10 anni riguarderanno la metà di questo tempo. Poi abbiamo la possibilità di un calcolo forfettario e non analitico, con il limite massimo di due milioni di euro e con aliquote di imposta del 27 per cento. Quando ho fatto notare, in sede di audizioni, che il 27 per cento è un'aliquota vergognosa a confronto con le aliquote marginali che un cittadino normale vede applicate al frutto del proprio lavoro, mi è stato detto che questa è già un'aliquota alta e che, anzi, bisognerebbe abbassarla per rendere più appetibile la procedura. Altrimenti, chi glielo fa fare? Questo è il punto: ma chi glielo fa fare a questi di riportare i loro capitali quando se ne stanno tranquilli a godersi i loro capitali all'estero! Ed arriviamo al punto successivo, quello relativo all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Ci viene proposta la trionfale dichiarazione che il pregio del disegno di legge è rappresentata dall'introduzione di questo reato (è stato detto anche poco fa). In realtà, questo reato avrebbe potuto, avrebbe dovuto, essere introdotto già da un bel pezzo se non fosse stato frenato, rallentato, calendarizzato e rimosso quel disegno di legge che lo prevedeva insieme ad altri. Francamente viene un dubbio. Viene il dubbio che non sia ancora stato approvato per poter inserire qui come uno zuccherino per una pillola amara, o come un utile strumento per fare una comunicazione distorta occultando delle verità dietro delle grandi bugie. Perché è una bugia dire che ora finalmente stiamo creando lo strumento per perseguire l'autoriciclaggio perché l'articolo 3 è scritto male e contiene delle trappole che invece di spianare la strada alla magistratura, le renderanno il lavoro ancor più difficile. Ed è scritto male non per imperizia o per una svista, ma per una scelta ben precisa, perché in realtà ci sono Commissioni che vi hanno lavorato, che si sono pronunciate. Sono stati presentati emendamenti che potrebbero apportare a questo testo modifiche chiare e utili. Secondo voi verranno approvati? No! Ieri non sono stati approvati. Il Governo si impegna a recepirli e si impegna da molto, ma di risultati ne vediamo pochi. Ma c'è di più e in questo caso raggiungiamo veramente la quarta dimensione. Il reato di autoriciclaggio viene introdotto ma, sempre per rendere appetibile la procedura della collaborazione volontaria, viene Senato della Repubblica Pag. 255 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 depenalizzato per gli eroi che si autodenunceranno. Ma questi eroi non sono dei cretini. Sanno bene di non essere punibili per un reato che non esiste, quindi dobbiamo dare loro il tempo di commettere un reato per poi rendere interessante per loro la non punibilità così avranno tempo, dall'entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 2015, per autoriciclare il denaro che hanno depositato all'estero illegalmente entro il termine del settembre del 2014 e non essere punibili per questo reato. Bellissimo! Ma il bello è che da tutte le parole che abbiamo sentito in Aula emerge la scontentezza per l'ipotesi che questo provvedimento, in realtà, non sia veramente efficace e che con questa procedura di collaborazione volontaria molti di meno di quelli che oggi pensiamo potranno accedervi, o meglio vorranno accedervi. Pertanto, di quei circa 180, 200 miliardi di euro detenuti all'estero illegalmente non tutti verranno resi chiari. Allora, qual è il senso di questo disegno di legge? Il senso è la necessità di avere denaro. Il problema è che questo denaro spetta già al nostro Paese, è un denaro che è stato illegalmente sottratto al nostro Paese. A questo punto, visto che il provvedimento potrà portare molto meno di quello che si vorrebbe, vorrei facessimo una riflessione vera e profonda: abbiamo calcolato quanto perdiamo in termini di educazione al rispetto delle regole? Abbiamo calcolato che ogni volta che facciamo un'operazione di questo tipo perdiamo terreno nella costruzione del senso della collettività, del senso della responsabilità, del senso dell'onore che ogni cittadino dovrebbe avere nei confronti della difesa della sua città? Abbiamo calcolato come lastrichiamo di buone intenzioni la strada verso un inferno sempre peggiore di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi? Abbiamo calcolato tutto questo? Che responsabilità ci prendiamo di fronte a questo? Questa è la domanda che pesa oggi sul disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà. CIOFFI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento oggi in esame è un bel pannicello caldo. Non potremmo infatti definire in altro modo un provvedimento che dovrebbe intervenire su qualcosa, ma che sostanzialmente non interviene su alcunché. Sicuramente avevano gli attributi più sostanziosi quelli che siedono nella parte destra dell'emiciclo perché, quando hanno fatto i famosi quattro scudi fiscali, almeno hanno detto: noi facciamo una bella pulizia, vi apponiamo un bel provvedimento con cui voi potete illegalmente riportare tutto e vi diamo anche la copertura dell'anonimato! Bello, chiaro, pulito. Invece questa robetta non è né carne né pesce, è una mezza botta, una cosa senza energia, senza forza, senza prendere mai con decisione le redini di quello che si dovrebbe fare. È il solito pannicello caldo di questo afflato governativo in quest'Aula dove tutto appare e niente si fa. Questo è quello che succede, semplicemente (Applausi della senatrice Nugnes), per spiegarlo a quelli che sono fuori di qui. Ci sono stati molti interventi che lo hanno spiegato nel dettaglio e nel merito. Quando fu varato da quest'Assemblea il primo provvedimento per il rientro dei capitali dall'estero, nel 2001, con il Governo Berlusconi, si diceva: voi ci riportate il capitale e pagate solo il 2,5 per cento. Ah, che soddisfazione! Chi aveva portato i capitali fuori, all'estero, poteva riportarli in Italia pagando una tassa minima. Quasi quasi ci penso e li riporto. Nello stesso periodo, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, è successo che la Germania fece un provvedimento simile in cui disse ai suoi cittadini che, invece di pagare il 2,5 per cento come si faceva in Italia, si pagava il 25 per cento. Forse la Germania era meglio di noi in questo caso? Forse hanno fatto un'azione più meritoria? Non lo so, sempre uno schifo è, perché, come giustamente ha detto qualcuno prima di me, è un problema di educazione. D'altra parte, basterebbe rileggere un po' la Costituzione. L'articolo 53 dice che tutti i cittadini «sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». E l'articolo 54: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Accidenti! E se noi invece diciamo che le leggi potete non rispettarle perché alla fine, che ve ne frega, facciamo un bel condono? Ma dico io: almeno se vogliamo fare un condono, facciamolo. Ovviamente, noi non Senato della Repubblica Pag. 256 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 possiamo essere assolutamente d'accordo. Ma il problema è sempre quello: non avere la forza e l'energia di dire: vogliamo incamerare questi soldi per cui facciamo un condono. (Applausi dal Gruppo M5S). Ci viene detto che facciamo rientrare in Italia dai due ai quattro miliardi. Ritornano questi soldi, dai due ai quattro miliardi? Abbiamo dei dubbi. Ci viene detto che inseriamo il reato di autoriciclaggio, ma così previsto è un'altra volta un pannicello caldo, una schifezza. In Commissione giustizia si sta discutendo di un testo fatto bene e invece così possiamo dire: abbiamo fatto l'autoriciclaggio. In realtà, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un piffero. Allora si tratta di prendere le redini in mano, ma il Parlamento non il Governo (Applausi dal Gruppo M5S). Vorrei sempre ribadire questa cosa: il Governo esegue la nostra volontà e basta! E quando inizieranno a farlo, forse potremo parlarne, ma questo non succederà mai. Il Parlamento prenda forza e decida di fare delle azioni chiare, concrete, pulite, e non sempre questa robaccia. Come possiamo approvare una cosa così? Io lo trovo veramente assurdo. Abbiamo già detto che alla Camera sono state fatte delle modifiche per cui, oltre che sui capitali all'estero, mettiamo una pezza anche sui capitali che stanno in Italia. Ma insomma, un po' di dignità, un po' di orgoglio, un sussulto non vi viene? Se a voi non viene, a noi viene talmente forte che ci viene quasi da vomitare. Qui si tratterebbe di avere un po' di energia. Quand'è che la tiriamo fuori, questa energia? Quand'è che abbiamo la forza? (Il microfono lampeggia). Il microfono lampeggia, ma tanto quello che dovevo dire ve l'ho detto. Si tratta di avere la capacità di decidere cosa vogliamo fare di questo Paese. Vogliamo dare l'educazione alla legalità? Bene, facciamo che chi esporta i capitali all'estero e chi fa autoriciclaggio, che sono i potenti, non la gente normale... Perché la gente normale queste cose non le fa non le fa, non le può neanche fare (Applausi dal Gruppo M5S). Come al solito, invece di colpire i potenti e di dargli una mazzata seria e pesante, gli mettiamo il pannicello ed andiamo a colpire quel povero cristo che magari non ha chiesto lo scontrino del caffè. Insomma, ma ci svegliamo o no? (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Cardinali e Cirinnà). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà. CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, quando il provvedimento è giunto nelle Commissioni 2a e 5a si è preso atto del fatto che bisognava procedere rapidamente. Malgrado uno dei relatori stesse in quel momento in campagna elettorale per le elezioni regionali, abbiamo cercato di predisporre una serie di audizioni per affrontare il più rapidamente possibile, ma con concretezza, il provvedimento. Sono stati auditi professori, rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate (il direttore generale). In sostanza, si è cercato di fare le cose rapidamente, ma con serietà, e tutti hanno cercato di dare il loro contributo. Improvvisamente, però, la maggioranza, in accordo con il Governo, ha deciso, pur avendo riscontrato alcune anomalie, insufficienze e carenze, che si doveva comunque procedere. Questa mattina i relatori Moscardelli e D'Ascola credo abbiano stabilito un record nella sinteticità delle loro relazioni, e non perché siano persone incapaci che non conoscono la materia, ma perché era stato imposto loro di operare in fretta per portare a termine l'iter del provvedimento. I colleghi Caliendo e Sciascia (ma soprattutto quest'ultimo per la parte del provvedimento che mi interessa di più, cioè quella relativa al rientro dei capitali dall'estero) hanno ben spiegato tecnicamente che, attraverso alcune modifiche, il disegno di legge avrebbe potuto essere incisivo. Posto infatti che il contesto internazionale e la lotta ai Paesi iscritti nella black list sta producendo risultati e che per chi ha i capitali all'estero la vita sta diventando molto difficile, con la possibilità di subire sanzioni queste condizioni rappresentavano un incentivo a riportare in Italia i capitali. Francamente non si capisce per quale motivo qualche emendamento, frutto proprio del contributo offerto dalle audizioni di persone non scriteriate, - trattandosi lo ripeto - di rappresentanti della Banca Senato della Repubblica Pag. 257 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, non possa essere preso in considerazione. Questa mattina uno dei due relatori ha detto che incombe la sessione di bilancio. Ma se noi oggi dovessimo approvare qualche emendamento migliorativo, non creeremmo alcun problema alla Camera dei deputati che, in questo momento, non si trova in sessione di bilancio, perché la palla è in mano al Senato, come tra poco il Presidente ci annuncerà. La verità è che non lo si vuole fare, e di questo siamo rammaricati. Questo provvedimento poteva avere un consenso più ampio di quello che avrà nel pomeriggio. Poteva essere più incisivo. Poteva consentire realmente di rispettare le previsioni di entrata di due o tre miliardi di capitale. Al contrario, temiamo che non produca gli effetti che da esso si attendevano, perlomeno - lo ribadisco - per la parte relativa alla questione del rientro dei capitali dall'estero. Per questo motivo pensiamo non sia questo un modo logico. Come ha detto il senatore Caliendo - e lo ripeto - è francamente stravagante dire che approviamo ora un provvedimento - tra l'altro non è un decreto-legge e, quindi, non ha una scadenza temporale - e poi magari adotteremo in un altro provvedimento delle norme che lo possano migliorare perché quelle contenute nel disegno di legge in esame sono insufficienti. Ma se abbiamo la contezza che qualcosa può essere migliorato, lo si deve fare ora. Ma, in verità, signori, non lo si vuole fare. Noi siamo all'opposizione, ma dimostriamo sempre di essere ragionevoli e di lavorare con spirito di collaborazione. Francamente, in questo caso, ci sembra che il Governo e la maggioranza abbiano un atteggiamento ostruzionistico del quale non si rendono conto. Pensiamo che non facciano del bene al Paese, perché in realtà il provvedimento probabilmente oggi varerà in modo definitivo una legge che produrrà meno effetti positivi per l'economia italiana di quelli che avrebbe potuto produrre. Per questo motivo, esprimiamo rammarico. Speriamo sempre che nel pomeriggio vi sia un atto di ravvedimento. Noi abbiamo ripresentato gli emendamenti proposti in Commissione, che hanno incontrato in quella sede una chiusura ermetica. Se per caso in questo lasso di tempo che ci separa dall'approvazione ci fosse un ravvedimento, ne saremmo contenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà. LUMIA (PD). Signora Presidente, quando si affronta un tema così delicato come quello del rientro dei capitali detenuti all'estero, la cautela s'impone. È un tema che richiede un approccio molto serio e rigoroso, perché è vero che dietro i capitali che vanno all'estero si nascondono le peggiori nefandezze di un Paese e si nasconde una scarsa cultura della legalità, ma si nascondono anche interessi corposi da parte delle organizzazioni mafiose e così anche di chi nel nostro Paese è dedito alla corruzione. Non bisogna neanche trascurare che la stessa vicenda legata all'evasione fiscale non può essere più, come avviene in altri Paesi, minimizzata, anzi deve essere percepita come una grave vicenda economica e sociale che chiede alle istituzioni la massima severità. Ecco perché abbiamo approcciato il tema del rientro dei capitali innanzitutto dando una piena e assoluta garanzia: che il rientro dei capitali non è l'ennesimo condono, non è l'ennesimo scudo fiscale. Mi dispiace per chi aspettava questa occasione per poter denunciare e puntare il dito. Avremmo fatto pagare al Paese un prezzo altissimo, anche in termini sociali, alle nuove generazioni, alle imprese sane, ai cittadini onesti; e poi, attenzione, anche se avessimo voluto - e così grazie a Dio non è stato - un ennesimo, classico scudo fiscale, la comunità internazionale non ce lo avrebbe più consentito, perché nei Paesi in cui dove si è scelto di favorire il rientro dei capitali, sicuramente non si è proceduto come hanno fatto i Governi di centrodestra e oggi si chiede la massima severità. Ecco perché non c'è stato nessun condono: perché il Paese deve maturare la consapevolezza della necessità di imboccare un'altra strada, quella della legalità e dello sviluppo, e perché vogliamo stare nella comunità internazionale non come un problema, ma come una risorsa. Si è fatto bene a non prevedere nessuno sconto sul piano tributario e fiscale: chi ha portato i capitali all'estero li deve riportare in Italia e deve pagare tutto quello che deve per aver compiuto un'azione illegale. Naturalmente, si pongono sul piatto della bilancia due questioni etiche. La prima, semplice da Senato della Repubblica Pag. 258 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 sciogliere, è che non è eticamente corretto portare questi capitali all'estero, e su questo il giudizio dovrebbe essere unanime. C'è però un altro tema etico altrettanto serio: è legittimo, è moralmente corretto lasciare questi capitali all'estero e non richiamarli nel nostro Paese per concorrere al risanamento pubblico ed alla possibilità di una crescita del nostro Paese? Penso che anche questo aspetto vada valutato, senza cedimenti e senza compromissioni. Credo che anche dal punto di vista etico possa essere giustificata la scelta della via più rigorosa e più difficile della responsabilità, chiedendo che questi capitali debbano rientrare prima ancora che l'Accordo con la stessa Svizzera nel 2018 ci costringa a rivelare i nomi. Abbiamo discusso molto, colleghi, anche del tema dell'autoriciclaggio. Mesi fa in Commissione giustizia al Senato, eravamo sul punto di giungere ad una soluzione che per inserire nel nostro ordinamento, nei nostri codici il reato di autoriciclaggio. Siamo un Paese all'avanguardia nella lotta alle mafie, ma siamo il fanalino di coda per non avere ancora previsto l'autoriciclaggio come fattispecie autonoma di reato. È vero - in dottrina si è molto discusso - che abbiamo una tradizione giuridica che impone anche sull'autoriciclaggio molta cautela, ma attenzione: in una società globalizzata, in cui le mafie stesse si sono globalizzate, chiudere gli occhi sul fatto che l'autoriciclaggio è parte integrante del riciclaggio significa essere scioccamente conservatori e moralmente incapaci di guidare una sfida senza precedenti contro le mafie; significa essere un Paese debole, che cede, un Paese - ahimè - in cui una parte dell'economia e delle stesse istituzioni colludono, come i fatti di Roma ci hanno dimostrato. Per questo è importante confrontarsi e per questo abbiamo proposto una soluzione, che abbiamo trasformato in un ordine del giorno, che ci aiuti a superare le difficoltà di tipo tecnico-giuridico che anche questa mattina in Aula sono state richiamate. Si tratta di una soluzione in grado di tenere insieme riciclaggio e autoriciclaggio, capace di colpire con molta severità e rigore il vero riciclaggio e il vero autoriciclaggio e capace anche di non confonderli con il piccolo autoimpiego. È una soluzione a cui non rinunciamo. Abbiamo interloquito con il Governo; siamo pronti a lavorare nelle prossime settimane in Commissione giustizia per correggere e migliorare la parte relativa all'autoriciclaggio. Penso che come Partito Democratico abbiamo servito in questo modo il nostro Paese, facendo il nostro dovere e migliorando il nostro sistema, senza accettare alcuna via compromissoria, ma facendo in modo di essere seri ed efficaci come altri Paesi sul tema del rientro dei capitali. (Applausi dal Gruppo PD). PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola. D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi soffermerò in particolare sulla questione dell'autoriciclaggio, tralasciando la parte concernente la materia più generale del rientro dei capitali dall'estero. Orbene, a me non pare - non vorrei certamente sbagliare e, se sbaglio, vi chiedo ovviamente di correggermi - che siano emerse indicazioni critiche sul testo circa il delitto di autoriciclaggio; anzi, mi fa molto piacere che siano stati evidenziati in taluni interventi in particolare alcuni aspetti (tra l'altro di natura dogmatica, ma pur sempre utili per un maggiore chiarimento) tra cui quello relativo alla natura plurioffensiva di questo reato. Il delitto di autoriciclaggio, infatti, non è soltanto un delitto contro il patrimonio, la cui sanzione ha una spiccata vocazione a garantire la parità delle chance tra gli imprenditori, anzi, impedendo su questo versante agli imprenditori disonesti, quelli che godono cioè di proventi di attività illecite, di poter avere delle condizioni di maggior favore rispetto a coloro i quali sono costretti, invece, a ricorrere al credito; si tratta di un delitto anche contro l'amministrazione della giustizia, nella parte in cui valorizza la condotta di nascondimento volta ad ostacolare l'accertamento della provenienza. Allora, se questo è il contenuto prevalente del dibattito, credo che sia servito piuttosto a mettere in luce ulteriori aspetti favorevoli connessi alla disciplina che ci accingiamo a votare. Senato della Repubblica Pag. 259 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Con queste considerazioni mi permetto di concludere il mio intervento di replica. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli. MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, intervengo per rilevare come nel dibattito in Aula siano emersi, com'era avvenuto in Commissione, alcuni elementi di difficoltà e criticità, anche condivisi come relatori; sono stati ricordati negli interventi di alcuni colleghi. Tuttavia, ribadiamo il fatto che siamo in una condizione tale per cui il problema non è tanto, collega Carraro, se noi oggi possiamo apportare alcune modifiche migliorative, che abbiamo anche condiviso nel confronto e che sono elementi emersi nel corso delle audizioni. Iniziando la sessione di bilancio, se emendassimo il provvedimento e anche alla Camera si apportassero delle modifiche vanificheremmo l'opportunità di approvare il provvedimento entro il 31 dicembre. Facciamo questo nella consapevolezza e nella convinzione che il provvedimento complessivamente mantiene l'efficacia nonostante gli elementi di criticità sottolineati. Ribadisco alcuni aspetti: non ce ne sarebbe bisogno, ma vedo che purtroppo si insiste a rappresentare questo provvedimento da taluni in modo totalmente estraneo, differente rispetto al testo che il Senato è chiamato a approvare; ci sono tutta una serie di valutazioni e di giudizi che lascio a chi li ha espressi perché non hanno a che fare con il provvedimento che approviamo. Esso prevede una procedura trasparente e nominativa; non ci sono sconti, si pagano le tasse per intero; e si introduce un'importante figura di reato come l'autoriciclaggio. Dunque, esso rappresenta un segnale assolutamente positivo rispetto alla comunità nazionale. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, voglio chiarire una cosa importante che è stata detta e ridetta anche dai relatori e in diversi interventi: il provvedimento non sarà un condono. È bene sottolinearlo perché ci sono due aspetti che hanno un rilievo anche da un punto di vista giuridico: l'autodenuncia non sarà anonima e, inoltre, si dovranno pagare tutte le tasse evase. Questo è bene sempre sottolinearlo perché non si faccia confusione e si parli di condono quando non lo è. Dico un'altra cosa prima di ricollegarmi al punto che riguarda il Dicastero della giustizia: chi non approfitterà di questa finestra che lo Stato mette a disposizione per mettersi in regola con il fisco pagando tutta l'imposta evasa e in parte le sanzioni rischierà di essere perseguito in seguito per il reato di autoriciclaggio. Mi soffermo proprio su questa fattispecie perché è fondamentale inserire questo reato nel provvedimento perché è l'unico meccanismo efficace per indurre chi vorrà ad usufruire di questa finestra. Infatti, così come è stata strutturata la normativa, si inserisce un efficace meccanismo per stimolare un maggior numero di persone che hanno portato illegalmente capitali all'estero a riportarli in Italia. Chi riporterà il capitale in Italia dovrà quindi pagare le tasse che ha evaso e in parte le sanzioni pecuniarie, ma otterrà la non punibilità per i reati fiscali e per quelli connessi all'illecita esportazione all'estero, nonché per il nuovo reato di autoriciclaggio. Senza queste norme il provvedimento resterebbe privo di concreti risultati e non riuscirebbe a raggiungere il fine, che è lo scopo della normativa, di far rientrare in Italia ingenti capitali. È dunque inevitabile inserire la norma sull'autoriciclaggio, per dire che, se non si usufruisce della finestra prevista nel provvedimento, in futuro per queste ipotesi ci sarà un nuovo reato grave, che mancava nel nostro ordinamento e che è fondamentale sia stato inserito. D'altra parte, in relazione al nuovo reato si garantisce la non punibilità per chi usufruisce della finestra, altrimenti nessuno farebbe rientrare capitali dall'estero ed il nostro provvedimento normativo rimarrebbe tamquam non esset. Questo è un aspetto che occorre sottolineare. Tuttavia, il Governo e soprattutto il Dicastero della giustizia tengono in considerazione gli spunti evidenziati, da ultimo anche dal senatore Lumia, e vogliamo ricordare il disegno di legge cosiddetto sulla criminalità economica, che è arrivato in Senato ed è in discussione in Commissione giustizia e sul quale in passato ci siamo confrontati in quella sede. Senato della Repubblica Pag. 260 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Nel corso dell'esame di quel disegno di legge, nel quale sono inserite diverse norme importanti in materia di confisca di patrimoni e di controllo giudiziario sulle aziende vicine ad associazioni criminali, avremo modo di perfezionare la fattispecie dell'autoriciclaggio, fattispecie che è fondamentale inserire nel provvedimento al nostro esame ma che può rimanere aperta ed essere ripulita delle imperfezioni e criticità emerse nel corso della discussione, che potranno essere rivalutate in quella sede. La posizione del Ministero della giustizia è quindi quella di andare avanti oggi nell'esame del testo alla nostra attenzione, mantenendo comunque un confronto costruttivo in Commissione giustizia per migliorarlo. Certo è che, dal punto di vista giuridico, dobbiamo evitare di punire una persona due volte per lo stesso fatto e quindi di punire atti di mero godimento del provento di un reato o di sanzionare a titolo di autoriciclaggio quelle situazioni in cui l'autore di un delitto doloso impieghi il provento di tale reato, invece di punire chi utilizza questi investimenti per finalità speculative inquinando la criminalità economica. Su questo punto, che è importante perché pensiamo sia fondamentale evitare norme doppione che poi non passerebbero al vaglio della Corte costituzionale, ci sarà certamente un confronto. Ben vengano comunque le proposte migliorative e in questo senso rinnovo la disponibilità del Governo. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, ho ascoltato con grande interesse la discussione che si è svolta in questi giorni in Commissione ed oggi in Aula. Devo iniziare con un ringraziamento a tutti i senatori per aver compreso la necessità rappresentata dal Governo di approvare in tempi stretti questo provvedimento, in modo da poter rispondere ad alcune richieste e necessità internazionali che poi andrò ad esplicare. Ciò ha portato ad avere un dibattito intenso, ma molto ristretto nei tempi, che quindi si è compresso sia in Commissione che in Aula. Detto questo, il provvedimento rientra nell'ottica di un'azione più complessiva di politica fiscale e di lotta all'evasione che il nostro Paese sta portando avanti in sede europea ed internazionale. È stato riconosciuto, anche in sede OCSE, che le proposte italiane (che spesso sono state recepite) e di altri cinque Paesi europei possono diventare un elemento determinante per riuscire a superare la situazione che in questo momento esiste nell'economia mondiale (ricordiamo che ci troviamo in un mondo economicamente globalizzato) in cui alcuni Paesi non hanno ancora recepito - lo faranno nei prossimi anni - accordi di trasparenza nei rapporti finanziari tra i Paesi stessi. Voi capite benissimo che, in un'economia globalizzata, è molto complesso condurre una lotta all'evasione se ci sono quelli che vengono considerati dei buchi neri nell'ambito del sistema dei Paesi. Si tratta di Paesi che non garantiscono la trasparenza delle transazioni finanziarie e permettono quindi all'evasione di finire in questi Paesi e di non poter essere colpita. In quest'ottica, c'è un'azione condotta in sede OCSE che sta dando una serie di risultati positivi. Gli ultimi accordi raggiunti, sia in sede di G20 che in sede OCSE, permetteranno nel 2018 a molti altri Paesi di essere inseriti all'interno di questi rapporti di trasparenza finanziaria e di uscire dalla black list e permetteranno a chi fa azione di verifica fiscale di poter accedere ai conti presenti in questi Paesi e quindi di svolgere un'azione sicuramente più proficua. In questo quadro complessivo, che è un quadro in evoluzione dell'azione di politica fiscale e di lotta all'evasione, si inserisce anche questo provvedimento. Non si tratta di un condono (come è stato detto da molti), ma di un provvedimento che rispetta esattamente quanto è stato chiesto in sede internazionale (in sede OCSE), tant'è vero che è stato riconosciuto dall'OCSE e dai Paesi come un provvedimento da attuare. Non è un condono, perché tendenzialmente, dal punto di vista amministrativo, non dà alcun vantaggio a chi partecipa in modo volontaristico al condono stesso. Vengono pagate tutte le imposte e vengono pagate le sanzioni; non vengono pagate meno sanzioni di quelle che verrebbero pagate nel caso in cui una persona fosse accertata senza questo provvedimento. Senato della Repubblica Pag. 261 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Ho sentito, nel corso del dibattito, delle critiche sulla poca appetibilità di questo provvedimento. Diceva il senatore Sciascia che in alcuni casi si arriverebbe a pagare sanzioni così elevate da rendere praticamente impossibile il rientro stesso. È un provvedimento dunque che non concede sconti dal punto di vista amministrativo. Esso non concede neanche l'anonimato, che è la tipica valenza di un condono; il provvedimento è trasparente. Dall'altra parte, esso esclude le sanzioni penali per chi partecipa alla voluntary disclosure, cioè al rientro volontario di capitali. Il provvedimento è caratterizzato da trasparenza. A differenza di un condono, dicevo, esso non prevede l'anonimato. Chi partecipa a questo volontario rientro di capitali deve confrontarsi con l'Agenzia e portare ad essa tutti i documenti legati alla propria esportazione di valuta e che gli hanno permesso l'esportazione della valuta stessa. Da quest'azione verrà determinato il livello di sanzioni che sarà legato a questo genere di operazioni. Vorrei fare una battuta su alcune considerazioni relative al fatto di avere escluso alcuni reati societari da questa eliminazione. Il fatto stesso di prevedere che chi partecipa al rientro volontario dei capitali debba portare tutti i documenti e la documentazione sociale comporta che i reati legati alla distruzione di documenti o alla mancata tenuta di documenti debbano essere esclusi, perché in quel caso non ci potrebbe essere la dimostrazione di come si è arrivati ad esportare questi capitali. Torno quindi sul punto determinante: la tipicità di questo provvedimento sta nel fatto che il contribuente porta tutta la documentazione all'Agenzia delle entrate, dimostrando come ha compiuto l'esportazione. Quindi, c'è un rapporto di confronto con l'Agenzia delle entrate in base al quale la stessa determinerà poi le sanzioni che in via volontaria verranno comminate. Sul tema dell'autoriciclaggio si è discusso moltissimo, ne ha già parlato il sottosegretario Ferri nel suo intervento. Ritengo si tratti di un intervento utile per il Paese nei rapporti internazionali. Nella parte iniziale dell'intervento ricordavo che in sede OCSE stiamo cercando di portare avanti un'azione per fare in modo che si possa vivere nel villaggio globale eliminando questi blocchi alla trasparenza totale. A livello internazionale ci chiedono di introdurre, come in tutti gli altri Paesi con cui ci confrontiamo, il reato di autoriciclaggio ed è giusto introdurlo nel modo più veloce possibile. Ritengo utilissimo che oggi si possa introdurre questo reato nella legislazione italiana. Secondo tema. L'introduzione di questo reato, insieme ad una serie di altri provvedimenti legati al rapporto con economia e giustizia, è molto utile nell'ambito della moderna economia di un Paese. Cito solo un tema, altrimenti il discorso sarebbe lunghissimo. Vi ricordo quanto la mancanza di un'azione di contrasto ad alcuni reati legati ad economia e giustizia possa alterare un sistema di concorrenza perfetta fra Paesi che, a sua volta, altera il rapporto tra imprese oneste e disoneste a favore di queste ultime. Torno quindi sulla necessità di votare oggi l'introduzione di questo reato, confermando quanto detto in partenza, vale a dire che se il reato può essere perfettibile e migliorabile è comunque molto importante che oggi venga approvato, perché in tal modo si dà un segnale sicuramente utile di come il nostro Paese voglia intervenire in questo campo. PRESIDENTE. Colleghi, come informalmente preannunciato ai Capigruppo, sospendo la seduta per un'ora. (La seduta, sospesa alle ore 13,33, è ripresa alle ore 14,31). Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,31) Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare. BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, voglio illustrare l'emendamento 1.84, che ci sembra particolarmente importante. Con esso chiediamo che gli eventuali introiti dovuti all'approvazione di Senato della Repubblica Pag. 262 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 questo provvedimento vengano inseriti in un apposito Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono comunque fondi che spesso arrivano da nostre aziende, da lavoratori onesti, e che non vanno all'estero. Chiediamo che questi introiti e questo possibile rientro di capitali possano essere versati nel fondo di garanzia per le aziende stesse. Sull'emendamento 1.89, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si chiede di valutarne una rilettura. Possiamo arrivare, eventualmente, anche a una sua riformulazione. Il senso dell'emendamento non era quello di prevedere ulteriori forze lavoro oltre a quelle che il provvedimento prevede in termini di assunzioni. L'emendamento propone che, prima di attivare la previsione di assunzione, si attinga dalle graduatorie di eventuali esuberi di altre amministrazioni. Il senso dunque era questo. Non si tratta di costi maggiori, ma, restando all'interno delle previsioni stabilite nel provvedimento, di prestare attenzione a eventuali graduatorie di esuberi. BOTTICI (M5S). Signora Presidente, io vorrei parlare dell'emendamento 1.62, con il quale si chiede di sostituire le parole «3 per cento» con le parole «6 per cento». Oggi si è sentito dire che questo è un primo passo, che bisogna fare cassa e che dobbiamo dare un'opportunità agli evasori volontari. Io ricordo che non si sta parlando di evasori per forza maggiore, ma di evasori che hanno ben chiaro di aver portato dei capitali all'estero e di aver perpetrato in qualche modo delle truffe. Con l'emendamento si chiede dunque di poter fare cassa piena, e non una cassa parziale. Visto che già concediamo l'esclusione del reato penale, almeno facciamo pagare loro la sanzione piena. Altrimenti, sarà sempre un piccolo passo, ma senza capire in quale direzione. E non vorrei che il passo piccolo fosse sul burrone. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti a mia firma che esortano gli italiani ad essere ben disposti a far rientrare i capitali detenuti all'estero, cercando di favorirli facendo pagare le giuste imposte che avrebbero pagato in Italia con un aggravio del 25 o del 50 per cento, ma non del 120 per cento, altrimenti non sortiremo l'effetto voluto. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Stato, quanto ad aliquote, è altamente vessatorio nei confronti di imprenditori e se questi hanno sbagliato portando i capitali all'estero non dobbiamo chiedergli di farli tornare imponendo la pena di morte e, magari, anche frustandoli. (Commenti della senatrice Bottici). Devono essere obbligati a fare rientrare i capitali cum grano salis: devono dichiarare tutto e devono subire la giusta pena edittale sanzionatoria che gli permetta di pagare quanto evaso più un surplus che nei miei emendamenti è ridotto ad un quarto rispetto a quello previsto dal disegno di legge, proprio per favorire e per centrare ciò che sia il sottosegretario Ferri, sia il Vice Ministro all'economia ci hanno detto. Non si tratta di un condono. Fanno rientrare i capitali, pagano il dovuto e versano un'imposta tale che gli permette di riavere l'agibilità di quanto sottratto. Vorrei ricordare peraltro, signora Presidente, che stiamo parlando di italiani che certamente hanno sbagliato, di liberi professionisti, di commercianti e di artigiani. A queste categorie ci stiamo riferendo, non ad esponenti della criminalità organizzata che vanno puniti in maniera esemplare, a nostri concittadini, gente che quotidianamente sa quanto «sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e 'l salir per l'altrui scale» (per chi non lo sapesse è una citazione di Dante Alighieri). Riportano i capitali, pagano il dovuto, naturalmente con un aggravio del 25 per cento (una percentuale non certo piccola, ma sostanziale) e i soldi rientrano in Italia consentendoci lo sviluppo. I miei emendamenti quindi sono finalizzati a favorire il rientro del maggior numero di capitali in modo da incentivare l'occupazione che questo Governo non riesce a dare (ricordo che la percentuale di disoccupazione è pari al 13,2 per cento, mentre quella giovanile si attesta al 42,3 per cento). È un enorme sforzo quello che facciamo finalizzato ad avere una liquidità che ci consenta di investire in ripresa economica e occupazionale, cosa che questo Governo non sta facendo. Non è inasprendo le Senato della Repubblica Pag. 263 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 pene che risolviamo il problema, possiamo risolverlo facendo leggi quadro serie e semplificando le leggi che ora sono difficili e farraginose. MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, il senso degli emendamenti che ho presentato è legato a quanto ho detto in discussione generale e mira, innanzitutto, ad eliminare la riduzione sulle sanzioni previste per chi utilizzerà la procedura di collaborazione, oltre a chiedere (e questo è anche il tema dell'ordine del giorno) che quanto dovesse essere recuperato con questa procedura venga assegnato all'istruzione. Visto che stiamo parlando di un provvedimento che sicuramente non contribuirà a creare la cultura della legalità, credo sia opportuno cercare di fare almeno in modo che una parte di quello che può essere recuperato serva a compensare il disastro culturale che provvedimenti di questo tipo creano nel Paese. PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1. CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1. GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bellot, fino alle parole «d'imposta». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2 e 1.3. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bellot. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla Senato della Repubblica Pag. 264 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. SCIASCIA (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «in tre rate mensili». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.17 e l'emendamento 1.18. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alle parole «n. 74». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.23. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. Senato della Repubblica Pag. 265 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, notiamo dal tabellone delle votazioni che nel banco del Governo risultano, per ogni votazione, tre voti espressi, nonostante la presenza di due rappresentanti dell'Esecutivo. (Commenti dal Gruppo PD). Non vorremmo che qualche palla rimbalzante si fosse inserita nei meccanismi di votazione. PRESIDENTE. La ringrazio, e invito i senatori Segretari a verificare. Nel frattempo procediamo con le votazioni. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «commi 1, 2». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.36. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Intervengo perché rimanga agli atti che i senatori Segretari hanno l'obbligo di votare. Quanto riferito non risponde a verità. (Commenti del senatore Santangelo). PRESIDENTE. Infatti, abbiamo verificato e risulta evidente. Intanto si tratta di una facoltà e non di un obbligo di votare. Gli stessi senatori che l'hanno fatto presente si sono resi conto che si trattava del voto dei senatori Segretari. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. Senato della Repubblica Pag. 266 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo all'emendamento 1.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, lo ritiro. PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Senato della Repubblica Pag. 267 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, identico all'emendamento 1.64, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Proteste della senatrice Bottici, che segnala irregolarità nell'espressione del voto da parte di alcuni senatori). Prego i senatori Segretari di prestare attenzione alle operazioni di voto. Ringrazio la senatrice. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.65. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, poiché se l'emendamento 1.65 venisse respinto resterebbe precluso l'emendamento 1.66, chiedo ai colleghi se mi concedono di sottoscrivere l'emendamento 1.65. PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.65, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «3 per cento». Ciascuno voti dal proprio posto. BOTTICI (M5S). (Avvicinandosi ai banchi del Gruppo FI-PdL XVII). Posso togliere la scheda? PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a ritirare le schede dei senatori che non sono presenti. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.65 e l'emendamento 1.66. AIROLA (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. AIROLA (M5S). Signora Presidente, visto che quanto a sanzioni non si scherza, in quest'Aula, allora chiediamo che tutti coloro che sono stati più volte colti in quest'Aula a votare per qualcun altro o ad usare altre tecniche vengano sanzionati come avete sanzionato i membri del Gruppo del Movimento 5 Stelle che hanno fatto le loro proteste. Siamo stanchi di questa giustizia a senso unico! (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mussini e Marino Luigi). PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti di stare seduti e che le tessere che non corrispondono ad un senatore presente vengano ritirate, per evitare qualsiasi problema. Procediamo in base al Regolamento. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senato della Repubblica Pag. 268 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Lasciare la tessera inserita è una prerogativa del parlamentare, che può non partecipare alle votazioni pur essendo presente. (Proteste dei senatori Airola e Santangelo). PRESIDENTE. Senatore Airola e senatore Santangelo, per favore, vi chiedo di sedervi: risponde la Presidenza, non c'è bisogno di intermediari. Senatore Barani, la Presidenza ha ordinato di togliere quelle schede. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dalla senatrice Bellot. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, non voglio insistere, ma le tessere non sono state ritirate. PRESIDENTE. Si è già provveduto. ENDRIZZI (M5S). Ci si è fermati ad un metro dal ritirarne una nella prima fila in alto, ma di tessere alle quali non corrisponde la presenza di un senatore ce ne sono molte e dappertutto. Se perdessimo magari un minuto per ritirare quelle tessere, eviteremmo di dover continuare a segnalare la cosa. PRESIDENTE. A farlo devono essere gli assistenti, ai quali chiedo di procedere. Nel frattempo noi andiamo avanti. (Gli assistenti parlamentari procedono a ritirare le tessere). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. Senato della Repubblica Pag. 269 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83. MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, chiedo al Governo se potrebbe essere favorevole alla trasformazione di questo emendamento, insieme all'emendamento 1.86, in un ordine del giorno da accogliere eventualmente come raccomandazione. PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo. CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario. PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84. BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere il contenuto dell'emendamento, ove venga trasformato in un ordine del giorno. PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo. CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario. PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dalla senatrice Bellot. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Falanga entra in Aula e si dirige verso la sua postazione). FALANGA (FI-PdL XVII). Ma la mia tessera non c'è! (Applausi ironici dal Gruppo M5S). PRESIDENTE. Prego, senatore, venga a ritirare la sua tessera, così da poter partecipare alla votazione. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. Senato della Repubblica Pag. 270 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 (La richiesta risulta appoggiata). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Bellot. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Passiamo all'emendamento 1.90, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Ritiro l'emendamento. PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Bignami. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Bignami. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. BOTTICI (M5S). Con l'emendamento 2.1 si chiede di sopprimere l'articolo, mentre con l'emendamento 2.2 si chiede la sostituzione delle parole «15.000» con le parole «5.000», ossia l'importo minimo che noi dobbiamo dichiarare. Se io ho dei capitali all'estero superiori a 15.000 euro li devo dichiarare, altrimenti no. Siccome abbiamo parlato di contrasto all'evasione e di fare il primo passo, facciamolo: stabiliamo un importo minore e costringiamo i contribuenti a dichiarare quali sono i loro capitali all'estero. (Applausi della senatrice Bulgarelli). PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti. CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1. GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Senato della Repubblica Pag. 271 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Onorevoli colleghi, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame. Risultano altresì improponibili, ai sensi della medesima norma regolamentare, gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, relativi al reato di falso in bilancio e di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 5, già dichiarato improponibile dalla presidenza delle Commissioni riunite. DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, lei ha appena dichiarato alcune improponibilità: sono improponibilità decise dalla Presidenza, o lei ha semplicemente riportato l'improponibilità dichiarata dal Presidente della Commissione giustizia? PRESIDENTE. La Presidenza si è attenuta al merito e, conformemente a quanto stabilito in sede referente, ha verificato l'estraneità alla materia degli emendamenti e degli ordini del giorno. DE PETRIS (Misto-SEL). Scusi, Presidente, vorrei che restasse agli atti, ad onore del Governo, che l'Esecutivo aveva dato il parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, anche se con una riformulazione, e credo che confermi il parere già espresso. Su questo ordine del giorno però non si può far esprimere l'Assemblea perché, con una scelta che francamente trovo ingiustificabile, la Presidenza, non valutando attentamente, ne ha deciso l'improponibilità. Trovo questo veramente incredibile, perché molte volte durante l'esame di disegni di legge vengono approvati ordini del giorno in cui si auspica la possibilità di intervenire su questioni connesse e in questo caso l'ordine del giorno è particolarmente attinente. La cosa inaspettata è che anche la Presidenza abbia dichiarato improponibili questi ordini del giorno. PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice De Petris e all'Assemblea che in questo disegno di legge l'unico reato è l'autoriciclaggio e che ci sono altri disegni di legge alla valutazione della Commissione, che riguardano anche altri reati. Lo dico per conformità e per chiarezza, perché resti a verbale. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei spendere due parole sugli emendamenti del Movimento 5 Stelle in tema di reato di autoriciclaggio. Vogliamo offrire un'ultima possibilità affinché nel nostro ordinamento giuridico non venga introdotto un falso reato, cioè un reato che troverà poco spazio per essere applicato e che, dal nostro punto di vista, è solo fumo negli occhi. Senato della Repubblica Pag. 272 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il reato di autoriciclaggio così come formulato nel disegno di legge sarà privo di portata punitiva, perché permetterà a chiunque voglia autoriciclare denaro proveniente da un delitto che egli stesso ha commesso di evitare ogni tipo di punibilità semplicemente non occultando la provenienza delittuosa del reato. Basterà impegnare le somme da autoriciclare in BOT, in azioni, in investimenti di natura economica, finanziaria o speculativa per non essere punibile. È per questo motivo che con l'emendamento 3.16 proponiamo di sostituire, nell'introducendo articolo 648-ter.1 del codice penale, le parole «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa» con le parole «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa», individuando così una condotta autonoma e autonomamente punibile nell'ambito del reato di autoriciclaggio. Se dovesse passare questo emendamento sarebbero punibili sia coloro che semplicemente autoriciclano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, sia coloro che semplicemente si limitano ad occultare la provenienza delittuosa. Invece nel testo vigente che sarà approvato dalla maggioranza, che sembra quasi volersi atteggiare con il peso di una questione di fiducia de facto, temiamo che sarà introdotta una fattispecie di reato che avrà effetti negativi, se non nulli. In seconda battuta, con l'emendamento 3.18 proponiamo, sempre al medesimo articolo del codice penale, di eliminare l'avverbio «concretamente» con riferimento alle condotte volte ad occultare la provenienza delittuosa. Con l'emendamento 3.26 proponiamo anche la soppressione del quarto comma dello stesso articolo 648-ter.1, dove c'è il famoso richiamo all'utilizzo per il godimento personale delle somme autoriciclate. Questa è l'ultima occasione per quest'Aula e per il Parlamento intero, perché sappiamo che non dovrebbe tornare nulla alla Camera. Invece noi riteniamo opportuno che sia quest'Aula che la Camera dei deputati riescano ad incidere un minimo sulla portata negativa di questo disegno di legge, introducendo un reato di autoriciclaggio che, con i nostri emendamenti, quanto meno sarebbe digeribile e concretamente applicabile. Altrimenti sarà una farsa per l'ennesima volta. PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame. MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), proponiamo, se i presentatori sono d'accordo, di modificare il dispositivo con l'introduzione della formula «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G3.100 (testo 2) concordo con la proposta del relatore. PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2) avanzata dal relatore? LUMIA (PD). Sì, signora Presidente. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1. GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «commi 1». (Segue la votazione). Senato della Repubblica Pag. 273 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «quattro anni e della multa da euro». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.6 e l'emendamento 3.7. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «da quattro a». (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.9 e gli emendamenti 3.10 e 3.11. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Senato della Repubblica Pag. 274 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.24, presentato dal senatore Uras e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dalle senatrici Bellot e Stefani. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni. (Segue la votazione). Senato della Repubblica Pag. 275 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Il Senato non approva. (v. Allegato B). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori. (Segue la votazione). Il Senato non approva. (v. Allegato B). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 3) non verrà posto ai voti. Gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, nonché gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione dell'articolo 4. GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. (Segue la votazione). Il Senato approva. (v. Allegato B). Passiamo alla votazione finale. URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo in modo molto sintetico. Noi vogliamo esprimere il nostro voto contrario a questo provvedimento, per una ragione molto semplice: esso affronta il tema con due limiti pesanti. Il primo limite è che si tratta di un grande condono: è un grande condono che assicura un'impunità a chi ha determinato un danno gravissimo al Paese e continua a farlo. Lascia inoltre aperto un grande varco, anche per l'insufficienza dei contenuti che in questo provvedimento sono stati votati, per continuare in comportamenti così negativi nei confronti del Paese. L'esportazione di capitali all'estero e la connessa attività di evasione fiscale, in una situazione di crisi come questa, rappresentano comportamenti che avrebbero richiesto una severità da parte del Parlamento e dello Stato molto più consistente di quella che è contenuta nel provvedimento che stiamo votando. È per questa ragione che non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame. Non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame anche per un'altra ragione. In modo non sufficientemente chiarito non vale il ragionamento «abbiamo previsto di farlo in altri provvedimenti»: il falso in bilancio è uno dei reati che consente - anzi, favorisce e ha in sé - proprio quello che, con questo provvedimento, si intende istituire. Molti di noi hanno votato - il Gruppo MistoSEL lo ha fatto - a favore dell'articolo 3, perché questo è l'unico passaggio positivo che noi riteniamo sia contenuto nel provvedimento. Tuttavia, come prima dicevo, è un provvedimento debole, un provvedimento timido, un provvedimento tiepido nei confronti di chi, molto più di altri, commette un reato che danneggia nel complesso la nostra economia e la nostra società e che rappresenta un pessimo esempio di comportamento, ledendo il vincolo di solidarietà nazionale. Insomma, stiamo parlando di chi assume un comportamento che, di fatto, lo esclude dal sentimento di comunità che gli italiani invece - stanno cercando di recuperare e di sostenere nei loro comportamenti e nel loro impegno nei confronti del superamento della crisi. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Mussini e Romani Maurizio). BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. Senato della Repubblica Pag. 276 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, anche noi ovviamente voteremo contro questo provvedimento, per considerazioni diametralmente opposte a quelle svolte dal collega che mi ha preceduto. Riteniamo, infatti, che questo sia un disegno di legge spot, demagogico, populistico, che non raggiunge nessuno dei fini per cui viene fatto. Quando c'è bisogno di fare cassa dal punto di vista economico, si aumentano le tasse, si fa la patrimoniale sulla casa, si aumentano le ritenute, le trattenute, si continuano a vessare i cittadini e così si cerca di distrarre la popolazione dai veri problemi, che sono quelli dello sviluppo e dell'occupazione. Si aumentano le pene, non si fa prevenzione, non si cerca di detassare, di permettere lo sviluppo cercando di non continuare a vessare le famiglie, che non ce la fanno proprio più. Con questo provvedimento andiamo a combattere e a castigare chi, per mandare i figli a scuola, per far quadrare i conti della famiglia perché non arriva a fine mese, fa un lavoro in nero o fa il venditore di castagne (di cui a Roma sono piene le vie) e ovviamente reinveste quei soldi avuti in nero per mandare i figli a scuola o per acquistare loro abiti o libri; diciamo che questo comportamento è passibile di essere considerato autoriciclaggio e prevediamo anche il carcere. Nella mia terra si dice «becchi e bastonati». Si continua a bastonare comunque e sistematicamente, cercando di pescare a strascico, di beccare quello che è più possibile beccare, continuando a vessare aumentando le tasse e le pene edittali. Quindi, non si fa alcun tipo di prevenzione. Per questo riteniamo, signora Presidente, che questo sia uno spot, uno dei soliti spot che fa il Governo Renzi, che non conclude assolutamente nulla e che ci fa rimpiangere, ormai a tutti, i Governi Berlusconi e i Governi Craxi: quelli, sì, che erano grandi Governi! BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, come già anticipato in discussione generale, noi abbiamo molte perplessità su questo provvedimento. Innanzitutto, abbiamo fatto un grande lavoro emendativo per migliorare il testo e abbiamo visto che da parte del Governo non vi è stata alcuna disponibilità ad accogliere anche modifiche minimali comunque migliorative. Questa chiusura ovviamente ci porta ad avere delle difficoltà a poter esprimere un orientamento favorevole, visto la mancanza di collaborazione nel voler migliorare un provvedimento che, in fretta e in furia, nella trattazione, ma anche nell'esame degli emendamenti, è stato così volutamente forzato dal Governo. Perplessità e dubbi nascono, tra l'altro, sull'efficacia del provvedimento. Nelle audizioni sono state evidenziate, anche da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti (ma non solo), perplessità e dubbi sull'eventuale consistenza che potrà avere una risposta concreta di rientro dei capitali e sulla conformità tra quanto previsto dal Governo e quello che concretamente sarà il rientro effettivo. È vero che non è un condono, ma crediamo che vi sia un'inefficacia dovuta comunque alla leggerezza del provvedimento nel trovare un equilibrio tra il rientro dei capitali e l'efficienza di un sistema che probabilmente dimostra molte falle nella capacità di recuperare, poi, i capitali stessi. D'altro canto, come dicevamo, in questo momento approviamo comunque un insieme di norme che evidenziano come sia il male minore, nel senso che tra il portare i capitali all'estero e l'incapacità di questo Governo di gestire la fuga di capitali vi è una mediazione. Ciò dimostra come questo Governo agisca con forza verso i deboli e con molta debolezza verso i forti. Sicuramente non è un buon auspicio per portare avanti un provvedimento di lotta all'evasione. È chiaro che l'evasione fiscale è un problema forte e che ci vede tutti quanti impegnati nel migliorare provvedimenti che vadano in questa direzione. Dal canto nostro, ci sembra che in questo provvedimento non ci sia ancora quella forza che dovrebbe portare a recuperare risorse ingenti (circa 180 miliardi di euro) che riuscirebbero sicuramente ad abbattere un terzo del debito pubblico. Capiamo ovviamente che il Premier debba anche non scontentare troppo i possessori di grandi capitali o l'alta finanza. Abbiamo visto che questo Governo si sposta sicuramente verso un'area di interesse che non è propria della sinistra. Probabilmente, la Senato della Repubblica Pag. 277 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 leggerezza di questo provvedimento lo dimostra e ci fa capire come vi sia una volontà di non mettere fortemente le mani in un sistema che sicuramente porta a queste esportazioni di capitali. L'unico punto su cui poteva esserci un confronto e un punto di riferimento riguardava l'inserimento del reato di autoriciclaggio. Su questo avremmo desiderato vi fosse maggiore discussione e la continuazione di quello che era un provvedimento ad hoc, che già la 2a Commissione aveva iniziato a trattare. Era sicuramente più corretto e più esaustivo spacchettare le due problematiche che all'interno di questo provvedimento vengono trattate. Di conseguenza, proprio per queste motivazioni, che ci sembrano evidenti, proprio per la non volontà da parte del Governo di collaborare e lavorare in questo senso, la Lega Nord, pur avendo dato la propria collaborazione e avendo lavorato per provare a rafforzare il provvedimento, si trova a dover esprimere un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). CHIAVAROLI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CHIAVAROLI (NCD). Signora Presidente, annuncio semplicemente il nostro voto favorevole al provvedimento e chiedo contestualmente l'autorizzazione a consegnare il testo dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta. PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesima prova dell'impotenza del nostro Stato e di tutti i Governi che si sono succeduti finora nel riuscire a realizzare una misura necessaria, ragionevole e rispettosa di quanto la maggior parte dei nostri concittadini si aspetterebbero: ovvero prendere «per le orecchie» i detentori di capitali in Stati esteri tutte le volte in cui questi capitali sono frutto, non solo di evasione fiscale, ma anche di provenienza di origine delittuosa. Chissà quanti capitali delle mafie italiane sono all'estero. Chissà quanti capitali dei grandi corruttori, oltre che delle multinazionali con sede italiana! È l'impotenza di uno Stato che quindi non riesce a intavolare, con peso politico e credibilità, con la Svizzera, così come con gli altri Paesi, quelle trattative che hanno permesso, ad esempio, a Paesi come Francia e Germania di ottenere il medesimo risultato auspicato con questo provvedimento, cioè il rientro dei capitali nei rispettivi Paesi imponendo il proprio peso politico. L'Italia non lo ha fatto fino ad oggi; non lo fa oggi; chissà se riuscirà a farlo domani. Certamente, non lo farà con questa classe politica. Al nostro Paese manca, come diciamo anche tra noi, quel minimo di credibilità, di affidabilità e di rispetto che un grande Paese, come dovrebbe essere il nostro, meriterebbe anche nel campo delle trattative di tipo economico-finanziario (come quelle che attualmente ci stanno occupando). Questo provvedimento non avrà nessun effetto, al di là della sua censurabilità morale, diseducativa, come qualcuno ha pur qui ricordato. Mi riferisco a quell'ammiccamento verso chi si è sottratto a un obbligo civico, prima ancora che legale, di contribuire, in base alle proprie disponibilità, al peso contributivo della collettività italiana. Al di là degli aspetti morali, cogliendo anche i rilievi di tipo tecnico che sono stati sollevati sull'inefficacia del provvedimento, l'attrattiva italiana non è così appetibile per il grande evasore, per il corruttore o per il mafioso che magari ha milioni di euro in Svizzera. Come ricordavano da Forza Italia, l'Italia è poco attrattiva perché alcuni reati importanti, come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o il falso in bilancio (per quello che resta della punibilità di questo reato, pressoché nulla nel nostro ordinamento), sono esclusi dal condono penale. Si dice quindi che non avrà effetto perché questi concittadini non saranno certo così fessi da rischiare, qualora abbiano commesso questo tipo di reati, di dover rispondere degli stessi. Un altro aspetto è relativo all'anonimato non preservato in questo provvedimento. I grandi esportatori di denaro all'estero non saranno così fessi da cercare di regolarizzarsi con questo provvedimento, dal momento che non si sa l'ufficio preposto dell'Agenzia delle entrate quale calcolo applicherà per Senato della Repubblica Pag. 278 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 quantificare le imposte dei tributi evasi o supposti tali. Dunque, non servirà a nulla. Non abbiamo paura di essere dipinti come gufi. Anche se volessimo apparire i volatili più gradevoli del mondo, comunque, è facile prevedere che quello che anche altre forze politiche dicono qui avverrà e cioè che avrà una scarsissima incidenza, saranno cioè molto pochi i capitali che rientreranno a queste condizioni. Al di là del giudizio se questo sia un bene o un male, rimane il fatto - secondo il nostro punto di vista più grave perché l'effetto complessivo di questo provvedimento, così come lo state per approvare, sarà l'introduzione nel codice penale, e quindi in un corpo normativo che non è destinato a scadere il 30 settembre 2015, (è un testo che rimarrà lì per i prossimi lustri) di un reato di autoriciclaggio che, come ho già detto in fase di illustrazione degli emendamenti, ha una portata nulla se non addirittura paradossalmente contraria a quello che si vorrebbe ottenere. Vi ricordo che nel testo che fra poco approverete è possibile che sia punibile chi autoricicla il denaro con modalità volte ad occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle utilità. Ne consegue che, applicando il noto e sacrosanto principio di tassatività vigente nel nostro ordinamento in tema sanzionatorio (penale o amministrativo), evidentemente si potrà rispondere del reato solo qualora tutte le condotte ivi indicate rientrino nella fattispecie concreta che domani un tribunale sarà chiamato ad esaminare. È facile allora intuire senza essere un grande giurista, che il semplice modo per evitare di rispondere di questo reato potrebbe essere quello di investire le somme, che rivengono dallo spaccio, da un sequestro di persona, dall'estorsione o dall'evasione fiscale, semplicemente in BOT, in azioni, o in partecipazioni societarie facendolo alla luce del sole perché così, a norma vigente, ci si garantisce l'impunità. Questo cosa vuol dire? Poiché questa norma dell'autoriciclaggio nel provvedimento è disposto che non trovi applicazione con riferimento al rientro dei capitali fino al 30 settembre 2015, stiamo dicendo che da quando entrerà in vigore questo provvedimento (attenzione) tutti coloro che hanno soldi o capitali, in Svizzera oppure ovunque - anche in Italia - che non sono frutto di evasione fiscale possono (anzi, li state invitando) investirli in attività di tipo finanziario, imprenditoriale o, comunque, economico alla luce del sole garantendogli l'impunità dal reato di autoriciclaggio. Questo trovo sia qualcosa di veramente perverso, non di sbagliato! Ci avviamo verso la perversione, evidentemente. Ci possiamo riempire gli occhi e le orecchie leggendo i giornali di oggi, le cronache sui grandi scandali e sulla politica che, ancora una volta - guarda un po' - nasconde nei suoi ruoli apicali (anche a livello amministrativo locale) il peggio del peggio della nostra società. Però se qui continuiamo - anzi, se continuate - in maniera pervicace a non prestare ascolto alla voce della ragionevolezza - e non perché lo diciamo noi o perché siamo i perfetti o i puri - continuerete anche a determinare i destini della politica partitica che ancora oggi rappresentate verso l'azzeramento e il nulla. Queste considerazioni impongono quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle e infine legittimano il sospetto - cui facevo riferimento in precedenza e che diventa davvero un sospetto legittimo - che tutto ciò sia una sorta di farsa, di rappresentazione quasi teatrale, per far sì che venga introdotto, in questa maniera - da un lato subdola, dall'altro costringendo gli stessi parlamentari della maggioranza ad approvare la norma, che va approvata entro il 31 dicembre - un reato di autoriciclaggio inutile o dannoso. In tal modo si iniziano a smontare le intenzioni, anche le migliori, che da mesi stanno impegnando noi - e non solo noi - anche in questo ramo del Parlamento, nel costruire finalmente l'impianto della normativa anticorruzione, che reintroduca i reati di falso in bilancio e di autoriciclaggio e che porti a sanzioni e ad una disciplina della prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione quanto mai necessarie. La necessità di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, leggendo le cronache delle ultime quarantott'ore. Lasciateci dunque coltivare questo sospetto legittimo: questo provvedimento sul rientro dei capitali non farà rientrare un bel nulla, ma ciò che farà entrare è un reato di autoriciclaggio, che rimarrà completamente inconsistente e pieno di vulnerabilità interprative. L'uso dell'avverbio «concretamente», con riferimento alle modalità, aprirà dei varchi ad interpretazioni tendenziose nelle aule giudiziarie, che correranno il rischio di svuotare, in gran parte, le norme di contrasto a ciò che si Senato della Repubblica Pag. 279 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 verrebbe punire. Se allora i fatti sono così come ci appaiono, vi diciamo che li stiamo vedendo benissimo, che ve li stiamo rappresentando qui e che li rappresenteremo anche fuori da quest'Aula, ancora una volta, sperando che ci siano orecchie che hanno interesse ad ascoltare quello che stiamo cercando di dire, da cittadini in transito provvisorio in queste Aule parlamentari. Speriamo che quelle orecchie siano interessate non solo alle vicende, più o meno succulente dal punto di vista morboso, relative ai movimenti parlamentari o alle vicissitudini interne al Movimento 5 Stelle, ma prestino attenzione a quello che veramente serve a questo Paese. (Applausi dal Gruppo M5S). MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, quante volte abbiamo sentito dire «mai più condoni!» quando li hanno fatti i Governi non di sinistra, o non di sinistra con qualche aggiunta. Infatti ci viene detto che quello al nostro esame non è un condono, ma è una voluntary disclosure. Il fatto di usare dei termini in un'altra lingua non cambia molto la sostanza, perché leggendo il provvedimento, senza bisogno di avanzare interpretazioni maliziose, leggiamo di un dimezzamento delle pene, della riduzione di certi termini e, per l'appunto, di una serie di misure di riduzione di quelle sanzioni, che colpiscono coloro che non hanno rispettato certi adempimenti, per quanto riguarda, ad esempio, la costituzione di capitali all'estero. Pertanto, la frase «mai più condoni!» si deve interpretare come: «Mai più condoni, se li fanno gli altri, ma se li fa il Governo nostro, della sinistra, i condoni ci piacciono». (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio). Il condono ha sicuramente degli aspetti problematici, ma - che si chiami condono o voluntary disclosure - esso dovrebbe comportare dei benefici, nel senso che dei capitali rientrano in Italia e le casse dell'erario incassano qualcosa, che non erano riuscite ad incassare nel passato. Pertanto ci dovrebbe essere un aspetto positivo, in termini di maggiore denaro che circola nel nostro Paese: visto che ci sono tanti e tanti modi per cui il denaro se ne va dal nostro Paese, se esso ritorna è il benvenuto, per il solo fatto che comporta un'iniezione di liquidità e di ricchezza. Se poi lo Stato incassa anche qualcosa, riuscirà a coprire delle spese, a ridurre l'aumento dell'indebitamento e, in teoria, dovrebbe magari porre i presupposti per ridurre qualche imposta. Ma così come è fatto - allo stesso tempo si vuole fare il condono e dire che non è un condono, in altre parole si fanno le cose a metà - non porterà alcun beneficio. Pertanto, dovremmo renderci conto che da qui verrà fuori assai poco. Sappiamo bene che si è voluto completare a tutti i costi questo provvedimento senza apportarvi cambiamenti, che pure noi abbiamo proposto per renderlo più efficace e non più accomodante nei confronti degli evasori fiscali o comunque di coloro che hanno infranto le regole finanziarie. Abbiamo proposto dei cambiamenti per renderlo più efficace; per fare in modo che il denaro rientri davvero in Italia; per fare in modo che il denaro che dovrebbe incassare il fisco venga incassato per davvero. Noi abbiamo fatto le proposte, ma bisogna correre perché si spera che gli effetti finanziari del provvedimento si avverino sin dal 2014, in modo da aggiustare alcuni problemi di bilancio. Sono tutte cose comprensibili che però, fatte in questo modo, non verranno realizzate. In realtà, sarebbero altri i modi per indurre a riportare il denaro nel nostro Paese. Desidero ricordare che un cittadino italiano che porta il danaro all'estero non commette reato: commette reato se porta all'estero del danaro di cui è venuto in possesso in modo illecito! ma il solo fatto di trasferire del denaro dal nostro Paese in un altro non è un illecito. Pertanto, dobbiamo puntare alla ricchezza che può venire nel nostro Paese in termini di investimenti, e intendo riferirmi agli investimenti imprenditoriali e alle attività che creano posti di lavoro. Dovremmo puntare ad attirare le imprese con quanto serve davvero e non con questo finto condono che vuole non essere tale e non ha gli effetti positivi dello stesso condono. Bisognerebbe - per esempio - non rendere il nostro Paese una sorta di Stato di polizia tributaria, per cui chiunque sia in possesso di qualcosa, chiunque abbia il torto di fare un'attività è immediatamente, sin dalla partenza, dalla parte del torto: di base è un evasore, di base è un delinquente e, solo se dimostra di non esserlo, può godere della clemenza. Un tale atteggiamento, che è burocratico, a cui aggiungere i controlli (doppi o tripli) e Senato della Repubblica Pag. 280 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 i moduli da compilare all'infinito, per evitare il riciclaggio, questo e quest'altro, sono tutti motivi che fanno andare via i soldi dal nostro Paese. Altro che farli rientrare! Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Bisognerebbe riformare sul serio la giustizia, evitare casi come quello che ha visto coinvolto l'amministratore delegato di Fastweb (ma potremmo citarne anche altri), per mesi agli arresti per un fatto che si è rivelato totalmente infondato: una azienda ha rischiato di essere distrutta per un errore giudiziario che nessuno pagherà, perché non si vuole introdurre la responsabilità civile dei magistrati. Sono questi i fatti che tengono lontani gli investimenti dal nostro Paese e tengono lontano i soldi degli italiani e degli stranieri che vorrebbero venire nel nostro Paese. Si vogliono fare le cose, ma poi non si fanno. Il Presidente del Consiglio ha detto in più di una occasione che il meccanismo di pagamento delle imposte è incomprensibile. Ha detto che ci sono delle norme poco comprensibili, prendendosi naturalmente gli applausi della platea che aveva davanti quando lo affermava. Se le norme fiscali sono poco comprensibili, può accadere che uno compie evasione fiscale senza rendersene conto, proprio per l'estrema complessità delle norme, oltre che per l'opinabilità della loro interpretazione. Un ex vice Ministro - che l'attuale Presidente del Consiglio finge di non conoscere, nonostante sia del Partito Democratico - l'onorevole Stefano Fassina, ha anche detto che in certi casi ci sono degli imprenditori che evadono le tasse per poter pagare i propri dipendenti o per far sopravvivere la loro azienda e non nel medio ma addirittura nel breve termine, anche per poter domani pagare le imposte dovute. Di fronte a questo qual è la reazione? Cercare di rendere il fisco più umano? Non ne abbiamo tracce. C'è un'ottima delega fiscale che è stata approvata nel febbraio scorso (il cui iter era già partito con il Governo Berlusconi e gran parte del lavoro è stato poi fatto con il Governo Letta): il 70 per cento dei decreti attuativi di questa norma non sono stati emanati. Quelle sì che sono cose, anche senza bisogno di fare condoni o condoni mascherati, che potrebbero restituire fiducia a chi vuole intraprendere, a chi vuole lavorare e a chi vuole pagare le tasse, di conseguenza, in questo Paese, non misure fatte a metà come questa e neanche misure come il cosiddetto antiriciclaggio. Succede sempre così: si parte con un nobilissimo proposito, quello di colpire i criminali che accumulano, con delle attività illecite, delle grandi ricchezze e poi, con metodi vari di riciclaggio, facendo circolare i soldi, trasferendoli all'estero da un conto all'altro e intestandoli ad altri, diventano una potenza economica e sfuggono al fisco e alla giustizia. Poi si approva una norma per cui il poveraccio che inconsapevolmente o comunque per piccole somme o per necessità ha evaso un po' di tasse, se utilizza questi soldi in modi che questa norma che ci accingiamo ad approvare mi pare non definisca assolutamente in modo chiaro (non si capisce bene l'uso personale come si limita), corre il rischio, oltre alle sanzioni già previste per l'evasione fiscale e per eventuali altri reati connessi, di vedersi infliggere una pena da due a otto anni di reclusione. Ricordo che per l'omicidio colposo (sia pure colposo, vuol dire sempre che una o più persone sono morte) la pena non è superiore a cinque anni. Qui si prevede una pena da due a otto anni per chi usi in un modo che è piuttosto nebuloso capire quale sia, il denaro provente o da reati come rapimenti, ma anche da evasione fiscale. Si equipara quindi il poveraccio al grande criminale che fa girare miliardi e che verosimilmente li ha nascosti molto meglio dell'artigiano che magari ha investito i soldi che ha risparmiato dalle tasse nel suo laboratorio, magari per metterlo a norma nel rispetto di una delle 1.000, 2.000, 5.000 norme che regolano tutte le attività produttive nel nostro Paese. Pertanto, il nostro voto sarà contrario, in quanto siamo favorevoli a combattere l'evasione fiscale tant'è che con i governi Berlusconi, in particolare dal 2008 al 2011 c'è stato un grande rientro dell'evasione fiscale mai vista né prima né dopo di allora, ma soprattutto siamo a favore della possibilità di fare impresa, di lavorare senza avere il terrore di essere condannati magari da due a otto anni di carcere per un'interpretazione opinabile della legge. Siccome l'Italia non è l'unico Paese al mondo, come si vede bene dall'articolo 1, il rischio è che qualcuno, di fronte a queste norme nebulose, punitive e poliziesche decida di andare in altri Paesi dove le norme sono normali e non parlo di paradisi fiscali, ma di Paesi normali, dove il contribuente è visto come un lavoratore innanzitutto e solo se viene accertata la sua Senato della Repubblica Pag. 281 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 colpa viene visto come uno che viola la legge. Il rischio è molto grosso e purtroppo è l'Italia vera che rischia di esserne impoverita. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice Ministro, con questo provvedimento e con la scelta che intendiamo compiere con il voto finale, ovvero di tenere insieme lotta all'evasione fiscale e ai movimenti occulti di capitale e il reato di autoriciclaggio, il nostro Paese raccoglie una grande sfida. Si tratta di una sfida culturale anche in relazione alle tradizionali modalità in cui tali questioni sono state fino ad ora affrontate, in particolar modo dai Governi che sono stati appena citati. La fuga dei capitali dai confini degli Stati nazionali verso i cosiddetti paradisi fiscali è un problema che attanaglia l'economia mondiale: uno studio recente della London School of Economics riportato dal «Financial Times» stima che la quota di ricchezza europea che si radica in economie di favore sia pari a 2.600 miliardi di dollari per il 2013, con una perdita di gettito pari a 75 miliardi di dollari. Si tratta di un fenomeno che affligge tutte le economie e che si può risolvere definitivamente - come dimostrato dal caso LuxLeaks e gli interventi contro l'elusione fiscali promossi da Francia, Germania e Italia all'ECOFIN - solo adottando una fiscalità omogenea che, almeno all'interno dei confini geografici dell'Europa, rimuova tutti gli angoli bui della fiscalità. Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017. L'accordo si estenderà poi a 92 Paesi dal 2018. In qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre finalizzato il testo della nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della riunione dell'ECOFIN dello scorso 14 ottobre. La nuova direttiva impegna gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017. La politica, a nostro avviso, ha il difficile compito di guardare in avanti e mettere in atto tutte le misure necessarie a fermare questo fenomeno. Il provvedimento in esame può essere perfettibile: può essere migliorata la definizione e l'incisività delle norme, strette o allargate le maglie della severità. Ci saranno senz'altro dei difetti, ma il non fare niente, come sollecitato da opposte visioni, ci lascerebbe all'anno zero in materia di autoriciclaggio e non ci consentirebbe di stanare almeno una parte di quei capitali illecitamente detenuti all'estero. Questo provvedimento è importante perché caratterizzato da un'impostazione di fondo nuova: si è usciti dalla logica del condono - checché si sostenga - per introdurre un modello di tax compliance che favorisce lo scambio di informazioni fiscali e costituisce il mezzo determinante per combattere la fuga dalle imposte nazionali. La fine del segreto bancario sta diventando il nuovo standard globale, sia a livello internazionale che in ambito europeo con la nuova direttiva sul risparmio. A partire dal 2017-2018, cadrà il segreto bancario in tanti Paesi quali Svizzera, Singapore, Lussemburgo, San Marino. L'Italia con questo provvedimento, in applicazione della Convenzione OCSE già sottoscritta da 84 Paesi, anticipa questa scadenza, introducendo il procedimento di voluntary disclosure, una collaborazione volontaria nominativa e trasparente, che consentirà agli italiani che non hanno dichiarato capitali detenuti all'estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, pagando integralmente le imposte dovute sulle somme esportate e quelle sui flussi di reddito guadagnati durante gli anni dell'esportazione, con sconti sulle sanzioni amministrative e su eventuali reati fiscali. Si tratta di quegli elementi di incentivo indicati proprio dall'OCSE e necessari a rendere fruttuoso questo tipo di scelte fiscali. Tra gli incentivi «in negativo» c'è il rafforzamento delle norme relative al reato di riciclaggio, punto questo molto rilevante per l'Italia; tutti gli organismi internazionali chiedono da anni di riformare la Senato della Repubblica Pag. 282 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 norma del codice penale relativa al riciclaggio, prevedendo appunto l'autoriciclaggio. L'emendamento introdotto dal Governo alla Camera rappresenta una vera innovazione legislativa, introducendo nel codice penale l'articolo 648-ter.1, appunto il reato di autoriciclaggio. Su questo vi sono state sollecitazioni del Fondo monetario internazionale, del Gruppo di azione finanziaria internazionale e del G20, affinché il nostro Paese aderisse più compiutamente alle nuove regole internazionali sulla trasparenza dei movimenti di capitale e sulla regolazione della globalizzazione finanziaria, anche con lo scopo antievasione. D'altra parte l'Italia due anni fa aveva già ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1999. Ciò che si vuole colpire sono le condotte di occultamento e ostacolo concreto all'identificazione dei proventi illeciti, specificando per inverso che non sono punibili le condotte di mera utilizzazione o di godimento personale attuate in forme agevolmente ricostruibili e trasparenti, che rappresentano soltanto la prosecuzione del delitto presupposto, peraltro già punito. Con l'intento di andare verso un restringimento degli illeciti in materia di riciclaggio e la soluzione definitiva al problema dei paradisi fiscali, lo Stato mette in atto una soluzione transitoria per l'emersione dei capitali nascosti dai contribuenti italiani. È per questo motivo che il Partito Democratico esprime convintamente il suo voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PD). GAETTI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. (La richiesta risulta appoggiata). Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso. (Segue la votazione). Il Senato approva.(v. Allegato B). Inversione dell'ordine del giorno PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in assenza del relatore sul disegno di legge in materia di trapianti, e considerato che la 1a Commissione non ha concluso 1'esame del disegno di legge sull'identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Presidenza dispone 1'inversione dell'ordine del giorno - ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento - e pertanto si passerà alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 16,04) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità». Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera si procede unicamente ad accertare, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di stabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. Senato della Repubblica Pag. 283 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 PEGORER, segretario.«La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che: - per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate, in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare; - per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione del Documento di economia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione». Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione PRESIDENTE.Alla luce del predetto parere, sono deferiti alla 5a Commissione permanente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i disegni di legge nn. 1698 (legge di stabilità 2015) e 1699 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017). Conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi. Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che ieri, dopo 16 anni di calvario giudiziario, Lorena Morselli e Delfino Covezzi sono stati riconosciuti innocenti rispetto all'accusa infamante rivolta loro sedici anni fa, quando alle 5 del mattino la polizia ha prelevato da casa loro i quattro figli minorenni che da allora non hanno più visto. Sono passati sedici anni! Purtroppo, Delfino Covezzi non potrà gioirne, perché l'anno scorso è morto d'infarto dopo la seconda assoluzione in appello. Così come don Giorgio Govoni morì di crepacuore, 16 anni fa, dopo l'accusa infamante rivolta nei suoi confronti di essere a capo di una congrega che di notte, nella bassa modenese, portava in un pullman i bambini ad orge sataniche, con ammazzamenti e tagliamenti di testa. Una vicenda truculenta, tanto che fin dall'inizio, quando intervenni rivolgendo un atto di sindacato ispettivo all'allora ministro della giustizia Diliberto, appariva una cosa assolutamente assurda e folle, come la vicenda di Rignano Flaminio. Bene, anzi male. Sono passati 16 anni e naturalmente i figli, portati via alla famiglia, non l'hanno mai più rivista perché sono stati affidati in Italia a situazioni diverse. La mamma vive in Francia con il quinto figlio, che si chiama Paolo ed ha 11 anni, e non ha mai potuto vivere in Italia altrimenti i servizi sociali le avrebbero portato via anche il quinto figlio. Mi domando allora e domando a voi che sistema giudiziario è quello che distrugge una famiglia, porta via ai genitori i quattro figli minorenni e solo dopo 16 anni comunica loro quello che fin dall'inizio si capiva e cioè che erano totalmente innocenti rispetto agli addebiti infamanti loro rivolti. E malgrado il fatto che fossero già stati assolti in appello, la sentenza è stata impugnata in Cassazione. Sono stati di nuovo assolti in appello e nuovamente la sentenza è stata impugnata in Cassazione. Senato della Repubblica Pag. 284 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Parliamo di prescrizione e di tempi della giustizia, ma forse dovremmo parlare anche di consapevolezza, di servizi sociali, di assistenti sociali irresponsabili e di magistrati che, comunque vada a finire un processo, hanno già massacrati gli imputati, colpevoli o innocenti che risultino essere alla fine del procedimento. Ebbene: chi paga? Chi risarcisce questa famiglia dal fatto di essere stata distrutta? E perché l'opinione pubblica non è stata coinvolta? Perché lei era una maestra d'asilo, fra le altre cose cattolica e che lavorava in parrocchia, o perché lui era un povero fuochista che lavorava nel settore della ceramica? Il fatto di essere cittadini comuni, di non essere ricchi, famosi, politici, magistrati o attori giustifica una persecuzione di questo tipo nel silenzio complessivo di una società che quando si tratta di persone umili si disinteressa totalmente? Sono voluto intervenire per abbracciare le vittime di questa vicenda, la mamma che è rimasta, il papà che è morto ed i figli che hanno subito questo massacro, sperando che nel Parlamento e nella magistratura (a proposito della quale parliamo di responsabilità civile) vi sia la consapevolezza che quando si tratta della vita delle persone la giustizia deve dare una risposta in tempi utili; la giustizia deve stabilire se una persona è colpevole o innocente, ma non può far stare un presunto colpevole tutta la vita sotto processo, perché quando alla fine la giustizia arriva, dopo 16 anni, purtroppo arriva fuori tempo massimo. MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, utilizzerò solo pochi minuti per ricordare a questa Assemblea che questa settimana è giunto dal TAR del Lazio il rigetto del ricorso presentato dalle multinazionali del farmaco Novartis e Roche contro la multa loro inflitta, nel febbraio di questo anno, dall'Antitrust per un sospetto cartello ai danni del sistema sanitario italiano e dei numerosi pazienti affetti e afflitti dalla maculopatia degenerativa. Appena entrati in Parlamento, nel maggio 2013, denunciammo questa vicenda con una interrogazione rivolta al Ministro della salute, interrogazione cui il Ministro non ha mai risposto. Egli ha risposto ad altre interrogazioni, contraddicendosi e dando informazioni che corrispondevano solo parzialmente a verità, e non ha preso alcuna iniziativa fino al febbraio 2014, a seguito della multa comminata dall'Antitrust. L'iniziativa è stata quella di emanare un decreto?legge che non sana assolutamente la situazione; la sana solo parzialmente, ma crea ulteriori problematiche, che saranno discusse in un'udienza ad aprile 2015. Vi sono infatti delle criticità per quanto riguarda la somministrazione di questo farmaco nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, per il suo rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, ove prescritto ed utilizzato solo nelle strutture pubbliche. Senza soffermarci su questo fatto, noi a giugno abbiamo denunciato l'inadeguatezza e l'incapacità del Ministro a reggere un Dicastero così importante, non solo alla luce del caso Avastin-Lucentis, ma anche alla luce di altri episodi che si sono susseguiti. Questa mozione di sfiducia giace nel cassetto da giugno 2014. Ora, alla luce anche del fatto che il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso e che quindi Roche e Novartis dovranno pagare oltre 180 milioni di euro di multa al Sistema sanitario nazionale (ma noi, con un'azione tempestiva del Ministro, ne avremmo anche risparmiati da maggio 2013), io ribadisco che, appena conclusa la sessione di bilancio, vi sfinirò a furia di chiedervi di calendarizzare la nostra mozione che chiede le immediate dimissioni del ministro Beatrice Lorenzin dal reggere il Dicastero della salute. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin). ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei intervenire sulla questione dell'IMU sui terreni agricoli incolti, che sta registrando una commedia abbastanza imbarazzante. Il sottosegretario Baretta pochi minuti fa in Commissione finanze alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione di parlamentari del Partito Democratico, ha detto che il Governo si impegnerà per rinviare l'applicazione di questa IMU. Senato della Repubblica Pag. 285 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 Ebbene, questa non è una vittoria del Partito Democratico, che ha avuto sette mesi di tempo a disposizione, da quando è stato emanato il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, per cancellare questa vergognosa norma, che richiamava un decreto ministeriale che solo a distanza di sette mesi è stato emanato (il 28 novembre) e non è stato ancora pubblicato in Gazzetta. Quel decreto, sottoscritto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, è già stato trasmesso ai Comuni, dicendo loro che riceveranno, a bilancio chiuso ed assestato, un taglio sul bilancio in esercizio del 2014. In sostanza, hanno chiamato i sindaci a fare gli esattori, per conto dello Stato, nei confronti di quei proprietari di terreni agricoli incolti che fino ad oggi non hanno mai pagato l'IMU e che, secondo quel decreto, avrebbero dovuto pagarlo entro il 16 dicembre, ovvero fra poco meno di dieci giorni. Pochi minuti fa il sottosegretario Baretta ha praticamente parlato di un rinvio di questa rata. Ebbene, quale sarà il provvedimento? Quando lo avremo? Quando saranno informati i sindaci? Quando saranno informati i proprietari terrieri? Questa è una vera e propria presa in giro; non è una vittoria del Partito Democratico, ma è una sua sconfitta, perché in sette mesi è stato sordo di fronte ai richiami e agli emendamenti presentati dalla Lega Nord, tutti bocciati, a partire dal citato decreto-legge n. 66 (cosiddetto decreto competitività). Questo lo denunciamo con forza. È una presa in giro nei confronti dei sindaci, è una presa in giro nei confronti dei proprietari di terreni. Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 dicembre 2014 PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 dicembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno: (Vedi ordine del giorno) La seduta è tolta (ore 16,15). Allegato A DISEGNO DI LEGGE Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (1642) ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Approvato (Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale) 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante Senato della Repubblica Pag. 286 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b). 4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre Senato della Repubblica Pag. 287 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni. 6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo. Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma Senato della Repubblica Pag. 288 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4. 6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. 9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. 10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, Senato della Repubblica Pag. 289 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». 2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. 3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo: a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria; c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di Senato della Repubblica Pag. 290 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. 5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. 6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo». 7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi: a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio Senato della Repubblica Pag. 291 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 1.1 BELLOT Le parole da: «Al comma» a: «d'imposta,".» respinte; seconda parte preclusa Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,». Conseguentemente: Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,». 1.2 DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS Precluso Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero». 1.3 DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS Precluso Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». 1.4 BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI Respinto Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni». 1.5 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Sost. id. em. 1.4 Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni». 1.7 BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI Respinto Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni: Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»; Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»; Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4». 1.10 Senato della Repubblica Pag. 292 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 BELLOT Respinto Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo». 1.11 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Respinto Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei redditi;». 1.12 SCIASCIA, CALIENDO, MALAN Respinto Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione». 1.14 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Respinto Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»; b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento. 1.17 BARANI, Giovanni MAURO (*) Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: « in sei rate mensili». ________________ (*) Firma aggiunta in corso di seduta 1.18 BARANI, Giovanni MAURO (*) Precluso Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in tre rate bimestrali». ________________ (*) Firma aggiunta in corso di seduta 1.19 MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI Respinto Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il Senato della Repubblica Pag. 293 DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti dell'intera procedura». 1.20 MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI Respinto Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale». 1.21 MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI Respinto Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo. 1.22 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Le parole da: «Al comma» a: «n. 74» respinte; seconda parte preclusa Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». 1.23 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Precluso Al comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.». 1.24 BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI Respinto Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». 1.25 BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI Respinto Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soc